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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (11G0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011
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vigente al 28/03/2024
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  • Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi
    innovativi in favore di lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo
    9, comma 1, della legge
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  • Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti
    autonomi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge
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  • Sanzioni e disposizioni finali
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  • 20
Testo in vigore dal: 18-5-2011
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona  del
23  e  24  marzo  2000  che   hanno   ribadito   l'importanza   della
conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in  vista  del
raggiungimento degli obiettivi strategici in materia  di  occupazione
femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto l'articolo  9  della  legge  8  marzo  2000,  n.  53  recante
"Disposizioni per il sostegno della maternita'  e  della  paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle citta'", come modificato dall'articolo 38 della legge  18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo  9  della  legge  8
marzo 2000, n. 53,  che  rinvia  ad  un  successivo  decreto  per  la
definizione dei nuovi criteri e  modalita'  per  la  concessione  dei
contributi ivi previsti; 
  Visto l'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio  2006,  n.
181, recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra le altre, le competenze statali in materia di  conciliazione  dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura  della  famiglia,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006,
n. 233; 
  Visto l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto-legge 16  maggio
2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti  per  l'adeguamento  delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377
della legge 24 dicembre 2007,  n.  244",  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio  2008,
n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  12  maggio
2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008, di delega delle funzioni del  Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  al  Sottosegretario  di  Stato   sen.   Carlo   Amedeo
Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per  le  politiche  della
famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
  Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione  fiscale"  ed  in  particolare
l'articolo 19,  che  istituisce  il  Fondo  per  le  politiche  della
famiglia; 
  Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007); 
  Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per  la  solidarieta'
sociale ed il Ministro per le pari opportunita', di prima  attuazione
dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data  29  aprile
2010; 
  Visto  il  parere  interlocutorio  reso  dal  Consiglio  di   Stato
nell'adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010; 
  Visto  il  parere  interlocutorio  reso  dal  Consiglio  di   Stato
nell'adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010; 
  Visto il parere reso dal Consiglio di  Stato  nell'adunanza  dell'8
novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010; 
  Di concerto con il Ministro per  le  pari  opportunita'  e  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende per: 
    a) legge: la legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    b) ufficio: il Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia,
competente per la gestione del procedimento  di  cui  all'articolo  9
della legge; 
    c) pubblici registri: i documenti che assolvono ad  una  funzione
di certezza  pubblica  o  legale,  ivi  compresi  il  registro  delle
imprese, il repertorio economico amministrativo, i registri regionali
delle fondazioni e delle associazioni e gli albi professionali; 
    d) azioni positive: le misure dirette a sostenere i soggetti  con
responsabilita' genitoriali  o  familiari,  attraverso  la  rimozione
degli  ostacoli  alla  realizzazione  del  principio  di  uguaglianza
sostanziale in ambito familiare e lavorativo e  la  promozione  della
qualita' delle relazioni familiari grazie ad un  maggiore  equilibrio
tra vita privata e vita professionale; 
    e) reti: partenariati o altri sistemi di partecipazione integrata
di soggetti pubblici e privati alla  progettazione,  realizzazione  o
finanziamento di  azioni  positive  per  la  conciliazione  tra  vita
professionale e vita familiare; 
    f)   sostituzione   del   titolare   di   impresa,   del   libero
professionista  o  del  lavoratore  autonomo:  azione  con   cui   il
promotore, instaurando un rapporto di natura  autonoma,  incarica  un
soggetto  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali,  di
svolgere la totalita' delle proprie attivita' lavorative, in modo  da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli  disabili,  senza
pregiudicare l'andamento della propria vita professionale; 
    g)  collaborazione  con  il  titolare  di  impresa,   il   libero
professionista o il lavoratore autonomo: azione con cui il promotore,
instaurando un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica  un
soggetto  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali,  di
svolgere  parte  delle  proprie  attivita'  lavorative,  in  modo  da
liberare tempo per la cura dei figli minori o figli  disabili,  senza
pregiudicare l'andamento della propria vita professionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              -  Il  Consiglio  europeo  ha   tenuto   una   sessione
          straordinaria  il  23  e  24  marzo  2000  a  Lisbona   per
          concordare un nuovo obiettivo strategico  per  l'Unione  al
          fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la
          coesione sociale nel contesto di un'economia  basata  sulla
          conoscenza. In relazione  allo  sviluppo  di  una  politica
          attiva dell'occupazione, il Consiglio e la Commissione sono
          invitati, tra l'altro, a favorire tutti gli  aspetti  della
          parita'  di  opportunita',  compresa  la  riduzione   della
          segregazione occupazionale, rendendo piu' facile conciliare
          la vita professionale con la vita familiare. 
              - L'art. 17, comma 3, della Legge 23  agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), disciplina  i
          regolamenti ministeriali ed interministeriali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge  8  marzo
          2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della  maternita'
          e della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e  alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle  citta'),
          come modificato dall'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n.
          69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,    la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile): 
              «Art. 9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di
          lavoro - 1. Al fine  di  promuovere  e  incentivare  azioni
          volte a  conciliare  tempi  di  vita  e  tempi  di  lavoro,
          nell'ambito del Fondo per le politiche per la  famiglia  di
          cui all'articolo 19 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006,  n.  248,  e'   destinata   annualmente   una   quota
          individuata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro  delegato  alle  politiche  per  la
          famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori
          di lavoro privati,  ivi  comprese  le  imprese  collettive,
          iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali,
          di   aziende   ospedaliere   e   di   aziende   ospedaliere
          universitarie i  quali  attuino  accordi  contrattuali  che
          prevedano le seguenti tipologie di azione positiva: 
              a) progetti articolati per consentire alle  lavoratrici
          e ai  lavoratori  di  usufruire  di  particolari  forme  di
          flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro,
          quali  part  time  reversibile,  telelavoro  e   lavoro   a
          domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata  o
          in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato,
          con specifico interesse per i  progetti  che  prevedano  di
          applicare,  in  aggiunta  alle  misure  di   flessibilita',
          sistemi innovativi per la valutazione della  prestazione  e
          dei risultati; 
              b)  programmi   ed   azioni   volti   a   favorire   il
          reinserimento delle lavoratrici e dei  lavoratori  dopo  un
          periodo di congedo parentale o per motivi  comunque  legati
          ad esigenze di conciliazione; 
              c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti
          tra enti territoriali, aziende e parti sociali,  promuovano
          interventi e servizi innovativi in risposta  alle  esigenze
          di conciliazione  dei  lavoratori.  Tali  progetti  possono
          essere presentati  anche  da  consorzi  o  associazioni  di
          imprese,  ivi  comprese  quelle  temporanee,  costituite  o
          costituende,  che  insistono  sullo  stesso  territorio,  e
          possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche
          nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi  delle
          citta'. 
              2. Destinatari dei progetti di  cui  al  comma  1  sono
          lavoratrici o lavoratori, inclusi i  dirigenti,  con  figli
          minori, con priorita' nel caso  di  disabilita'  ovvero  di
          minori fino a dodici anni di eta', o fino a  quindici  anni
          in caso di affidamento o di adozione, ovvero con  a  carico
          persone disabili  o  non  autosufficienti,  ovvero  persone
          affette da documentata grave infermita'. 
              3. Una quota delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  da
          stabilire con il provvedimento  di  cui  al  comma  4,  e',
          inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore
          di progetti che  consentano  ai  titolari  di  impresa,  ai
          lavoratori  autonomi  o  ai  liberi   professionisti,   per
          esigenze legate alla maternita' o alla  presenza  di  figli
          minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o
          sostituzione  di  soggetti  in   possesso   dei   necessari
          requisiti professionali. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro  delegato  alle  politiche  per  la
          famiglia, di concerto con il  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali e con il Ministro  per  le
          pari opportunita', sentita  la  Conferenza  unificata,  nei
          limiti delle risorse di cui al comma  1,  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di
          cui al presente articolo e, in particolare, la  percentuale
          delle   risorse   da   destinare   a   ciascuna   tipologia
          progettuale, l'importo massimo  finanziabile  per  ciascuna
          tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali.
          In ogni caso, le richieste dei contributi  provenienti  dai
          soggetti pubblici saranno soddisfatte a  concorrenza  della
          somma che  residua  una  volta  esaurite  le  richieste  di
          contributi dei soggetti privati. 
              5. Le risorse di cui al  comma  1  possono  essere,  in
          misura non  superiore  al  10  per  cento,  destinate  alle
          attivita'  di  promozione  delle  misure  in  favore  della
          conciliazione,  di  consulenza   alla   progettazione,   di
          monitoraggio delle azioni da  effettuare  anche  attraverso
          reti territoriali». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  19,  del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni  urgenti
          in materia di riordino delle attribuzioni della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri e  dei  Ministeri),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233: 
              «19. Sono attribuite al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri: 
              a) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52, comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in  materia  di  sport.  Entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, lo statuto  dell'Istituto
          per il credito sportivo e' modificato al fine di  prevedere
          la vigilanza da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali; 
              b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei  segretari
          comunali e provinciali nonche' sulla Scuola  superiore  per
          la formazione e la  specializzazione  dei  dirigenti  della
          pubblica amministrazione locale; 
              c)   l'iniziativa    legislativa    in    materia    di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni, province e citta' metropolitane di cui all'articolo
          117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonche'
          le competenze in  materia  di  promozione  e  coordinamento
          relativamente all'attuazione  dell'articolo  118,  primo  e
          secondo comma, della Costituzione; 
              d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
          ivi  comprese  le  funzioni  di   indirizzo   e   vigilanza
          sull'Agenzia nazionale italiana del  programma  comunitario
          gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro  della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del  Forum
          nazionale dei giovani; 
              e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche  generazionali   nonche'   le   funzioni   di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle  politiche  a  favore  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla famiglia, alla genitorialita'  e  alla  natalita',  di
          supporto  all'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero
          del lavoro e  delle  politiche  sociali  in  tutti  i  suoi
          rapporti con  l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  e
          tiene informato il  Ministero  della  solidarieta'  sociale
          della relativa attivita'. La Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri,  unitamente  al  Ministero   della   solidarieta'
          sociale,     fornisce     il     supporto     all'attivita'
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui agli articoli 2 e 3 della legge 23  dicembre  1997,  n.
          451, ed esercita altresi' le funzioni  di  espressione  del
          concerto in sede di esercizio delle funzioni di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale in materia di «Fondo di  previdenza  per
          le persone che  svolgono  lavori  di  cura  non  retribuiti
          derivanti da responsabilita' familiari», di cui al  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565; 
              f) le funzioni di espressione del concerto in  sede  di
          esercizio delle funzioni di competenza  statale  attribuite
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e  48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
              g) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  delle  attivita'  produttive  dalla   legge   25
          febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,  54
          e 55 del citato codice di cui  al  decreto  legislativo  11
          aprile 2006, n. 198.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  14,  del
          decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni  urgenti
          per   l'adeguamento   delle   strutture   di   Governo   in
          applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244), convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2008, n. 121: 
              «14. Sono, in ogni caso, attribuite al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri: 
              a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni;
          le funzioni gia' attribuite al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale dall'articolo 1,  commi  72,  73  e  74,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  in   tema   di
          finanziamenti  agevolati  per   sopperire   alle   esigenze
          derivanti  dalla  peculiare  attivita'  lavorativa   svolta
          ovvero    per    sviluppare    attivita'    innovative    e
          imprenditoriali;  le  funzioni  in  tema  di  contrasto   e
          trattamento della devianza e  del  disagio  giovanile.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui alla presente lettera  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche delle
          relative risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali,  ivi
          compresi l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato
          alle dipendenze ed  il  relativo  Fondo  nazionale  per  le
          comunita' giovanili di cui al  comma  556  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  delle  risorse  gia'
          trasferite  al   Ministero   della   solidarieta'   sociale
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, nonche' delle altre  risorse  inerenti
          le  medesime  funzioni  attualmente  attribuite  ad   altre
          amministrazioni; 
              b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di  politiche  per  la  famiglia  nelle  sue  componenti  e
          problematiche  generazionali,  nonche'   le   funzioni   di
          competenza statale attribuite al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  in
          materia di coordinamento delle  politiche  a  favore  della
          famiglia, di interventi per il sostegno della maternita'  e
          della paternita', di conciliazione dei tempi  di  lavoro  e
          dei tempi di cura della famiglia,  di  misure  di  sostegno
          alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla   natalita',
          nonche' quelle concernenti l'Osservatorio  nazionale  sulla
          famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge  27
          dicembre 2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni.  La
          Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi'  le
          funzioni  di  competenza  del  Governo  per  l'Osservatorio
          nazionale  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  di  cui  agli
          articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali. La  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione  delle
          risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia
          ed, in particolare, la gestione dei  finanziamenti  di  cui
          all'articolo 1, commi 1250 e 1259, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296; 
              c) le  funzioni  concernenti  il  Centro  nazionale  di
          documentazione e di analisi per l'infanzia e  l'adolescenza
          di cui all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, esercitate unitamente al
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, e l'espressione del concerto in sede di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale in  materia
          di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono  lavori
          di  cura  non  retribuiti  derivanti   da   responsabilita'
          familiari», di cui  al  decreto  legislativo  16  settembre
          1996, n. 565; 
              d) l'espressione del  concerto  in  sede  di  esercizio
          delle  funzioni  di  competenza   statale   attribuite   al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e  48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
              e) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 52, 53,
          54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo  11
          aprile  2006,  n.  198.   In   ordine   al   Comitato   per
          l'imprenditoria femminile resta fermo quanto  disposto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 ». 
              - Il Decreto del Presidente della Repubblica 12  maggio
          2008 (Nomina  dei  Sottosegretari  di  Stato)  contiene  la
          nomina a Sottosegretario di Stato  del  sen.  Carlo  Amedeo
          Giovanardi. 
              - Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri
          13 giugno 2008  (Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri al  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sen.  Carlo  Amedeo
          Giovanardi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno  2008,
          n. 150. 
              - Il Decreto del .Presidente del Consiglio dei Ministri
          29 ottobre 2009 (Modifiche  al  D.P.C.M.  23  luglio  2002,
          recante:  «Ordinamento  delle  strutture   generali   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri»  e  rideterminazione
          delle dotazioni organiche dirigenziali) e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per  il  rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito, con modificazioni, dalla legge4 agosto 2006, n.
          248: 
              «Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
          politiche giovanili e per le politiche relative ai  diritti
          e alle pari opportunita' -  1.  Al  fine  di  promuovere  e
          realizzare interventi per  la  tutela  della  famiglia,  in
          tutte  le   sue   componenti   e   le   sue   problematiche
          generazionali,  nonche'   per   supportare   l'Osservatorio
          nazionale  sulla  famiglia,  presso   la   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per  le  politiche  della  famiglia»,  al  quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              2. Al fine di promuovere il diritto  dei  giovani  alla
          formazione  culturale  e  professionale  e  all'inserimento
          nella vita sociale, anche attraverso  interventi  volti  ad
          agevolare  la  realizzazione  del   diritto   dei   giovani
          all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso  al  credito
          per l'acquisto e l'utilizzo di beni e  servizi,  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
          denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale  e'
          assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno  2006  e
          di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
              3. Al fine  di  promuovere  le  politiche  relative  ai
          diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e'  istituito  un  fondo  denominato
          «Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
          opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3  milioni
          di euro per l'anno 2006  e  di  dieci  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2007. ». 
              - Si riportano i commi  1250  e  1252  della  Legge  27
          dicembre 2006,  n.  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007): 
              «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di  cui
          all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni  di  euro  per
          l'anno 2007 e di 180 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2008 e  2009.  Il  Ministro  delle  politiche  per  la
          famiglia utilizza il  Fondo:  per  istituire  e  finanziare
          l'Osservatorio  nazionale  sulla  famiglia  prevedendo   la
          rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali  da
          un lato e delle regioni, delle province autonome di  Trento
          e di Bolzano e degli enti  locali  dall'altro,  nonche'  la
          partecipazione dell'associazionismo e  del  terzo  settore;
          per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo  di
          vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8  marzo
          2000, n. 53; per sperimentare  iniziative  di  abbattimento
          dei costi dei servizi per le famiglie con numero  di  figli
          pari o  superiore  a  quattro;  per  sostenere  l'attivita'
          dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e  della
          pornografia minorile di cui all'articolo 17 della  legge  3
          agosto  1998,   n.   269,   e   successive   modificazioni,
          dell'Osservatorio nazionale per  l'infanzia  e  del  Centro
          nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia  di
          cui alla legge 23 dicembre 1997,  n.  451;  per  sviluppare
          iniziative  che  diffondano  e  valorizzino   le   migliori
          iniziative in materia di politiche  familiari  adottate  da
          enti  pubblici  e   privati,   enti   locali,   imprese   e
          associazioni; per sostenere le  adozioni  internazionali  e
          garantire il pieno funzionamento della Commissione  per  le
          adozioni internazionali.» 
              «1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con
          proprio decreto,  ripartisce  gli  stanziamenti  del  Fondo
          delle politiche per la famiglia tra gli interventi  di  cui
          ai commi 1250 e 1251.». 
              - Il decreto interministeriale  15  maggio  2001  reca:
          "Approvazione delle modalita' di erogazione dei  contributi
          ex art. 9, comma 2, della L.  8  marzo  2000,  n.  53,  che
          dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per
          l'occupazione, in favore di aziende che applichino  accordi
          contrattuali  che  prevedono   azioni   positive   per   la
          flessibilita'."