stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2009)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-8-2007

Art. 2

Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:
a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche
della famiglia;
2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;
3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;
4) Ministero della solidarietà sociale;
5) Ministero della pubblica istruzione;
6) Ministero della salute;
7) Ministero degli affari esteri;
8) Ministero dell'interno;
9) Ministero della giustizia;
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11) Ministero dell'economia e delle finanze;
12) Ministero delle comunicazioni;
b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;
c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
f) un rappresentante dell'Unione province italiane;
g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;
h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
i) un rappresentante della Società italiana di pediatria;
l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;
n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);
o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;
p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;
q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;
r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;
t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;
u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;
v) esperti individuati con decreto del Ministro della
solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;
z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: "Centro di documentazione e analisi", ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 7.
2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.