stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'articolo 29;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare
l'articolo 1, commi 6 e 19;
  Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n.
369;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 284;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  della  solidarieta' sociale e delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle  finanze,  per  l'attuazione  del  programma di Governo, per le
riforme  e  le  innovazioni  nella pubblica amministrazione e per gli
affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

        Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

  1. E' confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia  e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997,
n. 451.
  2.  L'Osservatorio  predispone  ogni due anni il piano nazionale di
azione  di  interventi  per  la  tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti  in eta' evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza,  la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a
New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai  programmi  riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per
lo  sviluppo  dell'infanzia  nel  mondo.  Il  piano  e' articolato in
interventi a favore dei soggetti in eta' evolutiva quale strumento di
applicazione  e  di implementazione della Convenzione sui diritti del
fanciullo,  fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con
legge  27  maggio  1991,  n.  176.  Il  piano individua, altresi', le
modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonche'
le  forme  di  potenziamento  e  di coordinamento delle azioni svolte
dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
  3.  Ai  fini  della  elaborazione  del  piano  di cui al comma 2 le
amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si
coordinano  con  l'Osservatorio  affinche' venga adottata ogni misura
volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorita'
e le azioni previste dal piano stesso.
  4.  Le  regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di
coordinamento  degli  interventi locali di raccolta e di elaborazione
di   tutti   i   dati   relativi   alla  condizione  dell'infanzia  e
dell'adolescenza  in  ambito  regionale.  In particolare, entro il 30
aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
    a)  la  condizione  sociale,  culturale,  economica,  sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
    b)  le  risorse  finanziarie  e  la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
    c)  la  mappa  dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
  5.  Il  piano e' proposto dal Ministro della solidarieta' sociale e
dal  Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione
parlamentare  per  l'infanzia  di  cui  all'articolo 1 della legge 23
dicembre  1997,  n.  451,  che si esprime entro sessanta giorni dalla
presentazione.  Esso  e'  adottato  con  decreto del Presidente della
Repubblica,   previo  parere  della  Conferenza  unificata  e  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  entro  i trenta giorni
successivi alla scadenza del termine anzidetto. ((1))
  6.  L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro
nazionale  di  documentazione  e analisi, la relazione biennale sulla
condizione  dell'infanzia  e  dell'adolescenza  in Italia, nonche' lo
schema   del   rapporto   previsto   dall'articolo  44  della  citata
Convenzione di New York.
  7.  Il  Governo  predispone  il  rapporto previsto dall'articolo 44
della  citata  Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle
scadenze  indicate  dal  medesimo  articolo, sulla base di uno schema
predisposto  dall'Osservatorio,  che  si  avvale anche degli elementi
forniti dalle regioni.
  8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per
lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri
predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di
interventi,   che   diviene  parte  integrante  del  piano  nazionale
d'azione,  indicando  anche  le  risorse  finanziarie  destinate allo
scopo.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La legge 3 agosto 2009, n. 112, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che  "Il  parere  della  Commissione  parlamentare  per  l'infanzia e
l'adolescenza  espresso  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, deve intendersi come parere obbligatorio ai fini
dell'adozione  del  piano  nazionale  di  azione di interventi per la
tutela  dei  diritti  e  lo  sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva,
predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, e
deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione
dello  schema  di  piano,  decorsi  inutilmente i quali il piano puo'
comunque essere adottato".