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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2009, n. 210

Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2010
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-2-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 4 e 14; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2001,
n. 398, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002,  n.
98; 
  Visto l'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge  27  dicembre
2006, n. 296; 
  Visto l'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Sentite le organizzazioni sindacali; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2009; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   l'innovazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento 
                per gli affari interni e territoriali 
 
  1. All'articolo 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e'
articolato nelle seguenti direzioni: 
    a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del  Governo  e
per le autonomie locali; 
    b) Direzione centrale dei servizi elettorali; 
    c) Direzione centrale della finanza locale; 
    d) Direzione centrale per i servizi demografici.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e'
diretto da un Capo Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo
Dipartimento per l'espletamento delle funzioni  vicarie  e  un  altro
Vice Capo Dipartimento al quale e' anche affidata la  responsabilita'
della Direzione centrale per gli uffici territoriali  del  Governo  e
per le autonomie locali. Il Capo del Dipartimento  puo'  delegare  ai
Vice  Capi,  di  volta  in  volta  o  in  via  generale,   specifiche
attribuzioni.». 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 404 a 416, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge
          finanziaria 2007.): 
              «404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime. 
              405. I regolamenti di cui al  comma  404  prevedono  la
          completa attuazione dei processi di riorganizzazione  entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione. 
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma  404  sono  abrogate   le   previgenti   disposizioni
          regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i  medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione. 
              407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  legge,  trasmettono  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze gli schemi di regolamento di cui al comma  404,  il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati: 
                a) da una dettagliata relazione  tecnica  asseverata,
          ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  febbraio
          1998, n. 38, dai competenti uffici centrali  del  bilancio,
          che specifichi, per  ciascuna  modifica  organizzativa,  le
          riduzioni di spesa previste nel triennio; 
                b) da un analitico  piano  operativo  asseverato,  ai
          fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20  febbraio  1998,
          n. 38, dai competenti uffici  centrali  del  bilancio,  con
          indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere,  delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini. 
              408. In coerenza con le disposizioni di  cui  al  comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni   di   cui   alla    normativa    vigente,    le
          amministrazioni statali attivano con  immediatezza,  previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione  del  personale  in   servizio,   idonei   ad
          assicurare che le risorse umane impegnate  in  funzioni  di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al comma 404, lettera f). I predetti piani, da  predisporre
          entro il 31 marzo 2007,  sono  approvati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono essere disposte nuove assunzioni.  La  disposizione
          di cui al  presente  comma  si  applica  anche  alle  Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco. 
              409. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
          Ministro per le riforme e  le  innovazioni  nella  pubblica
          amministrazione  verificano  semestralmente  lo  stato   di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a  416
          e trasmettono alle Camere una relazione  sui  risultati  di
          tale verifica. 
              410. Alle amministrazioni che  non  abbiano  provveduto
          nei tempi previsti alla  predisposizione  degli  schemi  di
          regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto,  per  gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,    nell'esercizio     delle     rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri  vigilanti  e
          alla Corte dei conti.  Successivamente  al  primo  biennio,
          verificano il rispetto del parametro di cui al  comma  404,
          lettera f), relativamente al personale  utilizzato  per  lo
          svolgimento delle funzioni di supporto. 
              412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  sentiti
          il Ministro per le riforme e le innovazioni nella  pubblica
          amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e  il  Ministro  dell'interno,  emana   linee   guida   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  404  a
          416. 
              413.   Le   direttive    generali    per    l'attivita'
          amministrativa e per la gestione, emanate  annualmente  dai
          Ministri,  contengono  piani  e  programmi  specifici   sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse necessari per il rispetto del parametro di  cui  al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408. 
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e  nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della corresponsione ai  dirigenti  della  retribuzione  di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale. 
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati finanziari di cui al comma 416 dall'''Unita'  per
          la riorganizzazione'' composta dai Ministri per le  riforme
          e   le   innovazioni   nella   pubblica    amministrazione,
          dell'economia e delle finanze  e  dell'interno,  che  opera
          anche  come  centro   di   monitoraggio   delle   attivita'
          conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio  delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale, nell'ambito delle  attivita'  istituzionali,  senza
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  delle
          strutture   gia'    esistenti    presso    le    competenti
          amministrazioni. 
              416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire  risparmi  di
          spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
          milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009.». 
              - Si riporta l'art.  74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          gli enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di  ricerca,
          nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma  dell'art.  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          Dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  Ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  Dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art.  1 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
              4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica
          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici
          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel
          regolamento di organizzazione del singolo Ministero. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  Ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.». 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
                a) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
                b) tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle Forze di polizia; 
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
                d) tutela dei diritti  civili,  ivi  compresi  quelli
          delle confessioni religiose, di cittadinanza,  immigrazione
          e asilo; 
                d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero. 
              3. Il Ministero svolge attraverso  il  Corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°  aprile
          1981, n. 121.». 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, quinto  comma,  della  Costituzione  della
          Repubblica  italiana   conferisce   al   Presidente   della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi  ed  emanare  i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
                - Si riporta  l'art.  2,  comma  2,  lettera  e)  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              «Art. 2 (Finalita' e funzioni). - 1. (Omissis). 
              2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,   in
          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e
          integrata, delle seguenti funzioni: 
              a) - d) (omissis); 
              e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose,
          ai  sensi  degli  articoli  7  e  8,  ultimo  comma,  della
          Costituzione;». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre  2001,  n.  398,   reca:   «Regolamento   recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  21  marzo
          2002, n. 98, reca:  «Regolamento  di  organizzazione  degli
          Uffici   di    diretta    collaborazione    del    Ministro
          dell'interno.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 404, e seguenti della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge finanziaria 2007), si veda nelle note al titolo. 
              - Per il testo dell'art. 74, comma 1, del decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, si veda nelle note al titolo. 
              - Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  reca:
          «Disposizioni  in  materia  di  rapporto  di  impiego   del
          personale della carriera prefettizia, a norma dell'art.  10
          della legge 28 luglio 1999, n. 266.». 
              -  Il  decreto-legge  30   dicembre   2008,   n.   207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009,  n.  14,  reca:  «Proroga  di  termini  previsti   da
          disposizioni   legislative   e   disposizioni   finanziarie
          urgenti.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
          2006,  n.  256,  reca:  «Regolamento  di   riorganizzazione
          dell'Istituto superiore di Polizia.». 
              - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  reca:
          «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.». 
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme in  materia  di  sistemi  informativi  automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n.  398  (per
          l'argomento  si  veda  nelle  note  alle  premesse),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  3.  (Dipartimento  per  gli  affari  interni   e
          territoriali). - 1. Il Dipartimento per gli affari  interni
          e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti  al
          Ministero di seguito indicati: 
                a) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale e di governo sul territorio; 
                b) garanzia della regolare costituzione degli  organi
          elettivi e del loro funzionamento, finanza locale,  servizi
          elettorali, vigilanza sullo stato civile  e  sull'anagrafe,
          attivita' di collaborazione con gli enti locali; 
              2.  Il  Dipartimento   per   gli   affari   interni   e
          territoriali e' articolato nelle seguenti direzioni: 
                a) Direzione centrale per gli uffici territoriali del
          Governo e per le autonomie locali; 
                b) Direzione centrale dei servizi elettorali; 
                c) Direzione centrale della finanza locale; 
                d) Direzione centrale per i servizi demografici. 
              3.  Il  Dipartimento   per   gli   affari   interni   e
          territoriali e' diretto da un Capo Dipartimento e  ad  esso
          sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per l'espletamento
          delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al
          quale e' anche affidata la responsabilita' della  Direzione
          centrale per gli uffici territoriali del Governo e  per  le
          autonomie locali. Il Capo del Dipartimento puo' delegare ai
          Vice Capi, di volta in volta o in via generale,  specifiche
          attribuzioni.».