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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 dicembre 2003, n. 389

Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonchè dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2004
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Testo in vigore dal: 19-2-2004
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  23 dicembre  1994, n. 724 ed, in particolare, gli
articoli 35  e  37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli
obbligazionari  da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli
enti locali;
  Visto  il  decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  recante  modificazioni  al  regime
fiscale  degli  interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
titoli  similari,  emanato  in attuazione dell'articolo 3, comma 168,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto  l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni
in materia di emissioni di valori mobiliari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420,
pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  13 agosto  1996,  n.  189,
concernente  il  regolamento  recante norme per l'emissione di titoli
obbligazionari da parte degli enti locali;
  Visto  l'articolo  45,  comma  32, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  cosi'  come  modificato  dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, recante il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
  Visto  che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e
Monetaria  europea  rientrano  le  procedure  per  il  controllo  dei
disavanzi   eccessivi,   secondo  quanto  previsto  dal  trattato  di
Maastricht;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Visto  in  particolare  l'articolo 41 della citata legge n. 448 del
2001,   cosi'  come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1-bis  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 2002, n. 75, in virtu' del quale il Ministero
dell'economia  e  finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
stabilisce  con decreto il contenuto e le modalita' del coordinamento
dell'accesso   al   mercato   dei   capitali   da  parte  degli  enti
territoriali;
  Visto  l'articolo  3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  recante  disposizioni  sull'ambito di applicazione della potesta'
legislativa esclusiva dello Stato;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Considerata  l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo
41  della  legge  n.  448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in
materia  di  accesso al mercato dei capitali da parte delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra
enti territoriali e delle regioni;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. ACG/l7OGT/56785 del 6 ottobre 2003;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Coordinamento dell'accesso ai mercati
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Citta'
metropolitane,  le Comunita' montane e isolane, di cui all'articolo 2
del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti
territoriali  e  le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di
febbraio,   maggio, agosto  e novembre  di  ogni  anno  al  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze,  Dipartimento  del  Tesoro  («il
Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo
netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario,
ai  mutui  accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione,
alle  operazioni  derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi
nonche'   alle   operazioni   di   cartolarizzazione   concluse.   Il
Dipartimento  del  Tesoro,  entro  trenta  giorni dall'emanazione del
presente  decreto,  provvedera'  ad  elaborare, sentita la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al
presente   comma,   ai  fini  del  successivo  inoltro  al  Ministero
dell'interno per il prescritto concerto.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  41,  comma 1, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  il  Ministero dell'economia e delle finanze coordina
l'accesso  ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1.
Il coordinamento e' limitato alle operazioni di finanziamento a medio
e  lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a
100  milioni  di  euro.  A  tal  fine,  i predetti enti, salvo quanto
disposto  al  comma  3,  comunicano  al  Dipartimento  del  Tesoro le
caratteristiche  dell'operazione  in preparazione. Entro dieci giorni
dalla  conferma  della  ricezione  da  parte  della  Direzione II del
Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma,
il  Dipartimento medesimo puo' indicare, con determinazione motivata,
quale  sia  il  momento  piu'  opportuno  per  l'effettiva attuazione
dell'operazione   di   accesso   al   mercato.  In  assenza  di  tale
determinazione,  l'operazione potra' essere conclusa entro il termine
dei  successivi  venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi
di  emissioni  obbligazionarie  eseguite  sul  mercato  e nei termini
indicati  dagli  Enti  in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla
comunicazione  preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di
provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si
rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
  3.  Nel  caso  di  operazioni  soggette  al  controllo del Comitato
Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti
invieranno  i  dati  simultaneamente  al Dipartimento del Tesoro e al
CICR.  In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte
del    Dipartimento    del    Tesoro   dovra'   avere   luogo   prima
dell'autorizzazione  emanata  dal  CICR,  affinche'  possa costituire
adeguato  supporto  tecnico  alla  decisione  che  il Comitato stesso
intende adottare.
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              -  Il  testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  La  legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          1994, n. 304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37:
              «Art.  35  (Emissione di titoli obbligazionari da parte
          di  enti  territoriali).  -  1.  Le province, i comuni e le
          unioni di comuni, le citta' metropolitane e i comuni di cui
          agli  articoli  17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  le  comunita'  montane,  i  consorzi  tra enti locali
          territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di
          prestiti   obbligazionari   destinati   esclusivamente   al
          finanziamento  degli  investimenti.  Per  le  regioni resta
          ferma   la  disciplina  di  cui  all'art.  10  della  legge
          16 maggio  1970,  n. 281, come modificato dall'art. 9 della
          legge  26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere
          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte
          corrente.  Le  unioni  di  comuni, le comunita' montane e i
          consorzi fra enti locali devono richiedere agli enti locali
          territoriali,   che   ne   fanno   parte,  l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si  intende  negata  qualora non sia espressamente concessa
          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si  applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  46 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  504,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.   Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel
          predetto art. 46 sara' a totale carico dell'ente emittente.
              2.   L'emissione   dei   prestiti   obbligazionari   e'
          subordinata alle seguenti condizioni:
                a) che  gli  enti locali territoriali, anche nel caso
          in  cui  partecipino  a consorzi o unioni di comuni, non si
          trovino   in   situazione   di  dissesto  o  in  situazioni
          strutturalmente  deficitarie come definite dall'art. 45 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
                b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
          disavanzi  di  amministrazione  ai  sensi  dell'art. 20 del
          decreto-legge   18 gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
              3.  Nessun  prestito puo' comunque essere emesso se dal
          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un
          disavanzo  di amministrazione e se non sia stato deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve
          essere  finalizzato  ad  investimenti  e  deve  essere pari
          all'ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa
          riferimento.  Gli  investimenti, ai quali e' finalizzato il
          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di
          mercato,  attuale  o prospettico, almeno pari all'ammontare
          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari
          emessi  dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli
          effetti  alla  determinazione  del  limite di indebitamento
          stabilito   dalla   normativa  vigente  per  le  rispettive
          tipologie di enti emittenti.
              4.  La  durata  del  prestito  obbligazionario non puo'
          essere  inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi
          da  un'unione  di  comuni  o  da  consorzi  tra enti locali
          territoriali,   la  data  di  estinzione  non  puo'  essere
          successiva  a  quella  in  cui  e' previsto lo scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di
          dieci  anni,  ai  sensi  degli articoli 11 e 26 della legge
          8 giugno  1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici
          derivanti  dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito al
          nuovo ente.
              5.  Le  obbligazioni potranno essere convertibili o con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
              6.  Il  rendimento  effettivo al lordo di imposta per i
          sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al
          momento  della emissione, al rendimento lordo dei titoli di
          Stato  di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato
          di  un  punto.  Ove  in  tale  periodo non vi fossero state
          emissioni  della  specie si fara' riferimento al rendimento
          dei  titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua
          piu'   vicina  a  quella  delle  obbligazioni  da  emettere
          maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi
          al  portatore,  sono stanziabili in anticipazione presso la
          Banca  d'Italia  e  possono  essere  ricevuti  in pegno per
          anticipazioni   da  tutti  gli  enti  creditizi.  Gli  enti
          emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
          titolo  di  imposta  sugli interessi, premi od altri frutti
          corrisposti  ai  possessori  persone  fisiche e a titolo di
          anticipo   d'imposta   per   i  soggetti  tassati  in  base
          all'IRPEG.  Il  gettito della ritenuta rimane di competenza
          degli  enti  emittenti  che  dovranno iscrivere la somma in
          apposito  capitolo  di bilancio al netto di una percentuale
          dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
          prestito  obbligazionario,  da  attribuire  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato quale contributo alle spese relative
          ad atti autorizzativi.
              7.  La delibera dell'ente emittente di approvazione del
          prestito   deve   indicare  l'investimento  da  realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto,  puo'  essere effettuato esclusivamente con fondi
          provenienti   dalla  dismissione  di  cespiti  patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni   che   ne  disciplinano  l'attivita'.  L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario  con  le modalita' di cui all'art. 19 della
          legge   3 gennaio   1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti  creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del  capitale secondo il piano di ammortamento predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
              8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il
          rilancio  delle  delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
          della  legge  21 dicembre  1978,  n.  843.  Il rimborso del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere  ad  accantonare  le somme necessarie. E' vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi'  ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti
          emessi da enti locali.
              9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano, in
          quanto   compatibili,   le  norme  relative  alla  gestione
          cartolare  dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio
          1985  del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie
          sono   sottoposte   al  benestare  preventivo  della  Banca
          d'Italia,  che  deve  essere espresso entro sessanta giorni
          dalla  richiesta,  nei limiti fissati dalla stessa ai sensi
          dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui
          mercati  regolamentati  ai  sensi della normativa vigente e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente   con   mezzi  provenienti  da  economie  di
          bilancio.
              10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare  entro  il
          30 giugno   1995,  il  Ministro  del  tesoro  determina  le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri  e  le procedure che gli enti emittenti sono tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare  delle commissioni di collocamento che dovranno
          percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
          i  criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle  certificazioni  di  bilancio  di cui all'art. 44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».
              «Art.  37 (Indebitamento degli enti locali dissestati).
          -  1.  In  deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2,
          lettera  a), gli enti locali territoriali possono procedere
          all'emissione di prestiti obbligazionari purche':
                a) abbiano  registrato  un  avanzo di amministrazione
          nei  conti  consuntivi  relativi  all'ultimo e al penultimo
          esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
                b) abbiano   interamente   ripianato   gli  eventuali
          disavanzi  di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo
          di  aziende  municipalizzate,  provincializzate e speciali,
          nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
          carico  del singolo ente locale interessato. I disavanzi da
          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti
          consuntivi  del  servizio pubblico relativi all'ultimo e al
          penultimo  esercizio  precedente  quello dell'emissione del
          prestito.
              2.  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente articolo
          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le
          disposizioni recate dall'art. 35.
              3.  Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle
          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti
          all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del
          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
              4.  I  conti  consuntivi  da assumere a riferimento per
          l'applicazione  del  presente  articolo non possono in ogni
          caso  interessare  gli  esercizi  precedenti  quello per il
          quale    e'   stata   approvata   l'ipotesi   di   bilancio
          riequilibrato.».
              -  Il  decreto  legislativo  1° aprile  1996,  n.  239,
          recante:  «Modificazioni al regime fiscale degli interessi,
          premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
          pubblici e privati», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 maggio 1996, n. 102.
              -  La  legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          1995,  n. 302; si riporta il testo del comma 168, dell'art.
          3:
              «168.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          sentito    il    parere    delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  uno  o piu' decreti legislativi, concernenti
          la  razionalizzazione  del regime della ritenuta alla fonte
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli  similari,  pubblici e privati, con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di
          cui  all'art.  26,  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, e successive modificazioni, per
          gli  interessi,  premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli  similari  emessi da banche e da societa' per azioni
          con  azioni  negoziate  in  mercati regolamentati italiani,
          nonche'  delle  obbligazioni  e degli altri titoli indicati
          nell'art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
                b) conferma   dell'attuale   imposizione  sostitutiva
          nella  misura  del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed
          altri  frutti  di  cui alla lettera a) percepiti da persone
          fisiche,  soggetti  di cui all'art. 5 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
          non   esercenti   attivita'  commerciali  e  residenti  nel
          territorio   dello   Stato,   nonche'   da   organismi   di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          italiano,  ivi  compresi quelli di cui al comma 2 dell'art.
          10-ter  della  legge  23 marzo  1983,  n.  77, e successive
          modificazioni,  da  fondi  comuni di investimento mobiliari
          chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento
          immobiliari  di  cui  alla  legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
          successive  modificazioni,  e  da  fondi pensione di cui al
          decreto  legislativo  21 aprile  1993, n. 124, e successive
          modificazioni.  La  predetta  imposizione sostitutiva sara'
          applicata ad opera di intermediari autorizzati;
                c) adozione di un regime generale di non applicazione
          dell'imposta  nei  confronti dei soggetti non residenti nel
          territorio   dello   Stato,  con  esclusione  dei  soggetti
          residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
                d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
                e) applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alle
          lettere  da  a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti
          dei  titoli,  anche  in  circolazione, con esclusione degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto;
                f) l'entrata  in  vigore  dei  decreti legislativi di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione.».
              -  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,
          reca:  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia»  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il
          testo dell'art. 129:
              «Art.  129  (Emissione  di  valori  mobiliari). - 1. Le
          emissioni  di  valori  mobiliari  e le offerte in Italia di
          valori  mobiliari  esteri  di importo non superiore a cento
          miliardi  di  lire  o al maggiore importo determinato dalla
          Banca  d'Italia  sono liberamente effettuabili ove i valori
          mobiliari  rientrino in tipologie previste dall'ordinamento
          e  presentino  le  caratteristiche  individuate dalla Banca
          d'Italia  in  conformita' delle deliberazioni del CICR. Nel
          computo   degli  importi  concorrono  tutte  le  operazioni
          relative  al  medesimo  emittente  effettuate nell'arco dei
          dodici mesi precedenti.
              2.  Le  emissioni  di  valori mobiliari e le offerte in
          Italia   di   valori   mobiliari   esteri  non  liberamente
          effettuabili  ai  sensi  del  comma  1 sono comunicate alla
          Banca d'Italia a cura degli interessati.
              3.   La   comunicazione   indica   le  quantita'  e  le
          caratteristiche dei valori mobiliari nonche' le modalita' e
          i  tempi  di  svolgimento  dell'operazione.  Entro quindici
          giorni   dal   ricevimento  della  comunicazione  la  Banca
          d'Italia puo' chiedere informazioni integrative.
              4.  L'operazione  puo'  essere effettuata decorsi venti
          giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  ovvero,  se
          richieste,  delle  informazioni  integrative.  Al  fine  di
          assicurare  la  stabilita'  e  l'efficienza del mercato dei
          valori  mobiliari,  la  Banca  d'Italia,  entro il medesimo
          termine   di  venti  giorni,  puo',  in  conformita'  delle
          deliberazioni   del   CICR,   vietare   le  operazioni  non
          liberamente  effettuabili  ai  sensi  del  comma  1  ovvero
          differire   l'esecuzione   delle   operazioni   di  importo
          superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma
          1.
              5.  Le  disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6
          non si applicano:
                a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
                b) ai titoli azionari, sempreche' non rappresentativi
          della  partecipazione a organismi d'investimento collettivo
          di tipo chiuso o aperto;
                c) all'emissione  di  quote  o titoli rappresentativi
          della  partecipazione a organismi d'investimento collettivo
          nazionali;
                d) alla  commercializzazione  in  Italia  di  quote o
          titoli  rappresentativi  della  partecipazione  a organismi
          d'investimento    collettivo   situati   in   altri   Paesi
          dell'Unione    europea   e   conformi   alle   disposizioni
          dell'Unione.
              6.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni del CICR, puo' individuare, in relazione alla
          quantita' e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla
          natura  dell'emittente  o  alle  modalita'  di  svolgimento
          dell'operazione,    tipologie   di   operazioni   sottratte
          all'obbligo  di  comunicazione  ovvero  assoggettate  a una
          procedura semplificata di comunicazione.
              7.  La  Banca d'Italia puo' richiedere agli emittenti e
          agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori
          mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti
          italiani.   Tali   segnalazioni  possono  riguardare  anche
          operazioni  non soggette a comunicazione ai sensi dei commi
          1, 5 e 6.
              8.  La  Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
          presente articolo.».
              - Il decreto del Ministro del tesoro del 5 luglio 1996,
          n. 420, recante: «Regolamento recante norme per l'emissione
          di  titoli  obbligazionari  da parte degli enti locali», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.
              -  La  legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure
          di  finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
          e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  29 dicembre  1998,  n.  302; si riporta il testo
          dell'art.   45,   comma   32,  cosi'  come  modificato  dal
          decreto-legge    27 dicembre    2000,   n.   392   (recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di  enti  locali»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 2000, n.
          303),    convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          28 febbraio   2001,   n.   26  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50):
              «Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di
          razionalizzazione).  - 32. In deroga a quanto eventualmente
          previsto   da   normative  in  vigore,  anche  a  carattere
          speciale,  per  i  mutui e per le obbligazioni da stipulare
          con  onere  a  totale carico dello Stato, di importo pari o
          inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non
          puo'  essere  superiore  a  quello indicato periodicamente,
          sulla  base  delle condizioni di mercato, dal Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica con
          apposita   comunicazione   da   pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale.  Per  i  mutui  e per le obbligazioni di importo
          superiore  a  100  miliardi  di lire, il tasso di interesse
          massimo  applicabile deve essere previamente concordato dai
          soggetti  interessati  con  il  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica.  Qualora  le
          predette  modalita' non risultassero applicate, l'eventuale
          maggior  costo  gravera' sui soggetti stessi. Le operazioni
          finanziarie  basate  sulla  cartolarizzazione di crediti di
          pubbliche   amministrazioni   derivanti   da  trasferimenti
          statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da
          norme  vigenti  e nel rispetto delle condizioni e modalita'
          stabilite dal presente comma.».
              -  Il  decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
          recante:  «Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227.
              -  Il  testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001,
          n.  448  (per  il  titolo  della  legge  vedasi  alla  nota
          precedente),  cosi'  come  modificato  dall'art.  2,  comma
          1-bis,  del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (recante:
          «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli
          enti   locali»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          25 febbraio  2002,  n.  47), convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  24 aprile  2002,  n.  75  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2002, n. 97), e' il seguente:
              «Art.  41  (Finanza  degli  enti territoriali). - 1. Al
          fine   di   contenere  il  costo  dell'indebitamento  e  di
          monitorare  gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
          dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
          dei  capitali  delle  province, dei comuni, delle unioni di
          comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane
          e  delle  comunita'  isolane,  di  cui all'art. 2 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
          dei  consorzi  tra enti territoriali e delle regioni. A tal
          fine  i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso
          Ministero   i   dati   relativi   alla  propria  situazione
          finanziaria.  Il contenuto e le modalita' del coordinamento
          nonche'  dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare di
          concerto   con   il   Ministero  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, entro trenta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Con
          lo   stesso   decreto  sono  approvate  le  norme  relative
          all'ammortamento  del debito e all'utilizzo degli strumenti
          derivati da parte dei succitati enti.
              2.  Gli  enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
          obbligazionari  e contrarre mutui con rimborso del capitale
          in  unica  soluzione alla scadenza, previa costituzione, al
          momento  dell'emissione  o  dell'accensione, di un fondo di
          ammortamento  del  debito, o previa conclusione di swap per
          l'ammortamento  del  debito. Fermo restando quanto previsto
          nelle  relative  pattuizioni contrattuali, gli enti possono
          provvedere    alla    conversione   dei   mutui   contratti
          successivamente  al  31 dicembre  1996,  anche  mediante il
          collocamento  di titoli obbligazionari di nuova emissione o
          rinegoziazioni,  anche  con  altri  istituti, dei mutui, in
          presenza  di  condizioni  di rifinanziamento che consentano
          una  riduzione  del  valore  finanziario  delle  passivita'
          totali   a   carico  degli  enti  stessi,  al  netto  delle
          commissioni  e  dell'eventuale  retrocessione  del  gettito
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art.  2 del decreto
          legislativo   1° aprile   1996,   n.   239,   e  successive
          modificazioni.
              3.  Sono  abrogati  l'art.  35, comma 6, primo periodo,
          della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  e  l'art. 3 del
          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996,
          n. 420, del Ministro del tesoro.
              4.  Per il finanziamento di spese di parte corrente, il
          comma  3  dell'art.  194  del  citato testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, si applica
          limitatamente  alla  copertura  dei  debiti  fuori bilancio
          maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
              -  La  legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante:  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della
          Costituzione», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 ottobre  2001,  n.  248; l'art. 3 sostituisce l'art. 117
          della Costituzione. Si riporta il testo dell'art. 117 della
          Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
          Note all'art. 1:
              - Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, vedasi la nota alle premesse.
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267 (per il titolo del decreto vedasi la
          nota alle premesse) e' il seguente:
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Ai fini del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.
              2.  Le  norme  sugli  enti locali previste dal presente
          testo   unico   si   applicano,   altresi',  salvo  diverse
          disposizioni,  ai consorzi cui partecipano enti locali, con
          esclusione   di  quelli  che  gestiscono  attivita'  aventi
          rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove previsto
          dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
          sociali.».
              -  Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,
          recante:  «Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202; si riporta
          il testo dell'art. 8:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, vedasi la nota alle premesse.