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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 20

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni
1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonché con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.A tal fine non è richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.
2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale. (9)
((13))
3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:
a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;
c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.


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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 1996 la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma 12 del presente articolo".


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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 42, comma 6) che "A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".