DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
       Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni 
  1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione
risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti
consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di
mutui, anche in  deroga  alle  limitazioni  stabilite  dalle  vigenti
disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario  e
speciale nonche' con la Cassa depositi e prestiti  nell'ambito  delle
vigenti disposizioni; i  mutui  possono  essere  assunti  solo  dalle
regioni  che  abbiano  attivato  nella  misura  massima   l'autonomia
impositiva.A tal fine non e' richiesto l'aumento fino al 75 per cento
dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1,  lettera
i), della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421  nonche'  l'istituzione
dell'imposta regionale  sulla  benzina  prevista  dal  capo  III  del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. 
  2. Gli oneri di ammortamento sono  a  carico  delle  regioni  e  al
relativo pagamento  in  favore  delle  aziende  e  istituti  mutuanti
provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante  prelievo  dei
fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo  comune,
previa delega regionale. (9) ((13)) 
  3. L'importo delle annualita' di ammortamento va  computato,  negli
esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione
ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai  sensi
delle vigenti disposizioni statali. 
  4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1  e'  fatto
divieto per il triennio successivo a quello in cui  i  mutui  vengono
contratti: 
    a) di procedere alla copertura di posti di  ruolo  vacanti  nelle
piante organiche; 
    b) di iscrivere in bilancio spese  per  attivita'  discrezionali,
fatte  salve  quelle  afferenti  il  cofinanziamento  regionale   per
l'attuazione delle politiche comunitarie; 
    c) di  impegnare  somme  superiori  a  quelle  relative  all'anno
precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e
manutenzione di  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  persone;  spese
postali e  telefoniche;  acquisti  ed  abbonamenti  a  pubblicazioni;
partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna. 
  5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  a  concedere,  alle
regioni che  ricorrano  alla  facolta'  di  cui  al  comma  1,  mutui
decennali per il consolidamento di passivita' pregresse  dovute  alla
Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con
le modalita' di cui al comma 2. 
    

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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma  7)
che "A decorrere dall'anno 1997 la trattenuta di cui all'articolo 20,
comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata  sulle
erogazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Per  l'anno  1996
la trattenuta viene operata sulle erogazioni di cui al comma  12  del
presente articolo". 
    

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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446  ha  disposto  (con  l'art.  42,
comma 6) che  "A  decorrere  dall'anno  1998  la  trattenuta  di  cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.  68,  e'
effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3,  comma  12,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549".