LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                             (Ospedali). 
  1. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382. 
  4. le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  22  dicembre  1989,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese  per  cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale
termine, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
adottato  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, e acquisito  il  parere  degli
operatori  del  settore  e  delle  associazioni  dei  gestori,   sono
definiti, anche in relazione alla situazione  esistente  negli  altri
Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le  RSA
nonche' i criteri per  il  graduale  adeguamento  agli  stessi  delle
strutture esistenti. Le regioni possono  prevedere  che  la  gestione
delle residenze sanitarie assistenziali  sia  affidata  ad  organismi
pubblici, privati o misti, disciplinando le  modalita'  di  controllo
della qualita' delle prestazioni e  del  servizio  reso.  L'organismo
affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria  al
fabbisogno  di  personale  mediante  l'assunzione  di  personale   di
corrispondente qualificazione  professionale,  proveniente,  su  base
volontaria, dai servizi dismessi dell'unita' sanitaria locale,  fermo
restando  il  riconoscimento  dell'anzianita'  di   servizio   e   di
qualifica. 
  5.  Nel  quadro  delle  attivazioni  delle  strutture  residenziali
previste  dal  progetto  obiettivo  "Tutela  della   salute   mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22  aprile
1994,  utilizzando  se  necessario  anche  le  strutture  ospedaliere
disattivate   o   riconvertite   nell'ambito    del    processo    di
ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni  provvedono  alla
chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996.
((I beni mobili e  immobili  degli  ex  ospedali  psichiatrici,  gia'
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla  produzione  di
reddito attraverso  la  vendita  anche  parziale  degli  stessi,  con
diritto di prelazione per  gli  enti  pubblici,  o  la  locazione.  I
redditi   prodotti   sono   utilizzati   prioritariamente   per    la
realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali,
nonche' di centri diurni con  attivita'  riabilitative  destinate  ai
malati mentali in attuazione  degli  interventi  previsti  dal  piano
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto  obiettivo  tutela  della
salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
274 del 22 novembre 1999.  Qualora  risultino  disponibili  ulteriori
somme, dopo l'attuazione di quanto previsto  dal  terzo  periodo  del
presente comma, le aziende sanitarie potranno  utilizzare  per  altre
attivita' di carattere sanitario)). 
  6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo  4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e
successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali,
le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico   provvedono,   oltre    alla    contabilita'    prevista
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n.  502  del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di  una
contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi  diretti
e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale  contabilita'  non
puo' presentare disavanzo. PERIODO  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE
1999, N. 488. 
  7. Nel caso in cui la contabilita'  separata  di  cui  al  comma  6
presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere
tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe
o  la  sospensione  del  servizio  relativo  alle  erogazioni   delle
prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano anche alle prestazioni  ambulatoriali  fornite  a  pazienti
solventi in proprio. 
  8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla  legge  7  agosto
1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e  le
aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita'
del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale  e  di  laboratorio  e  dei
ricoveri  ospedalieri  ordinari.  Tale  registro  sara'  soggetto   a
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle
vigenti disposizioni. Tutti i  cittadini  che  vi  abbiano  interesse
possono   richiedere   alle   direzioni   sanitarie   notizie   sulle
prenotazioni e sui relativi tempi  di  attesa,  con  la  salvaguardia
della riservatezza delle persone. 
  9. Le  regioni  definiscono  nel  proprio  piano  sanitario,  anche
mediante aggiornamenti, il tasso  minimo  di  occupazione  dei  posti
letto per singole tipologie di reparto. I  direttori  generali  delle
aziende ospedaliere  o  delle  unita'  sanitarie  locali  interessate
provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione  ai
reparti che si discostano in misura superiore  al  5  per  cento  dal
tasso regionale di cui al presente  comma,  provvedendo  altresi'  al
ridimensionamento degli organici e  alla  conseguente  mobilita'  del
personale, fermo restando il rispetto delle durate medie  di  degenza
definite nel Piano sanitario nazionale.