LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41
                   Finanza degli enti territoriali

  1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle
finanze  coordina  l'accesso  al mercato dei capitali delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita'  montane  e  delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche' dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti
enti  comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi
alla  propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del
coordinamento  nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze da emanare di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con   lo   stesso   decreto   sono   approvate   le   norme  relative
all'ammortamento  del  debito e all'utilizzo degli strumenti derivati
da parte dei succitati enti.
  2.  ((PERIODO  ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO
DALLA  L.  22 DICEMBRE 2008, N. 203)). Fermo restando quanto previsto
nelle  relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere
alla  conversione  dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre
1996,  anche  mediante  il  collocamento  di titoli obbligazionari di
nuova  emissione  o  rinegoziazioni,  anche  con  altri istituti, dei
mutui,  in  presenza  di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico
degli  enti  stessi,  al  netto  delle  commissioni  e dell'eventuale
retrocessione   del   gettito   dell'imposta   sostitutiva   di   cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  1  aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
  2-bis.  A  partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della  finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti  con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le  operazioni  in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli  enti  contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della  sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia  degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni del
decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, in materia di
monitoraggio.
  2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione  alla  vigente  normativa,  viene  data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
  3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
  4.  Per  il  finanziamento  di  spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla
copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
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