LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal: 15-1-1978
                              Art. 19.
          Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo

  A  modifica  delle  leggi  vigenti, le rate dei mutui, concessi per
l'esecuzione  di  opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o
da  enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento
vistati  dal  capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi manchi, dal
direttore dei lavori.