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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 3-4-2002
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la legge 16 marzo 2001, n. 88, recante nuove disposizioni in
materia di investimenti nelle imprese marittime;
  Visto in particolare l'articolo 4 della suddetta legge, che prevede
l'emanazione   di   disposizioni   attuative,   in   particolare  per
determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito
d'imposta  di  cui  all'articolo 2  della  legge medesima, nonche' le
modalita'   di   svolgimento   dei   relativi   controlli   da  parte
dell'Amministrazione  finanziaria  e  di  regolazione  contabile  del
medesimo credito d'imposta;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno
1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1999,  n.  522,  recante "Misure di
sostegno  all'industria  cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca
applicata nel settore navale" ed in particolare l'articolo 2;
  Visto  il  decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge  22  febbraio  1994,  n.  132,  recante "Provvedimenti a favore
dell'industria  navalmeccanica  e  della  ricerca nel settore navale"
come modificato e prorogato dal decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, dal
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 647, dalla legge 31 luglio 1997, n.
261,  dalla  legge 30 novembre 1998, n. 413 e dalla legge 28 dicembre
1999, n. 522;
  Visti  in  particolare  l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 5 della
predetta  legge  31 luglio  1997,  n.  261, l'articolo 3, commi 1 e 2
della  predetta  legge 30 novembre 1998, n. 413, e l'articolo 2 della
predetta legge 28 dicembre 1999, n. 522;
  Visto  il  decreto  del Ministro della marina mercantile 8 novembre
1990,   n.   373,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  288
dell'11 dicembre  1990,  recante  "Regolamento  recante  disposizioni
applicative  della  legge  14 giugno  1989,  n.  234,  in  materia di
interventi  concernenti l'industria navalmeccanica", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in data 11 dicembre
1990, n. 288, ed in particolare l'articolo 20;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 agosto  1998,  n.  314, recante
"Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite
di   controllo   delle   navi   e   di  attivita'  conseguenti  delle
amministrazioni  marittime,  a  norma dell'articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 127", come corretto ed integrato dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in
materia   di   procedimento   amministrativo,   ed   in   particolare
l'articolo 12;
  Vista  la decisione notificata con nota n. SG (2001) D/285716 del 1
febbraio  2001, con la quale la Commissione europea ha autorizzato il
regime di aiuti disposto dalla legge;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
  Ritenuto  di  recepire  le  osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato  nel  suddetto  parere,  ad  eccezione  di quella relativa alla
riformulazione  della  disposizione  concernente  l'abbattimento  del
tasso   di   interesse   commerciale   di   riferimento   in   misura
proporzionalmente ridotta, qualora l'elemento di aiuto corrispondente
dovesse  superare  rispettivamente il 9 per cento o 4,5 per cento del
valore  contrattuale  prima  dell'aiuto stesso, nella parte in cui si
chiede di specificare "al netto delle percentuali corrispondenti alle
quote  IRPEF,  IRPEG e IRAP applicati al momento della determinazione
del contributo", in quanto la metodologia di calcolo dell'elemento di
aiuto,  applicata  dalla Commissione europea, gia' sconta un'aliquota
pari   all'onere   fiscale  complessivamente  stimato  per  l'impresa
armatoriale nazionale;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di cui alla nota n. 3794 del 5 dicembre 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Credito d'imposta

  1. La concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 della
legge  16 marzo  2001,  n.  88,  di  seguito  denominata  "legge"  e'
disposta,  su  istanza  dell'impresa  interessata,  con  decreto  del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti e della navigazione,
nel  rispetto  dei  criteri  di priorita' di cui all'articolo 3 e dei
limiti al cumulo dei benefici di cui all'articolo 4.
  2.  Le relative istanze devono essere presentate al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il termine di trenta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento, a pena di
inammissibilita'   al   beneficio,   e   devono   contenere  l'esatta
indicazione  della  misura  del  credito  d'imposta richiesto nonche'
delle  altre  provvidenze eventualmente disposte in Italia o in altri
Paesi  dell'Unione  europea  per la medesima commessa, anche a favore
dell'impresa esecutrice dei lavori.
  3.  Il  decreto  di  cui  al comma 1, a valere sulle disponibilita'
finanziarie  recate  dall'articolo 2,  comma  3,  della legge, indica
l'ammontare  massimo  del  credito  d'imposta  riconoscibile  per  la
realizzazione  dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita'
navale,  con riferimento al valore del contratto determinato ai sensi
dell'articolo 2  della  legge  28 dicembre  1999,  n. 522, nonche' la
relativa quota di stanziamento utilizzata, determinata, quale impegno
annuale di spesa da valere per la durata di quindici anni, in base al
tasso  lettera per operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi
versus tasso fisso) in euro a dieci anni vigente il giorno precedente
la data di emissione del provvedimento.
  4.  Il  credito  d'imposta  e' indicato, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del
quale  il beneficio e' concesso ed e' fruito, in relazione alle quote
di  prezzo effettivamente pagate, nel corso dei pertinenti periodi di
imposta.
  5.  Il  credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile  e  non  e'  considerato  ai fini della determinazione del
rapporto  di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; detto credito puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote
dell'investimento  di  cui all'articolo 1 della legge, effettivamente
pagate  nel  periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori.
  6.  Alla  regolazione  contabile  dei  crediti  d'imposta fruiti si
provvede   -   nei   limiti   dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 2,  comma  3,  della  legge  -  a  carico  dell'apposito
capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  mediante  versamento  delle somme
corrispondenti  ai  crediti  concessi  alla  contabilita' speciale n.
1778,   denominata   "Fondi   di   bilancio",   istituita   ai  sensi
dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
  7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti comunica i
nominativi dei soggetti beneficiari del credito d'imposta all'Agenzia
delle  entrate, che puo' disporre ispezioni, anche a campione, intese
a    verificare    l'osservanza    delle   disposizioni   concernenti
l'utilizzazione del beneficio.
  8.  Nei  casi  di  decadenza dal beneficio, di cui all'articolo 11,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge  22 febbraio  1994,  n.  132, ed all'articolo 7, comma 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 261, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate,
che   procede   al   recupero   delle   minori   imposte  versate  ed
all'applicazione delle relative eventuali sanzioni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - La   legge  16 marzo  2001,  n.  88  recante:  "Nuove
          disposizioni  in  materia  di  investimenti  nelle  imprese
          marittime", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile
          2001, n. 78.
              - L'art. 4 della legge n. 88/2001 cosi' recita:
              "Art. 4 (Applicazione). - 1. Entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  con
          regolamento  da  adottare  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti  e della navigazione, di concerto con il Ministro
          delle  finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
          disposizioni  attuative  della  presente  legge, nei limiti
          finanziari  indicati al comma 3 dell'art. 2, in particolare
          per   determinare   le  condizioni  ed  i  criteri  per  la
          concessione  del  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  2,
          nonche'  le modalita' di svolgimento dei relativi controlli
          da  parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione
          contabile del medesimo credito d'imposta.
              2.  Le  imprese che eseguono lavori di costruzione o di
          trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui
          all'art.   1   sono   tenute   al  rispetto  delle  vigenti
          disposizioni  in  materia di sicurezza e igiene del lavoro.
          Nel  caso  in  cui  affidino  parte  delle  lavorazioni  in
          appalto,  le medesime imprese sono tenute al rispetto delle
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  6,  della legge
          30 novembre 1998, n. 413.".
              - L'art. 2 della legge n. 88/2001 cosi' recita:
              "Art.  2  (Incentivazione  degli investimenti). - 1. Ai
          soggetti  aventi i requisiti di cui all'art. 143 del codice
          della  navigazione  e'  riconosciuto,  con riferimento agli
          investimenti  di cui all'art. 1 della presente legge, e nei
          limiti  dello  stanziamento  di cui al comma 3 del presente
          articolo,   un   credito  d'imposta  nella  misura  massima
          corrispondente al massimale previsto dall'art. 3, paragrafo
          1,  del  regolamento  (CE)  n.  1540/98  del  Consiglio del
          29 giugno  1998,  in  relazione  al  prezzo  effettivamente
          pagato per i lavori relativi alle unita' di cui all'art. 1,
          comma 5.
              2.  Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre
          alla  formazione  del  reddito  imponibile  e  puo'  essere
          computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni, in
          proporzione  alle  quote  dell'investimento  effettivamente
          pagate  nel  periodo  di  imposta sulla base dello stato di
          avanzamento dei lavori.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          autorizzato  un  limite  d'impegno  quindicennale  di  lire
          17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.".
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1540/98  del Consiglio del
          29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
          europee n. L 202 del 18 luglio 1998.
              - L'art.  2  della  legge  28 dicembre  1999,  n.  522,
          recante  "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed
          armatoriale  ed alla ricerca applicata nel settore navale",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10,
          cosi' recita:
              "Art. 2 (Contributi per le costruzioni e trasformazioni
          navali).  -  1.  Le  disposizioni  di  cui al decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994,  n.  132, recante provvedimenti a favore
          dell'industria  navalmeccanica  e della ricerca nel settore
          navale,  si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui
          al   comma   3  del  presente  articolo,  ai  contratti  di
          costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1 gennaio
          1999  al  31 dicembre  2000 concernenti le unita' navali di
          cui  all'art.  2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma
          propulsione,  con  esclusione dei galleggianti, delle altre
          strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2.
              2.  I  contributi  di  cui  agli  articoli  3  e  4 del
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
          superiore,  rispettivamente,  al  9 per cento ed al 4,5 per
          cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione, con proprio decreto,
          recepisce  le  modifiche  della  misura  delle  aliquote di
          contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
          stanziamenti  autorizzati.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzato  un  limite  di impegno
          quindicennale  di  lire  28.000  milioni  annue a decorrere
          dall'anno 1999.".
              - Il  decreto-legge  24 dicembre 1993, n. 564, recante:
          "Provvedimenti  a  favore  dell'industria  navalmeccanica e
          della  ricerca  nel  settore  navale"  (Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre   1993,   n.   306)   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994,  n.  132 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
          1994,  n.  48),  modificato  e  prorogato dal decreto-legge
          13 luglio  1995,  n. 287, recante: "Misure straordinarie ed
          urgenti  in  favore  del  settore  portuale e delle imprese
          navalmeccaniche   ed   armatoriali"   (Gazzetta   Ufficiale
          19 luglio  1995,  n.  167),  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1995,  n.  343  (Gazzetta Ufficiale
          19 agosto   1995,  n.  193),  modificato  e  prorogato  dal
          decreto-legge    21 ottobre    1996,   n.   535,   recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  i settori portuale, marittimo,
          cantieristico   ed   armatoriale,  nonche'  interventi  per
          assicurare  taluni  collegamenti aerei" (Gazzetta Ufficiale
          22 ottobre  1996,  n.  248)  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647 (Gazzetta Ufficiale
          23 dicembre 1996, n. 300), modificata dalla legge 31 luglio
          1997,  n.  261  recante:  "Rifinanziamento  delle  leggi di
          sostegno  all'industria  cantieristica  ed  armatoriale  ed
          attuazione   delle  disposizioni  comunitarie  di  settore"
          (Gazzetta  Ufficiale  7 agosto  1997,  n.  183), modificata
          dalla    legge    30 novembre   1998,   n.   413   recante:
          "Rifinanziamento    degli    interventi   per   l'industria
          cantieristica  ed armatoriale ed attuazione della normativa
          comunitaria  di  settore"  (Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre
          1998, n. 283) e' modificata dalla legge n. 522/1999.
              - L'art.  3,  comma  1,  della  legge n. 261/1997 cosi'
          recita:
              "1.  In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE
          del  21 dicembre  1994  relativo alle normali condizioni di
          concorrenza   nel   settore   della   costruzione  e  della
          riparazione   navale  commerciale  o,  in  ogni  caso,  del
          superamento  in  sede di Unione europea dell'attuale regime
          di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti
          condizioni  del mercato, il Ministero dei trasporti e della
          navigazione   e'   autorizzato   in   via   transitoria  ed
          eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale
          iscritte  all'Albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
          della  legge  14 giugno  1989,  n. 234, i contributi di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  24 dicembre  1993, n. 564,
          convertito   dalla  legge  22 febbraio  1994,  n.  132,  in
          relazione    alla   produzione   da   essi   effettivamente
          sviluppata,  nei  limiti  delle  relative autorizzazioni di
          spesa.  Detta  facolta'  e' esercitata con riferimento alla
          produzione    realizzata   grazie   ad   incrementi   della
          produttivita'    ottenuti    anche    mediante   forme   di
          associazione,  integrazione  e  coordinamento  tra  imprese
          iscritte  al  menzionato  Albo delle imprese di costruzione
          navale.  Restano  fermi  i  valori  di capacita' produttiva
          assistibile annua, strutturale, gia' riconosciuti alla data
          del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed e' escluso in
          ogni  caso  il riconoscimento di nuova capacita' produttiva
          assistibile  conseguente  alla creazione di nuove strutture
          produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.".
              - L'art. 5 della legge n. 261/1997 cosi' recita:
              "Art.  5.  -  1.  E'  istituito  il  Fondo  centrale di
          garanzia  per  il  credito  navale,  di  seguito denominato
          "Fondo",  destinato  alla  copertura  dei  rischi derivanti
          dalla  mancata  restituzione  del  capitale e dalla mancata
          corresponsione  dei  relativi  interessi ed altri accessori
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
          del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
          all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
          e  creditizia,  emanato con decreto legislativo 1 settembre
          1993,  n.  385,  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica  mediante
          procedure   di  evidenza  pubblica  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
          tengano  conto  delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
          della   struttura   tecnico-organizzativa   ai  fini  della
          prestazione del servizio.
              2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
          del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
          grado  sulla  nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
          armatori  italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei
          cantieri  nazionali,  di costruzione e trasformazione delle
          unita'   navali  previste  dall'art.  2  del  decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
          anni  dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
          all'80  per  cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
          interesse  non  inferiore  a quello di cui alla risoluzione
          del  Consiglio  dell'OCSE  del  3 agosto 1981, e successive
          modificazioni.  Sono  altresi' ammessi all'intervento della
          garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti  a tasso di mercato,
          ancorche'  inferiore  a  quello di cui alla risoluzione del
          Consiglio  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e lo
          sviluppo  economico  (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
          modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
          da  agevolazioni  pubbliche  finalizzate  a ridurre l'onere
          degli interessi.
              3.  La  garanzia  del  Fondo puo' essere accordata alla
          banca  concedente il finanziamento fino ad un massimale del
          40  per  cento del finanziamento stesso, su richiesta della
          banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
          dell'armatore  interessato.  Nei limiti di detto massimale,
          la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
          90  per  cento della perdita che, di intesa con il soggetto
          gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
              4.  Le  condizioni e le modalita' dell'intervento della
          garanzia  del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
          del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e
          della navigazione.
              5.  Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  costituita
          dall'apporto  dello  Stato  ed e' alimentato dai versamenti
          una  tantum  effettuati  dalle  banche richiedenti a fronte
          della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
          sulle disponibilita' del Fondo stesso.
              6.  Per  l'attuazione  di  quanto disposto dal presente
          articolo  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno  di durata
          decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.".
              - L'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 413/1998, cosi'
          recita:
              "1.  Nell'ambito  di  un  processo  di  aggregazione  e
          qualificazione  del  sistema  di  imprese  che  operano nel
          settore  delle  costruzioni  e  trasformazioni  navali,  e'
          consentito  alle  imprese titolari di contratti fruenti dei
          contributi  di  cui  agli  articoli 3 e 4 del decreto-legge
          24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
          22 febbraio  1994,  n.  132, affidare ad imprese, anche non
          iscritte  all'albo  delle imprese di costruzione navale, di
          cui  all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate
          di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per
          effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di
          parti  di  scafo,  fino  ad un massimo del 25 per cento del
          peso   complessivo  dello  stesso.  Qualora  l'appalto  sia
          affidato   ad   imprese   con  sedi  fuori  dal  territorio
          dell'Unione europea, le parti di scafo cosi' realizzate non
          sono  considerate ai fini dell'ammissibilita' ai contributi
          di  cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'art.
          10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.
              2.   Le   forme   di   associazione,   integrazione   e
          coordinamento  tra  imprese  di  costruzione  navale di cui
          all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono
          comprensive  anche  delle  collaborazioni  con  imprese  di
          costruzione  navale  di  Paesi  dell'Unione  europea per la
          realizzazione  di commesse acquisite espressamente in dette
          forme  di  collaborazione. In tali ipotesi il contributo di
          cui  all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
          convertito   dalla  legge  22 febbraio  1994,  n.  132,  e'
          accordato  solo  in  relazione  alle  parti  della commessa
          realizzate in Italia.".
              - L'art.  20  del decreto ministeriale 8 novembre 1990,
          n.   373,   recante:   "Regolamento   recante  disposizioni
          applicative  della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia
          di   interventi  concernenti  l'industria  navalmeccanica",
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 dicembre 1990, n.
          288, cosi' recita:
              "Art.  20  (Proroghe).  -  1. Ai fini della proroga dei
          termini di cui all'art. 10, comma 3, della legge, l'impresa
          interessata  deve  presentare  istanza  corredata da idonea
          documentazione  comprovante  i motivi di ordine tecnico che
          hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.
              2. Qualora per l'iniziativa, oggetto della richiesta di
          proroga  di  cui  al  precedente  comma, sia stato concesso
          anche il contributo di cui all'art. 2 della legge l'impresa
          puo'  far  rinvio  all'analoga  istanza  ed  alla  relativa
          documentazione  eventualmente  presentata  dall'impresa  di
          costruzione  o  trasformazione  navale  per  la proroga dei
          termini  di  ultimazione  dei  lavori stabiliti dall'art. 4
          della  legge stessa. In tal caso, trova applicazione quanto
          disposto dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento.
              3.   Ai   predetti   fini  per  le  iniziative  avviate
          anteriormente    all'entrata   in   vigore   del   presente
          regolamento  si  considera  data  di  inizio  lavori quella
          certificata  dal  Registro  italiano  navale, anche in base
          alle   disposizioni  in  vigore  precedentemente  a  quelle
          indicate dall'art. 13 del presente regolamento.".
              - Il   decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  169,
          recante:   "Disposizioni   correttive  ed  integrative  del
          decreto   legislativo   30 agosto  1998,  n.  314,  recante
          attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni
          e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti
          delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma
          4,  della legge 24 aprile 1998, n. 127" (Gazzetta Ufficiale
          23 giugno  2000,  n.  145)  corregge  ed integra il decreto
          legislativo  3 agosto  1998,  n.  314  recante: "Attuazione
          della  direttiva  94/57/CE,  relativa  alle disposizioni ed
          alle   norme  comuni  per  gli  organi  che  effettuano  le
          ispezioni  e  visite  di  controllo  delle  navi  e  per le
          pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni  marittime, e
          della   direttiva  97/58/CE  che  modificava  la  direttiva
          94/57/CE" (Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1998, n. 201).
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  lezge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   gosto  1990, n. 192, cosi'
          recita:
              "Art.   12   -   1.   La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".

          Note all'art. 1, comma 1:
              - Per  l'art.  2  della  legge n. 88/2001 si veda nelle
          note alle premesse.

          Note all'art. 1, comma 3:
              - Per  l'art.  2  della legge n. 522/1999 si veda nelle
          note alle premesse.

          Note all'art. 1, comma 5:
              - L'art.  63, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione
          del  testo  unico delle imposte sui redditi" pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986, n. 302, cosi' recita:
              "1.  Gli interessi passivi sono deducibili per la parte
          corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare dei ricavi e
          degli  altri proventi che concorrono a formare il reddito e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.".
              - Il   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,
          recante.  "Norme  di  semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
          e   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.

          Note all'art. 1, comma 6:
              - L'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto del
          Presidente   della   Repubblica  18 maggio  1998,  n.  189,
          recante:  "Regolamento  recante  norme  di attuazione delle
          disposizioni   in   materia  di  versamenti  in  tesoreria,
          previste  dall'art.  24,  comma 10, del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241", cosi' recita:
              "1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo
          successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari
          versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle
          somme  riscosse  presso  i  propri sportelli e quello delle
          somme   accreditate   dalle  banche  delegate  relative  ai
          versamenti   unitari  nell'apposita  contabilita'  speciale
          istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello
          Stato  indicata  dalla  Banca  d'Italia,  denominata "fondi
          della  riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze
          -  Dipartimento  delle  entrate - Direzione centrale per la
          riscossione.  Presso  la medesima sezione di tesoreria sono
          altresi' istituite:
                a) una  contabilita'  speciale,  denominata "fondi di
          bilancio"   ed  intestata  al  Ministero  delle  finanze  -
          Dipartimento  delle  entrate  -  Direzione  centrale per la
          riscossione,  per consentire la ripartizione delle somme di
          pertinenza  degli  altri  enti  destinatari  dei versamenti
          unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile
          delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito
          della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonche' di
          quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai
          concessionari,  di  quelle utilizzate dai concessionari per
          erogare  i  rimborsi  in  conto fiscale e di quelle che gli
          stessi   concessionari  non  hanno  versato  usufruendo  di
          provvedimenti di sgravio;".

          Note all'art. 1, comma 8:
              - L'art.  11  del decreto-legge n. 564/1993, convertito
          dalla legge n. 132/1994 cosi' recita:
              "Art.  11.  -  1.  Il  contributo di cui all'art. 10 e'
          concesso  con  decreto del Ministro della marina mercantile
          ed  e corrisposto in rate semestrali costanti per la durata
          di  otto  anni  e  sei  mesi decorrenti dal 1 marzo o dal 1
          settembre  successivi  all'inizio dei lavori, da accertarsi
          sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata
          prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
              2.  I  lavori  di  cui  al  comma 1 dell'art. 10 devono
          essere ultimati, pena la decadenza dal contributo, entro il
          termine  di  cui al comma 1 dell'art. 8. Detto termine puo'
          essere  prorogato  dal Ministro della marina mercantile per
          le  ragioni  indicate  al  comma  3 dell'art. 8, ove ne sia
          fatta richiesta prima della scadenza.".
              - L'art. 7 della legge n. 261/1997 cosi' recita:
              "Art.  7.  -  1.  Il  contributo  di cui all'art. 5 del
          decreto-legge  24 dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla
          legge  22 febbraio  1994,  n. 132, puo' essere corrisposto,
          per  motivi  di accelerazione dell'azione amministrativa da
          definire  in sede di programmi annuali di cui agli articoli
          3  e  14  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          contestualmente   al   provvedimento   di  concessione  del
          contributo  in  via  preliminare  nonche' di concessione di
          quello  in via definitiva, assumendo come data di valuta la
          data  dei  provvedimenti  stessi e quale tasso di interesse
          l'ultimo   "prime   rate"   disponibile   alla   data   dei
          provvedimenti riportato dal Bollettino della Banca d'Italia
          o,   in   mancanza,   da   notori  organi  di  informazione
          economica, maggiorato      delle     commissioni     d'uso,
          convenzionalmente  fissate  nello 0,50 per cento in ragione
          d'anno.
              2.  I documenti per la determinazione e la liquidazione
          definitiva  dei  contributi  di cui agli articoli 3, 4 e 10
          del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito dalla
          legge   22 febbraio   1994,  n.  132,  per  le  unita'  che
          completino   i   lavori  di  costruzione  o  trasformazione
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,  devono  essere  presentati,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla data di ultimazione dei
          lavori.".