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LEGGE 30 novembre 1998, n. 413

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 18-12-1998
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Testo in vigore dal:  18-12-1998

Art. 2

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, sugli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo in sede OCSE del 21 dicembre 1994, relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1998.
Note all'art. 2:
- Il testo del regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio del 19 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 3094/95 sugli aiuti alla costruzione navale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 351 del 23 dicembre 1997.
- Per il titolo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale, commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C355 del 30 dicembre 1995.