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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1993, n. 564

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L.22 febbraio 1994, n. 132 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1995)
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Testo in vigore dal:  20-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.
2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso."