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LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2000)
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Testo in vigore dal:  22-8-1997

Art. 3

1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.
2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.
3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
Note all'art. 3:
- L'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 è il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
- Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del D.L. 564/1993 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile in data 8 novembre 1990, n. 373, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1990.