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LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 22-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/2000)
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Testo in vigore dal:  29-1-2000
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Art. 7

1. Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonché di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi
(( e quale tasso di interesse l'ultimo prime rate disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal ))
Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.
2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.