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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. 189

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/7/1998
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Testo in vigore dal:  4-7-1998

Art. 2

Termini e modalità di versamento da parte
dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato
1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilità speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata "fondi della riscossione" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresì istituite:
a) una contabilità speciale, denominata "fondi di bilancio" ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;
b) una contabilità speciale, intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, denominata "fondi di proprietà dell'INPS" e alimentata dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. con trasferimento di fondi dalla contabilità speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma a nome della stessa, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari, afferenti le compensazionioperate a carico degli enti stessi, nonché delle somme di pertinenza di ciascuna sede I.N.P.S. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, valuta le richieste dell'I.N.P.S. rivolte ad ottenere la restituzione delle eventuali eccedenze giacenti su tale contabilità, tenendo conto degli importi per i quali essa viene utilizzata e della frequenza con cui avviene l'utilizzazione stessa, nonché di eventuali motivi che possano determinare una variazione di tali elementi.
2. La contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata con parte degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - "Funzionamento" - capitoli 3456, 3458, 3459 e 3480 - e nell'unità previsionale di base 4.1.2.2 - "Restituzioni e rimborsi di imposte" - capitoli 3519, 3521, 3530 e 3533 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.
3. La contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata con le seguenti modalità:
a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilità speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilità esistenti al momento sulle unità previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi già erogati e dei compensi già trattenuti dalle banche e dai concessionari è mantenuta nell'unità previsionale di base per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori afflussi alla contabilità speciale "fondi di bilancio" sono effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilità esistenti nello stato di previsione del Ministero delle finanze a favore di soggetti non titolari di partita IVA, nonché dei soggetti non ammessi alla compensazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
b) per gli esercizi successivi, la contabilità speciale "fondi di bilancio" è alimentata, nel mese di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta per cento dei fondi iscritti nelle unità previsionali di base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri indicati nella lettera a).
4. Ogni anno gli importi per i quali la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1 gennaio al 31 agosto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 settembre. Tali importi sono riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione nel mese di novembre. Gli importi per i quali la predetta struttura di gestione non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1 settembre al 31 dicembre sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 gennaio dell'anno successivo e sono riassegnati alle unità previsionali di base previste dal comma 2 per l'effettuazione, nel mese di marzo, delle regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
5. Il concessionario effettua il versamento di cui al comma 1 al netto della commissione spettante e dei rimborsi d'imposta da esso erogati, nonché delle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione o di sgravio previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. Tali somme sono utilizzate in via prioritaria in sede di riversamento degli accrediti pervenuti dalle banche delegate e, solo in caso di incapienza di questi ultimi, di quelli relativi agli importi riscossi in via diretta.
6. Il concessionario, nell'effettuare il versamento, recupera le commissioni spettanti in via prioritaria sull'importo dei saldi delle sezioni 2 dei modelli e, solo in caso di incapienza, su quello dei saldi delle sezioni 3 e 4; nel caso in cui non vi sia capienza neanche su tali saldi, chiede il pagamento delle commissioni di propria spettanza attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, effettuati i necessari riscontri, comunica l'importo da versare al Ministero delle finanze e quest'ultimo provvede ad erogare tale importo al concessionario mediante ordinativo diretto, tratto sul capitolo 3525 dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello del pagamento.
Note all'art. 2:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modifcato dall'art. 2 del d.lgs. del 23 marzo 1998, n. 56.
"Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire al mese dal mese di maggio 1998.
Sono ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo il del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'art. 38 -bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre l972, n. 633. La garanzia prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata".
- L'art. 22 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante la "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988, secondo supplemento ordinario.
- Si riporta di seguito il testo dell'art 19, del citato d.lgs. n. 241 del 1997:
"Art. 19 (Modalità di versamento mediante delega).
- 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante.
L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17.
La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere, conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto".