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LEGGE 16 marzo 2001, n. 88

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal:  18-4-2001

Art. 4

(Applicazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative della presente legge, nei limiti finanziari indicati al comma 3 dell'articolo 2, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e di regolazione contabile del medesimo credito d'imposta.
2. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale nell'ambito degli investimenti di cui all'articolo 1 sono tenute al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui affidino parte delle lavorazioni in appalto, le medesime imprese sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413.
Nota all'art. 4, comma 1:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) è il seguente:
"Art. 3. - Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 4, comma 2:
- L'art. 3, comma 6, della legge 30 novembre 1998, n. 413, recante "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore" (Gazzetta Ufficiale 3 dicembre l998, n. 283) è il seguente:
"6. - Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.".