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LEGGE 16 marzo 2001, n. 88

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/2016)
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Testo in vigore dal:  18-4-2001 al: 31-12-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla promozione e alla costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale sulla sicurezza dei mari e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o limitarne le conseguenze.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati per l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, semprechè gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per "investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2000" si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1° gennaio 2000 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari a lire 450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 6 agosto 1999 recante "Identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, conservate allo Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1999, n. 256.
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dalla legge 9 dicembre 1975, n. 723 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1976, n. 4) e dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) è il seguente:
"Art. 143 (Requisiti di nazionalità dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai requisiti di nazionalità per l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 199 del 31 luglio 1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, recante "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1991, n. 182.
- L'art. 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante "Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale" (Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, supplemento ordinario) è il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;".
Nota all'art. 1, comma 4:
- Per l'art. 143 del codice della navigazione si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 5:
- Il testo dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale" (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10) è il seguente:
"Art. 2. (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti, delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.".
Note all'art. 1, comma 6:
- L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, recante "Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1o gennaio 1997-31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collega ad obiettivi industriali o commerciali;
b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonché alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attività di sviluppo, precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonché a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere a), b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonché dell'art. 16, commi 2 e 3, decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.".