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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 17

(Gruppo europeo di interesse economico).
1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:
a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;
b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonché delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;
c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonché equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;
d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità economica europea;
f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;
g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunità economica europea.
Nota all'art. 17:
- Il regolamento n. 2137/85 del 25 luglio 1985 è stato pubblicato in G.U.C.E. n. L. 199 del 31 luglio 1985. Gli articoli 6, 7, 8 e 10 recitano:
"Art. 6. - Il gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell'articolo 39, paragrafo I".
"Art. 7. - Il contratto di gruppo è depositato presso il registro di cui all'art. 6.
Devono altresì formare oggetto di deposito presso detto registro gli atti e le indicazioni seguenti:
a) ogni notifica del contratto del gruppo, compreso qualsiasi cambiamento nella composizione del gruppo;
b) la creazione e la soppressione di ogni dipendenza del gruppo;
c) la decisione giudiziaria che constata o pronuncia la nullità del gruppo, conformemente all'art. 15;
d) la nomina dell'amministazione o degli amministratori del gruppo, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità richieste dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro, l'indicazione che essi possono agire soli o devono agire congiuntamente nonché la cessazione dalle loro funzioni;
e) ogni cessione, da parte di un membro, della sua partecipazione nel gruppo o di una frazione di questa, conformemente all'art. 22, paragrafo I;
f) la decisione dei membri in cui è pronunciato o constatato lo scioglimento del gruppo, conformemente all'articolo 31, o la decisione giudiziaria che pronuncia tale scioglimento, conformemente agli articoli 31 o 32;
g) la nomina del liquidatore o dei liquidatori del gruppo, di cui all'articolo 35, il loro nome e qualsiasi altra informazione riguardante le generalità, richiesta dalla legge dello stato membro nel quale è tenuto il registro nonché la cessazione dalle funzioni di liquidatore;
h) la chiusura della liquidazione del gruppo, di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
i) il progetto di trasferimento della sede, di cui all'articolo 14, paragrafo I;
j) la clausola che esonera un nuovo membro dal pagamento dei debiti sorti anteriormente alla sua ammissione, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2".
"Art. 8 - Devono formare oggetto di pubblicazione nel bollettino di cui al paragrafo I dell'articolo 39 e alle condizioni stabilite in applicazione di tale articolo:
a) le indicazioni che devono figurare nel contratto di gruppo ai sensi dell'articolo 5 e le relative modifiche;
b)il numero, la data e il luogo di iscrizione del gruppo, nonché la cancellazione dal registro:
c) gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 7, lettera da b) a j).
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) devono formare oggetto di pubblicazione integrale. Gli atti e le indicazioni di cui alla lettera c) possono formare oggetto di pubblicazione integrale, in forma di estratto o di menzione del loro deposito presso il registro, secondo la legge nazionale applicabile".
"Art. 10. - Ogni dipendenza del gruppo situata in uno stato membro diverso da quello della sede è oggetto di una iscrizione in tale stato. Ai fini dell'isrizione, il gruppo deposita presso il registro competente di quest'ultimo stato una copia dei documenti il cui deposito presso il registro dello stato membro in cui si trova la sede è obbligatorio, corredata, se necessario, da una traduzione, elaborata conformemente agli usi, esistente presso il registro di iscrizione della dipendenza".
L'art. 39, paragrafi 1 e 2, recitano:
"1. Gli stati membri designano il registro o i registr competenti per procedere all'iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili.
Fissano le condizioni alle quali si effettua il deposito dei documenti di cui agli articoli 7 e 10. Accertano che gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 8 siano pubblicati nel relativo bollettino ufficiale dello stato membro in cui ha sede il gruppo, e prevedono eventualmente le modalità di pubblicazione degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 8 lettera c).
Gli stati membri accertano inoltre che chiunque possa prendere visione presso il registro competente, a norma dell'articolo 6 o eventualmente, a norma dell'articolo 10, dei documenti di cui all'articolo 7 e ottenerne anche per posta copia integrale o parziale.
Gli stati membri possono prevedere il pagamento delle spese relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, ma tali spese non possono essere superiori al costo amministrativo.
2. Gli stati membri accertano che le indicazioni che devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11 siano comunicate all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee entro il mese successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale di cui al paragrafo I".
L'art. 25, recita:
"Art. 25. - La corrispondenza, gli ordinativi e analoghi documenti devono indicare in maniera leggibile:
a) la denominazione del gruppo proceduta o seguita dalle parole "gruppo europeo di interesse economico" o dalla sigla "GEIE", salvo che tali termini o la sigla non figurino già nella denominazione.
b) il luogo in cui si trova il registro menzionato nell'articolo 6 presso cui è iscritto il gruppo, nonché il numero di iscrizione del gruppo nel registro.
c) l'indirizzo della sede del gruppo.
d) eventualmente, la menzione dell'obbligo degli amministratori di agire congiuntamente.
e) la menzione, se del caso, che il gruppo è in liquidazione in virtù degli articoli 15, 31, 32 o 36.
Ogni dipendenza del gruppo, quando è iscritta conformemente all'articolo 10, deve far figurare le indicazioni di cui sopra, insieme a quelle relative alla propria iscrizione, sui documenti di cui al primo comma del presente articolo provenienti dalla dipendenza in questione".