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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal: 28-4-1992
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine  di  un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive della Comunita' economica europea comprese  nell'elenco  di
cui all'allegato A della presente legge. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  per  il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  di  concerto  con   il
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con
i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 
3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B  della  presente
legge sono trasmessi alla Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
Repubblica perche' su di essi sia  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
anche in mancanza di detto parere.((2)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 27 marzo 1992, n. 257 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che
"Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione
della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge  29
dicembre 1990, n. 428, e' differito al 30 giugno 1992".