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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431

Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/1/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal:  22-10-1996
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Art. 2

1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.
3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.
((
4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.
))
5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.