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LEGGE 30 novembre 1998, n. 413

Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore.

note: Entrata in vigore della legge: 18-12-1998
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Testo in vigore dal:  18-12-1998

Art. 3

1. Nell'ambito di un processo di aggregazione e qualificazione del sistema di imprese che operano nel settore delle costruzioni e trasformazioni navali, è consentito alle imprese titolari di contratti fruenti dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, affidare ad imprese, anche non iscritte all'albo delle imprese di costruzione navale, di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, dotate di risorse finanziarie, attrezzature e personale idonei per effettuare direttamente le lavorazioni, la realizzazione di parti di scafo, fino ad un massimo del 25 per cento del peso complessivo dello stesso. Qualora l'appalto sia affidato ad imprese con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea, le parti di scafo così realizzate non sono considerate ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui alle menzionate norme, anche agli effetti dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 564 del 1993.
2. Le forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese di costruzione navale di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, si intendono comprensive anche delle collaborazioni con imprese di costruzione navale di Paesi dell'Unione europea per la realizzazione di commesse acquisite espressamente in dette forme di collaborazione. In tali ipotesi il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, è accordato solo in relazione alle parti della commessa realizzate in Italia.
3. Resta ferma ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, l'esclusione del riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile, conseguente alla creazione di nuove strutture produttive, nonché della possibilità di procedere all'iscrizione di nuove imprese all'albo dei costruttori navali.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, iscritte alla data del 31 dicembre 1997 all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale possono ottenere l'estensione dell'iscrizione stessa anche all'Albo speciale delle imprese di costruzione navale, semprechè esse siano in possesso dei prescritti requisiti per conseguire detta iscrizione.
5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, è richiesto solo per le imprese di costruzione navale.
6. Le imprese che eseguono lavori di costruzione o di trasformazione navale, per i quali venga richiesto il contributo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, che affidano parte delle lavorazioni in appalto sono tenute a comunicare alle competenti direzioni provinciali del lavoro ed agli istituti previdenziali, nonché alle associazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'affidamento in appalto delle lavorazioni stesse, l'elenco nominativo delle imprese, nonché la consistenza della forza lavoro impiegata ed i contratti collettivi applicati da tali imprese, come da queste comunicato. È fatto comunque salvo il divieto di ogni forma di intermediazione di manodopera ed è confermata la disciplina vigente in materia di sicurezza.
7. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al comma 6 riscontrata da parte dei competenti organismi e rilevata dal Ministero dei trasporti e della navigazione determina l'esclusione dal contributo per la parte delle lavorazioni effettuate dalle suddette imprese non regolarmente denunciate.
8. Con successivo provvedimento sarà istituito un fondo di incentivazione degli investimenti atti a migliorare la produttività dei cantieri privilegiando quelli che eseguono l'intera lavorazione in Italia.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, è il seguente:
"Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:
a) l'albo speciale delle imprese di costruzione navale;
b) l'albo speciale delle imprese di riparazione navale;
c) l'albo speciale delle imprese di demolizione navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.
3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti".
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 261, è il seguente:
"Art. 3. - 1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'albo di nuove imprese.
2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.
3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'albo di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto 8 novembre 1990, n. 373 del Ministro della marina mercantile".
- Il testo dell'art. 20, comma 1, lettera d), della legge 14 giugno 1989, n. 234, è il seguente:
"Art. 20.- 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'art. 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
a) - c) (omissis).
d) struttura economicofinanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio".
- Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, si veda nelle note all'art. 1.