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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  6-7-1989

Art. 20

1. Ai fini dell'iscrizione negli albi speciali di cui all'articolo 19 le imprese interessate devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti minimi:
a) idoneità tecnica risultante dalla disponibilità di un responsabile tecnico di cantiere e di un responsabile della sicurezza dell'ambiente e degli impianti del cantiere;
b) almeno cinquanta dipendenti iscritti nel libro matricola, per i cantieri di costruzione;
c) strutture impiantistiche idonee alla costruzione di un volume annuo di almeno 2.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di costruzione e di almeno 5.000 tonnellate di stazza lorda compensata per i cantieri di demolizione; per i cantieri di riparazione navale stabilimenti con superficie di sedime permanentemente coperta di almeno 500 metriquadri e mezzi di sollevamento idonei a sollevare 8 tonnellate;
d) struttura economico-finanziaria desunta dai bilanci certificati da società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o dalle risultanze contabili per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio.
2. Al fine di consentire il controllo della evoluzione della capacità produttiva del settore, nell'ambito degli albi speciali delle imprese di costruzione e riparazione navale sono individuate le categorie dei cantieri sulla base di criteri quantitativi e dimensionali riferiti ai requisiti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato di cui all'articolo 23, sono stabilite le norme di organizzazione e funzionamento degli albi, i criteri quantitativi e dimensionali di cui al presente articolo, nonché, per ciascuna impresa di costruzione, tenendo conto anche della produzione del periodo 1981-1988, il volume massimo, in tonnellate di stazza lorda compensata, della produzione annua assistibile e la dimensione massima, in termini di tonnellate di stazza lorda, dell'unità assistibile, ferma restando la riserva di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, per i cantieri del Mezzogiorno in proporzione alle loro capacità produttive.
4. Con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro è determinato l'ammontare del diritto fisso al cui pagamento è subordinata l'iscrizione agli albi speciali, nonché l'ammontare del diritto annuale.
Nota all'art. 20, primo comma 1, e all'art. 25, comma 1:
Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1975 è il seguente:
"Art. 8. - La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.
Nell'albo speciale possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, che rispondano ai seguenti requisiti:
1) per tutti i tipi di società, l'oggetto sociale deve essere limitato all'organizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività;
2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: a) da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; b) da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517 e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13;
3) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell'art. 2296 del codice civile;
4) per le società con soci illimitatamente responsabili:
a) la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili deve essere costituita da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; b) deve essere fornita la prova che i soci illimitatamente responsabili sono in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato o mediante garanzia finanziaria o assicurativa ritenuti idonei dalla Commissione;
5) per le società a responsabilità limitata o per azioni il capitale sociale non può essere inferiore a 500 milioni di lire e i soci possono essere soltanto: a) istituti di credito di diritto pubblico; b) banche di interesse nazionale; c) istituti, anche se costituiti in forma di società per azioni, che esercitano prevalentemente il credito a medio e lungo termine sull'intero territorio nazionale.
Le società costituite all'estero, operanti in Italia mediante stabili organizzazioni ed autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata o di tipo corrispondente, possono essere iscritte nell'albo speciale alle seguenti condizioni:
a) che forniscano la prova di avere esercitato, per almeno dieci anni, attività di organizzazione e revisione contabile, salvo che non si tratti di società costituite in conformità della legge di uno degli Stati membri della Comunità economica europea e riconosciute ai sensi della convenzione ratificata con legge 28 gennaio 1971, n. 220;
b) che la stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che esercita l'attività di organizzazione e revisione contabile, non eserciti alcun'altra attività;
c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2) e 4) del secondo comma. Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti
negli albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti con qualifiche estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri o muniti di equipollente abilitazione professionale.
L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione dell'albo o della abilitazione professionale e del titolo di studio è valutata dalla Commissione.
Le società estere iscritte nell'albo speciale debbono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla stabile organizzazione che esercita nel territorio dello Stato attività di organizzazione e revisione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.
Le azioni della società di revisione costituita sotto forma di società per azioni devono essere nominative e non possono essere trasferite mediante girata.
Il trasferimento delle azioni o delle quote e la sostituzione degli amministratori e dei direttori generali delle società di revisione, in qualunque forma costituite, devono essere comunicati alla Commissione nel termine di dieci giorni, a pena di cancellazione della società dall'albo speciale.
I dipendenti dello Stato o di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci o amministratori delle società di revisione iscritte nell'albo speciale.
I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi che siano soci, amministratori o dipendenti di società di revisione iscritte nell'albo speciale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza fino a quando permanga il rapporto con la società di revisione.
Il divieto di cui al comma precedente ha effetto decorso il quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".