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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal: 20-4-1991
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni del presente titolo sono intese  a  favorire  il
completamento del processo di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica in base alle  linee  programmatiche  di
cui all'articolo 1 della legge 22  marzo  1985,  n.  111,  e  a  dare
attuazione alla direttiva del Consiglio delle  Comunita'  europee  n.
167 del 26  gennaio  1987  concernente  gli  aiuti  alla  costruzione
navale,  di  seguito  denominata  "Direttiva  CEE".  ((  Le   imprese
navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a
dimostrazione della conformita' della loro azione alla direttiva  CEE
e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al
Ministro della marina mercantile, entro il 30  settembre  di  ciascun
anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del  piano
di ristrutturazione  e  razionalizzazione  aziendale,  nonche'  sulle
misure   attuate   per   accrescere   efficienza,   produttivita'   e
competitivita' dei cantieri e per migliorare il reddito  operativo  e
il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro
i trenta giorni successivi, trasmette  al  Parlamento  una  relazione
riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle  imprese
navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. )) 
  2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono  a  lavori
di costruzione delle  unita'  a  scafo  metallico  o  realizzato  con
materiali a tecnologia avanzata e  relative  pertinenze,  di  seguito
indicate: 
    a) navi  mercantili  di  stazza  lorda  non  inferiore  alle  100
tonnellate; 
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore  di  potenza  non
inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non
inferiore a 100 tonnellate. 
  3.  Sono  escluse  le  costruzioni  militari,  da  diporto,  quelle
effettuate  per  conto  dello  Stato  nonche'  le  unita'   abilitate
esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade. 
  4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresi' a lavori  di
trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti
navi di cui alle lettere a) e b) del  comma  2,  non  inferiori  alle
1.000 tonnellate di stazza,  purche'  i  lavori  eseguiti  comportino
modifica radicale del piano di carico, dello scafo,  del  sistema  di
propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri. 
  5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresi' a  lavori
di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione
di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000  tonnellate,
bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico  costruzioni
anti-inquinamento, unita' ad alta tecnologia, unita' per  ricerche  e
per lavori in mare nonche' relative  pertinenze,  compresi  i  moduli
abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate  o
di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui  non  possa
farsi riferimento alla stazza. 
  6. Gli aiuti di cui al presente  titolo  non  sono  cumulabili  con
altre provvidenze aventi analoghe finalita'.