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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1999, n. 549

Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/4/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal:  5-4-2000 al: 9-6-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, così come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
Visti la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione della Amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale, ha stanziato le risorse finanziarie per farvi fronte, ed ha ampliato la pianta organica del Ministero, prevedendo anche, alla tabella allegata all'articolo 6, dieci posti per le qualifiche dirigenziali generali;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della citata legge n. 344 del 1997, rifinanziando le attività ivi previste;
Considerata la necessità di dotare il Ministero dell'ambiente di una organizzazione interna e di una ripartizione delle competenze adeguata a far fronte nell'immediato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, da ultimo attribuiti dalle citate leggi n. 344 del 1997 e n. 426 del 1998;
Considerata, conseguentemente, l'opportunità di disciplinare, ai fini suindicati e salvo gli opportuni successivi adeguamenti, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo del Ministero, che verrà adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;
Considerata, altresì, l'opportunità di rinviare al citato regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo la disciplina degli oggetti di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettere a), c), d), e), nonché all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999 (n. 135/1999);
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da ultimo individuate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e delle altre Amministrazioni centrali, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e dei provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata all'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e la distribuzione interna delle competenze, nelle more dell'emanazione del definitivo regolamento di organizzazione e di funzionamento complessivo del Ministero, che disciplinerà anche gli oggetti indicati al citato articolo 17, comma 4-bis, lettere a), c), d), e), nonché all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e che verrà adottato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 348, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.
- La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 4 marzo 1987.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1987.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante "Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 dell'11 giugno 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1992.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 (s.o.) del 18 gennaio 1983.
- La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante "Interventi per la difesa del mare" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.
- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 (S.O.) del 28 dicembre 1993, è il seguente:
"Art. 1. - Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle pubblicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e le attività istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane allo scopo di programmare le iniziative per l'internazionalizzazione dell'economia italiana, riorganizzare e programmare in maniera coordinata le attività economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilità di istituzione del Segretario generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di linee;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione per le funzioni di supporto e di controllo interno, con istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di potestà regolamentare nelle seguenti materie e secondo i seguenti princpi:
1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concetti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati nonché di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione delle spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti, nonché di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai commi da 1 a 7. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere delle commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia è istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni, nonché al conferimento delle competenze già attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attività di vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della regione siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
9. È istituito il Ministero dei trasporti e della navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione ed al trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del Ministero della marina mercantile, ivi compreso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre, a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unità di controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19: Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.
24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;
c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, al sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui al commi 24 e 25 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri interessati sono adeguati alle funzioni mediante la procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e princpi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è soppresso. Le funzioni sono devolute al Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione pubblica.
30. L'Autorità per l'Adriatico è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni statali competenti per materia, che le esercitano ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge 19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a 30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e 1996.
32. Il Governo è delegato ad emanare, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze, in enti similari già esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti pensionistici, con esclusione delle pensioni di reversibilità, fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che effettivamente esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parità di spesa delle sperequazioni fra le categorie nel trattamento previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di organizzazioni di previdenza per le categorie professionali che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in materia di previdenza per dette categorie in enti già esistenti operanti a favore di altre categorie professionali, in armonia con i principi di cui al comma 33.
35. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli altri enti pubblici non economici con funzioni analoghe o collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 35 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi, indennità ai componenti di organi di amministrazione e revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente riduzione del contributo statale di funzionamento, con particolare riferimento agli enti che possono utilizzare sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti a struttura associativa o che non svolgano funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire che il controllo della Corte dei conti si eserciti, sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere delle competenti commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione.
Al personale dipendente dagli enti soppressi in liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme di legge e di contratto collettivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data, il titolare della gestione è tenuto a consegnare le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale del Ministero del tesoro, la detta amministrazione può compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione dei crediti può fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41 i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati sono ridotti della somma complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995 di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1o giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che cura il trasferimento alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonché dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
Il personale può essere trasferito, a domanda, presso altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che disciplinano la mobilità. Le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).
- La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 (Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale), è la seguente:
"Tabella DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dirigenti generali .... n. 10
Dirigenti .... n. 47
-------
Totale dirigenti . . . n. 57

IX q.f. (compreso r. esaurimento)... n. 87
VIII q.f. .... n. 166
VII q.f. .... n. 205
VI q.f. .... n. 125
V q.f. .... n. 140
IV q.f. .... n. 69
III q.f. .... n. 47
II q.f. .... n. 4
-------
Totale q.f. . . . n. 843
-------
Totale . . . n. 900".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 (S.O.).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.).
- La legge 8 ottobre 1997, n. 344, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (S.O.).
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400 recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.), è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le diiplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59: I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
b) effettua ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive ammistrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale tratttanento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta. dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999, reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 51, è riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 (S.O.), è il seguente:
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
- La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, è riportata nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettere a), c), d), e), della citata legge n. 400/1988, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda nelle note alle premesse.