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LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 14/10/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal:  14-10-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e promozione di figure professionali)
1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) è il seguente: "7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnicoscientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".