DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
                 (Disposizioni sull'organizzazione)

  1.  L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli
uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro numero, le rela-
tive  funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione  dei  dipartimenti,  nei  casi  e nei limiti fissati
dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione
dei  rispettivi  compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti
del  ministro  emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge  23 agosto 1988, n.400. Si applica l'articolo 19 della legge 15
marzo  1997,  n.59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti  e  restituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
dirigenziale  di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali
e  per  direzioni  generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del
personale  non  dirigenziale  di  ciascun  ministero,  i  regolamenti
assicurano  forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le   diverse  direzioni  generali,  nel  rispetto  dei  requisiti  di
professionalita'  richiesti  per l'esercizio delle relative funzioni,
ferme  restando  le  normative  contrattuali  in  materia.  La  nuova
organizzazione  e  la  dotazione  organica  del  personale non devono
comunque comportare incrementi di spesa.
  2.  I  ministeri  che  si  avvalgono  di propri sistemi informativi
automatizzati  sono  tenuti  ad  assicurarne l'interconnessione con i
sistemi   informativi   automatizzati   delle  altre  amministrazioni
centrali  e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
  3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre,
ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 e
dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
  4.  All'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale non
generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti
(( , nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di
livello   dirigenziale   generale,   ))   si   provvede  con  decreto
ministeriale di natura non regolamentare.
  ((  4-bis.  La  disposizione  di cui al comma 4 si applica anche in
deroga   alla   eventuale   distribuzione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione
del singolo Ministero. ))
  5.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al precedente comma 1 si
procede  alla  revisione  periodica dell'organizzazione ministeriale,
con cadenza almeno biennale.
  6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni
normative  relative  a  ciascun  ministero. Le restanti norme vigenti
sono  abrogate  con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore dei
regolamenti medesimi.