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DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. 345

Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.18 ottobre 1995, n. 427 (in G.U. 18/10/1995, n.244).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1996)
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Testo in vigore dal: 1-12-1996
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  accertamento  con  adesione  per  anni
pregressi,  al  fine  di  assicurare  l'effettivo  conseguimento  del
gettito previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazine economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Modifiche alla disciplina dell'accertamento
                   con adesione per anni pregressi
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 1994, n. 564,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
come  modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
      "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni
sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";
    b) nel comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
      "La  definizione  non  puo'  essere  effettuata se, entro il 20
maggio  1995,  e'  stato notificato processo verbale di constatazione
con  esito  positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta
sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione
degli  avvisi  di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive     modificazioni,     relativi    a    redditi    oggetto
dell'accertamento  con  adesione,  a  condizione  che il contribuente
versi  il  15  dicembre  1995  le  somme  derivanti dall'accertamento
parziale";
    c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:
      "2-quinquies.  Le  maggiori  imposte contenute complessivamente
nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura
del  50  per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni
per  le  persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri
soggetti.  Qualora  gli  importi  da  versare complessivamente per la
definizione   dell'accertamento  con  adesione  di  cui  al  presente
articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni
e,  per  gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il  31  marzo  1996  ed  entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.
      2-sexies.  La  definizione  dell'accertamento  con adesione del
contribuente  comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i
criteri  indicati  all'articolo  3  del  decreto del Presidente della
Repubblica  13  aprile  1995,  n.  177,  e,  limitatamente a ciascuna
annualita'  definita,  rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti  dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di
deduzioni    e    agevolazioni    indicate    dal    contribuente   o
all'applicabilita'  di  esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma
2-bis.
      2-septies.  Se  il  riporto  delle  perdite  di  impresa di cui
all'articolo  8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
13  aprile  1995,  n.  177,  riguarda  periodi  d'imposta per i quali
l'accertamento con adesione per anni pregressi non e' intervenuto, il
recupero  della  differenza  di  imposta dovuta comporta applicazione
delle   sanzioni   ridotte   nella   misura   prevista  dal  comma  5
dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.
      2-octies.  L'accertamento  con  adesione per anni pregressi non
rileva  ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di
arti e professioni.
      2-nonies.   Qualora   l'accertamento   con  adesione  per  anni
pregressi  sia  definito  ai  sensi  del  comma 2-quinquies, l'omesso
versamento  nei  termini  delle  rate  scadenti  al  31 marzo e al 30
settembre  1996  non  determina  l'inefficacia  dell'accertamento con
adesione;  per  il recupero delle somme non corrisposte alle predette
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al  40  per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso
di   versamento   eseguito  entro  i  dieci  giorni  successivi  alle
rispettive  scadenze,  e  gli  interessi  legali. Il versamento degli
importi  da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le
disposizioni  dell'articolo  8,  comma  2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  13  aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui
all'articolo  6,  comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i
quindici giorni successivi al predetto versamento".
  1-bis.  All'articolo  20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  le  parole  da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla
fine  del  comma, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle
dichiarazioni  presentate  entro il 30 settembre 1994, l'accertamento
con  adesione  rileva,  ai  fini  dei contributi previdenziali dovuti
all'INPS,  nella  misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior
reddito  derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale
reddituale  per  il  calcolo  dei contributi dovuti, nessuna somma e'
dovuta  a  fini  previdenziali;  negli  altri  casi  il contributo e'
calcolato sulla differenza".
  2. Le somme, eventualmente gia' versate, a titolo di interessi, per
la  definizione  dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in
diminuzione  delle  restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate
dall'ufficio  competente entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'apposita  istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale
deve  essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I
rimborsi  sono  imputati  ai  capitoli  3500  e  3501  dello stato di
previsione  del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e
corrispondenti   capitoli  per  gli  esercizi  successivi,  ai  fini,
rispettivamente,  delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto.
  3.  Sulle  somme  dovute  all'Istituto  nazionale per la previdenza
sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  non trovano applicazione le sanzioni civili regolate
dall'articolo   4   del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48
((ne' sono dovuti interessi)).
  4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "per il 1995" sono soppresse.
  4-bis.   Al  comma  2  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n.656, le parole: "di cui agli articoli da 1 a 4 "sono
sostituite  dalle  seguenti:  "  di  cui agli articoli 1, comma 1, 2,
comma 3, 3 e 4".
  4-ter.  Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e' sostituito dal seguente:
    "2.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con  adesione
mediante  pagamento  delle  somme  dovute  costituisce titolo ai fini
dell'applicazione  delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-bis
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a
decorrere  dalla  data  del  pagamento  e con riferimento a qualsiasi
organo  inquirente,  salve  le  disposizioni  del codice penale e del
codice  di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e
di  lavoro  autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33  e  38  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  e  degli  articoli  51,  52, 53 e 55 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.  L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle
norme citate e' opponibile dal contribuente mediante esibizione degli
attestati  di  versamento  e  dell'atto  di  adesione in possesso del
contribuente stesso".
  4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter possono essere
modificate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica secondo le
modalita' di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.