DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
               Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo 
 
  Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli: 
    a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai  sensi  degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti
dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni; 
    b) le imposte, le maggiori  imposte  e  le  ritenuto  alla  fonte
liquidate in base ad accertamenti definitivi; 
    c)  i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i   redditi   agrari
determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali; 
    d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. 
((48)) 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del  "Capo  I  -
Versamenti  diretti"  e  (con  l'art.  1,  comma   1,   lettera   b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del  "Capo
II -Riscossione mediante ruoli".