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DECRETO-LEGGE 9 agosto 1995, n. 345

Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.18 ottobre 1995, n. 427 (in G.U. 18/10/1995, n.244).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1996)
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Testo in vigore dal:  20-8-1995 al: 18-10-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di accertamento con adesione per anni pregressi, al fine di assicurare l'effettivo conseguimento del gettito previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazine economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina dell'accertamento
con adesione per anni pregressi
1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi.";
b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.".
2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "per il 1995" sono soppresse.