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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1994, n. 716

Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/01/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal: 11-1-1995
al: 22-4-1998
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto, in particolare, l'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive  modificazioni,  ai  sensi  del  quale  con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.
17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e'   disciplinato   il
procedimento  per  l'attuazione  della mobilita' dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
maggio  1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per
gli affari regionali e' stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le
funzioni attribuite dalla  legge  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di pubblico impiego;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  35  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, lo  schema  di  regolamento  deve
essere emanato previo eventuale esame con le confederazioni sindacali
maggiormente   rappresentative   sul   piano  nazionale,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 10 dello  stesso  decreto,  nonche'  -  per
quanto  riguarda  la  mobilita'  fra  le  regioni  -  sulla  base  di
preventive intese con le  amministrazioni  regionali  espresse  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Tenuto conto che con lettera  del  15  aprile  1994  lo  schema  di
regolamento  e'  stato  inviato,  ai  sensi dell'art. 10 citato, alle
confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  CISNAL,  CISAL,
CONF.S.A.L.,  CONFEDIR, R.D.B/CUB, e che a seguito di richiesta delle
confederazioni CGIL, CILS, UIL si e' proceduto  ad  un  incontro  per
l'esame, in data 21 aprile 1994;
  Tenuto  conto  che  con  lettera  del  15  aprile 1994 lo schema di
regolamento e' stato inviato, ai  sensi  dell'art.  35  citato,  alla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la lettera prot. n. 1189/94 in data  1  luglio  1994  con  la
quale  il  direttore  della  segreteria  della suddetta Conferenza ha
trasmesso il parere espresso da tale organismo nella  seduta  del  29
giugno 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito della disciplina
  1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalita' e  termini
per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:
    a)  della mobilita' dei dipendenti collocati in disponibilita' ai
sensi del decreto ministeriale di cui all'art.  3,  comma  52,  della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei trasferimenti volontari,
per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  con  esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma
4,  dello  stesso  decreto  legislativo,  nonche' del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del  personale  del  comparto
scuola,  salvo,  per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma
2. La mobilita' del personale delle universita' e degli enti pubblici
di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma  3;
per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;
    b) della mobilita' dei dipendenti risultanti in esubero a seguito
di  ristrutturazione  dell'Ente  ferrovie dello Stato, delle gestioni
commissariali    governative,    delle    aziende     regionalizzate,
provincializzate   e  municipalizzate  esercenti  pubblici  trasporti
locali.
  2. Ai fini del presente regolamento, per "decreto"  si  intende  il
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni,  per  "Dipartimento"  si  intende  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, per
"amministrazioni" si intendono le pubbliche  amministrazioni  di  cui
alla lettera a) del comma 1.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.
          421/1992  recante  delega al Governo per la realizzazione e
          la revisione delle discipline in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
             "Art.  2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge uno  o  piu'
          decreti   legislativi,   diretti   al   contenimento,  alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del pubblico impiego, al  miglioramento  dell'efficienza  e
          della  produttivita',  nonche' alla sua riorganizzazione; a
          tal fine e' autorizzato a:
               a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi  i  limiti
          collegati  al  perseguimento  degli  interessi generali cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli  altri
          enti  di  cui  agli  articoli  1,  primo comma, e 26, primo
          comma,  della  legge  29  marzo  1983,  n.  93  (9),  siano
          ricondotti  sotto  la disciplina del diritto civile e siano
          regolati  mediante  contratti  individuali  e   collettivi;
          prevedere  una  disciplina transitoria idonea ad assicurare
          la graduale sostituzione del regime attualmente  in  vigore
          nel  settore  pubblico  con  quello  stabilito  in  base al
          presente articolo; prevedere nuove forme di  partecipazione
          delle     rappresentanze     del    personale    ai    fini
          dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme    costituzionali;   prevedere   strumenti   per   la
          rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma  ed
          obbligatoria,   mediante  un  apposito  organismo  tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante  in
          conformita'  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri;  stabilire   che   l'ipotesi   di
          contratto  collettivo,  corredata  dai  necessari documenti
          indicativi   degli   oneri   finanziari,   sia    trasmessa
          dall'organismo  tecnico,  ai  fini dell'autorizzazione alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo o  negativo  entro  un  termine  non  superiore  a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende rilasciata; prevedere  che  la  legittimita'  e  la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano sottoposte al controllo della Corte  dei  conti,  che
          dovra'  pronunciarsi  entro  un  termine  certo, decorso il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie riguardanti il personale di cui  alla  lettera
          e)  e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente
          lettera, alla giurisdizione del giudice  ordinario  secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione  del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della  fase  transitoria  di  cui  alla  lettera   a);   la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata   all'esperimento   di    un    tentativo    di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge  o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3) i principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza  complessiva.  Le  dotazioni   complessive   di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre  attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici;
               d) prevedere che le pubbliche  amministrazioni  e  gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti  parita'  di trattamenti contrattuali e comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)  mantenere  la  normativa  vigente,  prevista   dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari e  amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al  personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f)  prevedere la definizione di criteri di unicita' di
          ruolo dirigenziale, fatti  salvi  i  distinti  ruoli  delle
          carriere  diplomatica e prefettizia e le relative modalita'
          di accesso; prevedere criteri generali per  la  nomina  dei
          dirigenti  di  piu'  elevato  livello,  con  la garanzia di
          specifiche obiettive capacita' professinali; prevedere  una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'          didattico-scientifiche           e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi  e   delle   direttive   fissate   dal   titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie attraverso l'adozione  di  idonee  tecniche  di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interessere dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2) la verifica dei risultati mediante appositi  nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati  particolarmente  qualificati  nel   controllo   di
          gestione;
               3)  la  mobilita',  anche  temporanea  dei  dirigenti,
          nonche' la rimozione dalle funzioni  e  il  collocamento  a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4) i tempi e i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali in relazione  alla  rilevanza  e  complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio  che  risultino  in  eccesso  rispetto agli uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
               5) una apposita, separata area di  contrattazione  per
          il  personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e),
          cui partecipano le  confederazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato   riconoscimento   delle   specifiche    tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo  che  la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h) prevedere procedure  di  contenimento  e  controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e  nei  bilanci  delle  altre  amministrazioni   ed   enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso;
              i)  prevedere  che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattali  dei  pubblici  dipendenti  la  possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m) prevedere, nelle ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole   contemporaneamente    con    corrispondenti
          disposizioni  di  accordi  contrattuali  anche  al  fine di
          collegare direttamente tali trattamenti alla  produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata  ma  correlata   all'apporto   partecipativo,
          raggiunte  nel  periodo,  per la determinazione delle quali
          devono  essere  introdotti   sistemi   di   valutazione   e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente  disagiate ovvero obiettivamente pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere  che  siano  comunque  fatti  salvi i trattamenti
          economici fondamentali ed  accessori  in  godimento  aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita'  per ciascuna amministrazione o ente; prevedere
          il principio della responsabilita' personale dei  dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che  l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui  al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amminstrazioni di appartenenza del personale  medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q) al fine del contenimento e della  razionalizzazione
          delle  aspettative  e  dei  permessi  sindacali nel settore
          pubblico, prevedere l'abrogazione  delle  disposizioni  che
          regolano  la  gestione e la fruizione di dette prerogative,
          stabilendo che contemporaneamente  l'intera  materia  venga
          disciplinata  nell'ambito  della contrattazione collettiva,
          determinando i  limiti  massimi  delle  aspettative  e  dei
          permessi  sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo  delegato  e
          le  confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati   tenendo  conto  della  diversa  dimensione  e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i  permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che   alla
          ripartizione    delle    aspettative   sindacali   tra   le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provveda,   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi  della  normativa  vigente  nel
          settore  pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   sentite   le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere che le amministrazioni  pubbliche  forniscano  al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali;
          inoltre,  prevedere,  secondo i tempi definiti dall'accordo
          di  cui  sopra,   che   ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni  si applichino, in materia di aspettative e
          permessi sindacali, le disposizioni della legge  20  maggio
          1970,  n.   300, e successive modificazioni; prevedere che,
          oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le  pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi  per  qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica  elettiva
          ovvero  per  motivi  sindacali.  I dati riepilogativi degli
          elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione  annuale
          da  presentare  al  Parlamento  ai sensi dell'art. 16 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione del personale  nelle  sedi  di  servizio  sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici non possano  procedere  a  nuove  assunzioni,  ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di mancata rideterminazione delle piante organiche  secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura  dei
          posti   vacanti  mediante  mobilita'  volontaria  ancorche'
          realizzabile a seguito della copertura  del  fabbisogno  di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in determinate sedi, stabilendo in sette anni  il  relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione, escludendo anche la possibilita' di  disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri e che il personale eccedente, che non  accetti  la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e, qualora non ottemperi, sia collocato  in  disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art. 2112 del codice civile si applica anche  nel  caso
          di  transito  dei  dipendenti  degli  enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto di norme di legge, di  regolamento  o  convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)  prevedere  una  organica  regolamentazione   delle
          modalita'   di  accesso  all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni, espletando, a cura  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri,   concorsi  unici  per  profilo
          professionale abilitanti all'impiego  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  ad  eccezione  delle  regioni, degli enti
          locali e loro consorzi, previa individuazione  dei  profili
          professionali,  delle  procedure e tempi di svolgimento dei
          concorsi,  nonche'  delle   modalita'   di   accesso   alle
          graduatorie   di  idonei  da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche,  prevedendo   altresi'   la   possibilita',   in
          determinati  casi,  di  provvedere  attraverso concorsi per
          soli  titoli  o  di  selezionare   i   candidati   mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi automatizzati; prevedere altresi' il  decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u)  prevedere  per  le  categorie  protette  di cui al
          titolo I della legge 2 aprile 1968, n.  482,  l'assunzione,
          da  parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici,
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  sulla  base delle graduatorie stabilite dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere che il  personale  appartenente  alle  qualifiche
          funzionali  possa  essere utilizzato, occasionalmente e con
          criteri di flessibilita', per lo  svolgimento  di  mansioni
          relative  a  profili  professionali di qualifica funzionale
          immediatamente inferiore;
               z) prevedere, con riferimento  al  titolo  di  studio,
          l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del  personale docente
          suprannumerario delle scuole di  ogni  ordine  e  grado  di
          posti   e   classi   di   concorso  diversi  da  quelli  di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio  di  ruolo   del   predetto   personale   docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione  e specializzazione, ove richiesta, secondo la
          normativa vigente; prevedere  il  passaggio  del  personale
          docente  in  soprannumero  e  del personale amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  utilizzato   presso   gli   uffici
          scolastici   regionali  e  provinciali,  a  domanda,  nelle
          qualifiche funzionali, nei profili  professionali  e  nelle
          sedi  che  presentino  disponibilita'  di posti, nei limiti
          delle dotazioni organiche  dei  ruoli  dell'amministrazione
          centrale  e  dell'amministrazione scolastica periferica del
          Ministero    della     pubblica     istruzione     previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio 1987,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  1991,  e  successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione  di corsi di riconversione professionale, con
          verifica finale, aventi  valore  abilitante,  l'accesso  ai
          quali  avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al
          fine  di   rendere   possibile   una   maggiore   mobilita'
          professionale  all'interno del comparto scuola in relazione
          ai fenomeni di diminuzione della popolazione  scolastica  e
          ai   cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi  di
          insegnamento;  prevedere   nell'ambito   delle   trattative
          contrattuali  l'equiparazione della mobilita' professionale
          (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale  ed
          il   superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i  posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissione
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in ruolo solo i posti che residuano dopo le  operazioni  di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb)  prevedere  norme  dirette alla riduzione graduale
          delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole  materne
          e  per  gli  istituti  e  scuole d'istruzione secondaria ed
          artistica, fino al raggiungimento del  3  per  cento  della
          consistenza   organica,   a  modifica  di  quanto  previsto
          dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e  undicesimo  dell'art.  14  della  citata legge 20 maggio
          1982, n. 270, e prevedere norme  dirette  alla  progressiva
          abolizione   delle  attuali  disposizioni  che  autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una  nuova  regolamentazione   di   tutte   le   forme   di
          utilizzazione  del  personale  della  scuola per garantirne
          l'impiego,  che  attraverso  forme  di   reclutamento   per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali   previsti   da   leggi  in  vigore.  Tale  nuova
          regolamentazione  potra'   consentire   una   utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo siano destinate prevalentemente  alla  copertura
          delle  supplenze  annuali.    Cio'  nell'ambito delle quote
          attualmente stabilite per diverse attivita' di cui all'art.
          14 della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e  successive
          modificazioni;
               dd)  procedere  alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali solo per  la  copertura  dei  posti  effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato personale  ad  altro  titolo  per  l'intero  anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee al solo periodo di  effettiva  permanenza  delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che riprende servizio dopo l'aspettativa per  infermita'  o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile ed a seguito di un periodo di assenza non  inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della continuita' didattica e i docenti di  ruolo  che  non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
              ee)  procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei  criteri  di   costituzione   e   funzionamento   delle
          commissioni  giudicatrici,  al fine di realizzare obiettivi
          di accelerazione,  efficienza  e  contenimento  complessivo
          della  spesa  nello svolgimento delle procedure di concorso
          mediante un piu' razionale  accorpamento  delle  classi  di
          concorso  ed  il maggior decentramento possibile delle sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti delle commissioni fra  il  personale  docente  e
          direttivo  in  quiescenza,  anche  ai sensi del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
              ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti
          al  Parlamento  nazionale,  al  Parlamento  europeo  e  nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di
          quiscenza e di previdenza;
               mm)   al   fine  del  completamento  del  processo  di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficenza e di efficacia;  procedere  alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative  e  di  pianificazione,  degli  investimenti  in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
            2.  Le  disposizioni  del presente articolo e dei decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
            3. Restano salve  per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze
          statutarie   in  materia,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque salva,  per  la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti   nel
          pubblico impiego.
            4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
            5.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             - Si riporta il testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazione     della      organizzazione      delle
          Amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art.
          16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art.   35   (Procedimento   per   l'attuazione    della
          mobilita').  -  1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  eventuale  esame  con   le
          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano nazionale secondo le modalita' di  cui  all'art.  10,
          nonche',  per  quanto riguarda la mobilita' fra le regioni,
          sulla base di  preventive  intese  con  le  amministrazioni
          regionali   espresse  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
               a)  i  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure   per
          l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la
          messa   in   disponibilita'   e  per  la  formazione  delle
          graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono  formate
          sulla  base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art.
          5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
               b) i criteri di coordinamento tra  i  trasferimenti  a
          domanda  e  d'ufficio,  ivi  compresi  quelli  disciplinati
          dall'art. 33;
               c) i criteri di  coordinamento  tra  le  procedure  di
          mobilita' ed i nuovi accessi;
               d)  le fasi della informazione ed i contenuti generali
          oggetto  dell'eventuale   esame   con   le   rappresentanze
          sindacali con le modalita' di cui all'art. 10.
             2.  In  ogni  caso  dovra'  essere osservato il seguente
          ordine di priorita':
               a)  inquadramento   nei   ruoli   del   personale   in
          soprannumero;
               b)  trasferimento  a  domanda  a  posto vacante, dando
          priorita' al personale in esubero;
               c) traferimento d'ufficio di personale  in  esubero  a
          posto vacante;
               d)  assunzioni  su  posti  che  rimangano vacanti dopo
          l'epletamento delle procedure di cui al presente comma.
             3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene  conto  di
          particolari  categorie  di  personale  o di amministrazioni
          pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di  cui
          all'art.  20, comma 10, presentano carattere di specialita'
          sulla  base  di  specifiche  disposizioni  di   legge.   In
          particolare  saranno  disciplinati  tenendo  anche conto di
          quanto previsto dal decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.   502,  e  successive  modificazioni,  i  criteri  e  le
          modalita' per la  mobilita'  del  personale  fra  tutte  le
          strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale ed i servizi
          centrali  e  periferici  del   Ministero   della   sanita'.
          Nell'ambito  dei relativi contratti collettivi nazionali si
          terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti
          economici  del  personale  con  riguardo  all'esercizio  di
          funzioni  analoghe.  Nel  regolamento  di cui al comma 1 si
          tiene altresi' conto delle particolari  caratteristihe  del
          personale   dell'universita'   e  degli  enti  pubblici  di
          ricerca.
             4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole
          amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente
          nell'ambito   della   provincia  o  della  regione,  previa
          consultazione dell'amministrazione  regionale  e  dell'ente
          interessato alla mobilita'.
             5.  Per  quanto espressamente previsto dal presente capo
          ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme  le
          disposizioni vigenti in materia di mobilita'.
             6.  I  trasferimenti  degli  oneri economici relativi al
          personale  assunto  dagli  enti  locali  a  seguito   della
          mobilita'  volontaria  e  d'ufficio  avvengono  secondo  le
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri 10 maggio 1991, n.  191, e del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  giugno
          1992,   n.  473.  Il  regime  pensionistico  del  personale
          assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall'art. 6  della
          legge  29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento
          attuativo.
             7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3,
          comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e
          a  quello   degli   enti   locali   le   disposizioni   del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             8.  La  mobilita'  dei  pubblici  dipendenti puo' essere
          realizzata, ferme restando le  norme  vigenti  in  tema  di
          mobilita'  volontaria  e di ufficio, anche mediante accordi
          di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni
          sindacali,  con  il   consenso   dei   singoli   lavoratori
          interessati".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - Il D.P.C.M. 27 maggio 1994 reca  "Delega  di  funzioni
          del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza
          portafoglio  per  la  funzione  pubblica  e  per gli affari
          regionali on.le prof.  Giuliano Urbani".  Note all'art. 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 52, della legge
          n.   537/1993, recante  interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica: "52.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione
          pubblica,  con proprio decreto da adottarsi di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro,  definisce   le   modalita'   di
          attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 47 a 51
          del presente articolo, anche in relazione con la disciplina
          di cui agli articoli 72, 73 e 74  del  citato  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3".
             - Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e dell'art.
          2, comma 4 del gia' citato D.Lgs. n. 29/1993:
             "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione), comma  2.
          -  Per  amministrazioni  pubbliche  si  intendono  tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
             "Art. 2 (Fonti), comma 4. - In deroga ai  commi  2  e  3
          rimangono   disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera  diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,   a
          partire  rispettivamente  dalle qualifiche di segretario di
          legazione e di vice consigliere di prefettura, i  dirigenti
          generali   nominati   con   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          e quelli agli stessi equiparati  per  effetto  dell'art.  2
          della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' i dipendenti degli
          enti   che   svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie
          contemplate dall'art. 1 del decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  17  luglio 1947, n. 691, e dalle
          leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n.  287".