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DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 35

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/3/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1993)
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Testo in vigore dal:  4-3-1993

Art. 3

Inquadramenti in profili professionali amministrativi
1. Il personale docente di ruolo delle scuole indicate nell'articolo 1, appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero, dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo articolo 1 può essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento dei servizi dell'amministrazione scolastica.
3. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, presso gli uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali di cui al comma 1.
4. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni, e per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1.
5. Agli inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici, dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato, una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova attribuzione.
Qualifica Qualifica
funzionale funzionale
nella scuola nei Ministeri
- -
Personale appartenente al ruolo dei VII VII
docenti laureati

Personale appartenente al ruolo dei VI VI
docenti diplomati

Personale amministrativo, tecnico ed V VI
ausiliario IV IV
III III
7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, utilizzato
presso uffici dell'amministrazione scolastica, che non chieda l'inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o comunque non l'ottenga, è restituito alle scuole di titolarità.
8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede
prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
Note all'art. 3:
- Per la legge n. 421/1992, si veda in nota al titolo.
- Si riporta l'argomento delle tabelle A e B allegate al D.P.C.M. 27 luglio 1987 recante determinazione delle dotazioni organiche e dei posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'Istituto superiore di sanità:
tabella A: riporta le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali;
tabella B: riporta le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativamente ai posti in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e dell'art. 77 della legge 7 agosto 1973, n. 519.