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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal:  13-1-1994

Art. 16

1. L'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilità). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 10, nonché, per quanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'articolo 10.
2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizioni di legge. In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristiche del personale dell'università e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilità esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati".
Note all'art. 16:
- Per il riferimento all'art. 17 della legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 14.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità si applica l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore.
Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'art. 1, comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464".
- Per il riferimento al D.Lgs. n. 502/1992 vedi nota all'art. 14.
- Il D.P.C.M. n. 428/1989 reca: "Regolamento concernente il trasferimento dei fondi agli enti destinatari del personale in mobilità".
- Il D.P.C.M. n. 191/1991 reca: "Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati".
- Il D.P.C.M. n. 473/1992 reca: "Regolamento recante la disciplina trasferimento agli enti locali dei fondi relativi di dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato trasferiti con le modalità del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego):
"Art. 6. - 1. Il personale interessato ai processi di mobilità previsti dalla presente legge è iscritto al re- gime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione stessa, nonché degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.
2. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi, ivi compresi quelli riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
3. Il personale iscritto ad un fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'amministrazione di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Questa ultimo trasferisce al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti.
L'iscrizione è consentita o conservata anche nel caso di trasformazione del rapporto nell'ambito di dette amministrazioni a seguito di nomina, senza soluzione di continuità, dei servizi prestati.
4. L'indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento.
5. Con regolamento da emanarsi con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
Il regolamento di attuazione della legge soprarichiamata è contenuto nel D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs n. 35/1993 (Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 3.
(Omissis).
8. Agli inquadramenti di cui al presente articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati in base alle disposizioni di carattere generale in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che comunque restano confermate per tutte le ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3".
- Il D.L. n. 8/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/1993 reca: "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica".