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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991, n. 191

Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/06/1991
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Testo in vigore dal:  29-6-1991

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 1991 con il quale è stato conferito all'on. avv. Remo Gaspari, l'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego;
Vista la legge 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con particolare riferimento all'art. 25, relativo al risanamento degli enti locali dissestati ed alla mobilità del personale degli enti medesimi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, che ha prorogato per il 1991 la normativa di cui alla legge n. 554/1988;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991;
Considerata la necessità di definire i criteri per la mobilità d'ufficio, di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge 29 dicembre 1988, n. 554, limitatamente agli enti locali dissestati;
Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilità d'ufficio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego). contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali e norme fondamentali di riforma economica- sociale della Repubblica, in materia di pubblico impiego.
- La legge n. 554/1988 reca disposizioni in materia di pubblico impiego per l'anno 1989. L'art. 1, comma 11, della predetta legge così recita: "Il personale i cui profili professionali o le cui qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità volontaria, attuate con le procedure di cui al comma 4, è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sulla base nazionale".
- L'art. 25 del D.L. n. 66/1989, come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, è così formulato:
"Art. 25 (Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi). - 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire
l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.
2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.
3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
Nella stessa:
a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;
b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;
2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;
3) le entrate una tantum;
4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.
4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei messi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.
5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.
6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle
quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dall'ente medesimo.
Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.
7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.
8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del pi- ano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.
10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.
11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.
13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario ad acta. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.
14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.
15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.
16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza lo- cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con l'imputazione dell'onere per il trattamento economico al lordo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo".
- L'art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) (soprarichiamato) è così formulato:
"Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E, sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.
Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stesa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".
- La legge n. 407/1990 all'art. 1 reca disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti per il 1991 nel pubblico impiego.
- Il D.L. n. 6/1991 reca: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991".
"Art. 13 (Interpretazione autentica). - 1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, art. 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.
2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il D.P.C.M. n. 325/1988 concerne procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
- Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 del 29 gennaio 1991, riapre i termini di presentazione delle domande di mobilità a favore dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989, come sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, si veda nelle note alle premesse.