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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1991, n. 191

Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/06/1991
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Testo in vigore dal: 29-6-1991
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13  aprile  1991  con  il  quale e' stato conferito all'on. avv. Remo
Gaspari, l'incarico di Ministro senza  portafoglio  per  la  funzione
pubblica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 maggio 1991 con il quale il Ministro per la  funzione  pubblica  e'
stato   delegato   dal   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri
all'esercizio, tra l'altro,  delle  funzioni  spettanti  al  medesimo
Presidente  ai  sensi  della  legge  29  marzo  1983,  n. 93, e degli
adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi  da  disposizioni
legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in
materia di pubblico impiego;
  Vista la  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  di  conversione,  con
modifiche,  del  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66, con particolare
riferimento all'art. 25, relativo al risanamento  degli  enti  locali
dissestati ed alla mobilita' del personale degli enti medesimi;
  Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 407, che ha prorogato per il
1991 la normativa di cui alla legge n. 554/1988;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,   n.   6,
convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto
1988,  n.  325,  recante "Procedure per l'attuazione del principio di
mobilita' nell'ambito delle pubbliche amministrazioni";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
gennaio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -
4a serie speciale - n. 8 del 29 gennaio 1991;
  Considerata la necessita' di definire i criteri  per  la  mobilita'
d'ufficio,  di  cui  all'art.  1,  comma  11,  della  citata legge 29
dicembre 1988, n. 554, limitatamente agli enti locali dissestati;
  Sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
base nazionale;
  Visto l'art. 17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
concernente  la  disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 22 aprile 1991;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  dipendenti  in  esubero  per riduzione della pianta organica
delle  amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni   dichiarati   in
dissesto,  ai  sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144,
che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15  gennaio   1991,   sono
sottoposti alla mobilita' d'ufficio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  93/1983  (Legge  quadro  sul  pubblico
          impiego).  contiene disposizioni che costituiscono principi
          fondamentali e norme  fondamentali  di  riforma  economica-
          sociale della Repubblica, in materia di pubblico impiego.
             -  La  legge n. 554/1988 reca disposizioni in materia di
          pubblico impiego per l'anno 1989. L'art. 1, comma 11, della
          predetta legge cosi' recita: "Il personale  i  cui  profili
          professionali  o  le  cui qualifiche funzionali o categorie
          risultino in esubero dopo l'espletamento  delle  operazioni
          di mobilita' volontaria, attuate con le procedure di cui al
          comma  4,  e'  soggetto  a  mobilita'  di ufficio disposta,
          nell'ambito della stessa amministrazione, secondo le  norme
          del  rispettivo  ordinamento e, tra diverse amministrazioni
          anche di altro comparto, sulla base dei criteri che saranno
          definiti, entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri,  d'intesa  con  le  confederazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative sulla base nazionale".
             -  L'art.  25 del D.L. n. 66/1989, come sostituito dalla
          legge di conversione n. 144/1989, e' cosi' formulato:
             "Art. 25 (Risanamento degli  enti  locali  dissestati  e
          mobilita'  del  personale  degli  enti  medesimi).  - 1. Le
          amministrazioni provinciali ed i comuni che si  trovano  in
          condizioni tali da non poter garantire
            l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono
          tenuti  ad  approvare,  con  deliberazione  dei  rispettivi
          consigli,  il  piano   di   risanamento   finanziario   per
          provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e
          per  assicurare  in via permanente condizioni di equilibrio
          della gestione.
             2. Il piano di risanamento e' costituito  da  due  parti
          distinte,  una  per  la copertura del disavanzo pregresso e
          dei   debiti   fuori   bilancio,   l'altra   relativa    al
          consolidamento  ed  al  pareggio finanziario della gestione
          dell'ente.
             3. Nella parte del  piano  di  risanamento  relativa  al
          disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono
          dettagliatamente  illustrate, e documentate in allegato, le
          cause che hanno determinato la situazione verificatasi.
             Nella stessa:
               a)  e'   indicato   l'ammontare   del   disavanzo   di
          amministrazione  risultante  dall'ultimo  conto  consuntivo
          approvato dal consiglio  e  di  quello  di  gestione  degli
          esercizi successivi;
               b)  sono  elencati,  sulla  base di attestazioni degli
          amministratori, del segretario e dei funzionari,  i  debiti
          fuori  bilancio relativi a spese per le quali il consiglio,
          indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine
          pubblico   con   la   stessa   conseguito,   provvede    al
          riconoscimento   di   quelle   per   le   quali  sia  stata
          espressamente accertata la necessita' per l'esercizio delle
          funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per
          legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario
          per la copertura sia del disavanzo  che  dei  debiti  fuori
          bilancio  riconosciuti,  e  le  risorse  proprie attivabili
          dall'ente  per  concorrere  alla  sua  copertura.  Per   il
          risanamento  finanziario del disavanzo di amministrazione e
          dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:
               1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali
          disponibili;
               2) le quote residue di mutui  contratti  con  istituti
          diversi  dalla  Cassa  depositi  e prestiti e che risultino
          disponibili corrispondendo ad economie  accertate  rispetto
          alle somme mutuate;
               3) le entrate una tantum;
               4)  altre  entrate  proprie  dell'ente a carattere non
          ricorrente.
             4. Il saldo passivo residuo,  dopo  l'utilizzazione  dei
          messi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) del
          comma   3,  costituisce  l'ammontare  per  il  quale  viene
          attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai
          seguenti commi.
             5. Nella parte del  piano  di  risanamento  relativa  al
          consolidamento   della   gestione  corrente,  il  consiglio
          determina l'ipotesi di bilancio  stabilmente  riequilibrato
          mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di
          spese   correnti.   Gli   enti  ai  quali  sono  attribuiti
          trasferimenti di  parte  corrente  in  misura  inferiore  a
          quella media della fascia demografica di appartenenza, come
          definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate
          le  ultime  due classi, richiederanno, con la presentazione
          del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla  media
          predetta,    che    costituira'   uno   dei   fattori   del
          consolidamento    finanziario    della    gestione.     Per
          l'attivazione   delle   entrate   proprie   possono  essere
          contestualmente  deliberati  gli  adeguamenti  ai   livelli
          massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe
          e  dei  canoni  dei beni patrimoniali, in deroga ai termini
          ordinari e  sono  adottati  i  provvedimenti  organizzativi
          necessari   per   assicurare   l'attuazione   concreta  dei
          provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovra'
          essere eliminata o ridotta ogni previsione  che  non  abbia
          per  fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici
          da assicurare,  secondo  le  precisazioni  di  legge,  alla
          comunita'.  Per  la  riduzione  delle spese potranno essere
          disposte modifiche della pianta  organica,  la  conversione
          dei  posti,  il  blocco totale delle assunzioni per i posti
          vacanti, la riduzione a non oltre il  50  per  cento  della
          spesa  media per il personale a tempo determinato sostenuta
          nell'ultimo  triennio.   Potra'   essere   effettuata   una
          rideterminazione  della  pianta  organica,  riduttiva delle
          dotazioni  esistenti,   da   sottoporsi   all'esame   della
          commissione  centrale  per  la  finanza  locale,  la  quale
          comunichera'  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   l'entita'   del
          personale  appartenente ai profili professionali dichiarati
          in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti  in
          materia  di  mobilita' nel settore del pubblico impiego. La
          rideterminazione  e'  obbligatoria  nel  caso  in  cui   il
          rapporto  dipendenti-abitanti  superi  quello  medio  della
          fascia demografica di appartenenza. Il  personale  soggetto
          alla   mobilita'   potra'  essere  riammesso  nell'organico
          dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di
          corrispondente   qualifica   e    profilo    professionale,
          rientranti  nella pianta organica rideterminata, sempre che
          l'ente intenda ricoprirli.
             6. Il piano di risanamento e' istruito dalla commissione
          di ricerca  per  la  finanza  locale  presso  il  Ministero
          dell'interno,  la  quale puo' richiedere all'ente ulteriori
          precisazioni  e  documentazioni  sulle  cause   che   hanno
          determinato  la  situazione  da sanare e sulla natura delle
          spese alle
           quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione
          alla  legittimita'  del  loro  riconoscimento  come  debiti
          dell'ente.  La  commissione  puo'  chiedere informazioni ad
          altre amministrazioni ed enti pubblici  e  puo'  richiedere
          alla  competente  intendenza  di  finanza  di  accertare se
          l'ente ha effettivamente  deliberato  l'applicazione  delle
          tariffe  massime  dei  tributi,  ha  formato e presentato i
          ruoli relativi e se gli stessi  comprendono  un  numero  di
          contribuenti  congruo  rispetto  alla  consistenza  stimata
          imponibile, per ciascun ente. La commissione puo'  chiedere
          al   comitato  regionale  di  controllo  la  nomina  di  un
          commissario ad acta per  l'acquisizione  di  documentazioni
          che  non  venissero fornite. La commissione esprime inoltre
          un parere sulla validita' delle misure  disposte  dall'ente
          per  consolidare  la propria situazione finanziaria e sulla
          capacita' delle misure stesse, insieme  con  l'adeguamento,
          se  spettante,  del  contributo statale corrente alla media
          della fascia demografica  di  appartenenza,  di  assicurare
          stabilita'  alla  gestione  finanziaria dall'ente medesimo.
          Per tale adeguamento e' stanziata  la  somma  di  lire  100
          miliardi,   prededotta   dal  fondo  perequativo  dell'anno
          successivo.
             7. Il piano di risanamento e' approvato con decreto  del
          Ministro    dell'interno    il   quale   puo'   autorizzare
          l'assunzione di un mutuo a copertura del  disavanzo  e  dei
          debiti  fuori  bilancio per i quali e' stata riscontrata la
          legittimita' del riconoscimento  effettuato  dal  consiglio
          dell'ente.  Con lo stesso decreto e' accordato all'ente, se
          spettante, l'adeguamento dei  trasferimenti  correnti  alla
          media della fascia demografica di appartenenza, con effetto
          dall'esercizio in corso.
             8.  Il mutuo e' concesso dalla Cassa depositi e prestiti
          al tasso vigente ed e' ammortizzato in venti anni.  L'onere
          di ammortamento e' a carico dell'ente, che dovra' destinare
          a  fronte  dello  stesso  il  contributo  statale del fondo
          investimenti  spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in
          corso. Il mutuo dovra' essere ripartito  in  piu'  esercizi
          ove  le  quote  di  ammortamento  non trovino copertura nel
          fondo predetto in un solo anno.  Il  contributo  del  fondo
          investimenti   e'  utilizzabile  per  la  copertura  totale
          dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.
             9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del  pi-
          ano  l'assunzione  di mutui per investimenti da parte degli
          enti soggetti a risanamento  e'  consentita  esclusivamente
          presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  gli  istituti di
          previdenza  e  l'Istituto  per  il   credito   sportivo   e
          limitatamente  alla  somma  annuale il cui ammortamento sia
          coperto dal contributo statale del fondo  investimenti  che
          eventualmente  residua  dopo  la copertura dei mutui per il
          risanamento della situazione debitoria pregressa.
             10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e  fino
          alla  emissione  del  decreto  di  approvazione  del  piano
          stesso, sono sospesi i termini  per  la  deliberazione  del
          bilancio.  Nelle more, possono essere disposti impegni solo
          per  le  spese  espressamente  previste  dalla  legge.   La
          deliberazione del piano di risanamento sospende altresi' le
          azioni esecutive dei creditori dell'ente.
             11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della
          gestione   e   la   concessione   all'ente   dell'eventuale
          integrazione  del  contributo  ordinario  integrativo,   il
          consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e
          regola,  negli  anni, il costituirsi degli impegni a carico
          dello stesso, adeguandoli in modo che trovino  costante  ed
          effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.
             12.    L'eventuale   ricostituirsi   di   disavanzi   di
          amministrazione o di debiti fuori  bilancio,  oltre  a  far
          sospendere  l'attribuzione  delle  provvidenze ottenute con
          l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio
          al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che
          hanno determinato nuovi squilibri  e  l'accertamento  delle
          relative responsabilita' con tutti gli effetti conseguenti.
             13.   Gli   eventuali   debiti  fuori  bilancio  il  cui
          riconoscimento   non   viene   ritenuto   legittimo,   sono
          individuati  in  allegato  al provvedimento di approvazione
          del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti
          che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente.
          Il  consiglio  comunale  e'   tenuto   ad   individuare   i
          responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da
          parte  degli  stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel
          caso  in  cui  il  consiglio  non  provveda,  il   comitato
          regionale di controllo e' tenuto, trascorsi sessanta giorni
          dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un
          commissario  ad  acta.  Il  Ministro  dell'interno, qualora
          rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i
          fatti   agli   amministratori   o    funzionari    ritenuti
          responsabili  ed  ove  non  trovi giustificate le deduzioni
          dagli stessi presentate,  rimette  gli  atti  alla  procura
          generale della Corte dei conti.
             14.  Le  prescrizioni  del  piano  di  risanamento  e di
          consolidamento  approvate  con  provvedimento  ministeriale
          sono   obbligatoriamente   eseguite   dagli  amministratori
          dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul
          suo  stato  di  attuazione  nella   relazione   del   conto
          consuntivo.
             15.  E'  fatto  divieto  agli  enti per i quali e' stato
          approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo
          e integrazione dei trasferimenti  statali,  di  variare  la
          propria  pianta  organica  rideterminata  dalla commissione
          centrale per la finanza locale, per il  periodo  di  cinque
          anni   decorrenti   dalla   data   di  comunicazione  della
          rideterminazione   degli    organici    effettuata    dalla
          commissione.
             16.   Il   Ministro  dell'interno  puo'  autorizzare  il
          distacco di segretari  comunali  e  provinciali  presso  la
          segreteria  della commissione di ricerca per la finanza lo-
          cale, per l'espletamento dei compiti previsti nel  presente
          articolo,  con  l'imputazione dell'onere per il trattamento
          economico  al  lordo  dei  diritti  di  segreteria  di  cui
          all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
             17.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati agli
          enti locali,  e'  dovuta  la  presentazione  di  rendiconti
          all'amministrazione  pubblica  che  li eroga entro sessanta
          giorni dal termine dell'esercizio finanziario  relativo,  a
          cura  del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre
          alla dimostrazione contabile della spesa, deve  documentare
          i   risultati  ottenuti  in  termini  di  efficienza  e  di
          proficuita'  dell'intervento.  Il  termine   stabilito   ha
          carattere  perentorio  e  la  sua  inosservanza comporta la
          decadenza di diritto dell'assegnazione dei contributi.
             18. I  segretari  ed  i  ragionieri  degli  enti  locali
          assumono   diretta   e  personale  responsabilita'  per  la
          veridicita'  e  l'esattezza  dei  dati  e   delle   notizie
          contenute  nei  certificati,  nelle  registrazioni  e nelle
          documentazioni, e in particolare  in  quelle  di  cui  agli
          articoli 9, 16 e 23, nonche' al presente articolo".
             -  L'art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni allo
          stato  giuridico  e  all'ordinamento  della  carriera   dei
          segretari  comunali  e  provinciali)  (soprarichiamato)  e'
          cosi' formulato:
             "Art. 42 (Costituzione di un fondo da  erogarsi  a  cura
          del  Ministro  per  l'interno).  -  Le  somme che risultano
          disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti  di
          segreteria  fra  comune  e segretario secondo la tabella E,
          sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare
          corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare
          corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio
          e di premi di profitto.
             Dal fondo  di  cui  al  precedente  comma  sono  tratte,
          altresi',  le  somme occorrenti per il pagamento di assegni
          al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di
          reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio
          penale di revisione o di proscioglimento da  ogni  addebito
          in  sede di revisione o di proscioglimento da ogni addebito
          in sede di revisione del procedimento disciplinare.
             Le somme di cui al primo comma sono versate,  alla  fine
          di   ciascun  anno,  con  imputazione  alla  categoria  dei
          "servizi speciali non  aventi  attinenza  con  il  bilancio
          dello  Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive
          prefetture.
             Queste ne rimettono il corrispondente importo,  mediante
          ordinativo   di   pagamento  commutabile  in  quietanza  di
          contabilita' speciale, alla  prefettura  di  Roma,  che  le
          imputa  alla  stesa  categoria,  curandone la erogazione in
          conformita' delle disposizioni impartite dal  Ministro  per
          l'interno.
             Delle  somme  pervenute  e  dei  pagamenti  disposti  il
          prefetto di  Roma  compila  e  trasmette  al  Ministro  per
          l'interno apposito rendiconto".
             -  La  legge n. 407/1990 all'art. 1 reca disposizioni in
          materia di assunzioni  e  trasferimenti  per  il  1991  nel
          pubblico impiego.
             -  Il  D.L.  n.  6/1991  reca:  "Disposizioni urgenti in
          favore degli enti locali per il 1991".
             "Art. 13 (Interpretazione autentica). - 1. La  mobilita'
          del  personale  dipendente  dagli  enti  in  condizioni  di
          dissesto finanziario, ai sensi del comma 5,  art.  25,  del
          citato  decreto-legge  n.  66  del  1989,  e' da intendersi
          obbligatoria e deve essere disposta  entro  novanta  giorni
          dalla  data  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  che
          approva il piano di risanamento e finanzia  l'indebitamento
          pregresso.
             2.   Per  i  piani  di  risanamento  gia'  approvati  la
          mobilita' deve essere disposta entro novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto".
             -   Il  D.P.C.M.  n.  325/1988  concerne  procedure  per
          l'attuazione del principio di mobilita'  nell'ambito  delle
          pubbliche amministrazioni.
             - Il D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 8 del 29 gennaio 1991,
          riapre  i  termini  di  presentazione  delle   domande   di
          mobilita'  a  favore  dei  dipendenti in esubero degli enti
          locali dissestati.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989, come
          sostituito dalla legge di conversione n. 144/1989, si  veda
          nelle note alle premesse.