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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519

Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.

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Testo in vigore dal: 12-7-1957
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951 k, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;  28 febbraio 1953, n. 58, 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n.  844;  19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14
luglio  1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e
695;  23  dicembre  1954  nn.  1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio
1956,  nn. 481 e 482, 12 luglio 1956, nn. 656 e 657 e 18 aprile 1957,
nn. 218 e 219, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e
ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono
altre date di scadenza;
  Visti  i  decreti-legge:  3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella
legge  31  gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito
nella  legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176,
convertito  nella  legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956,
numero  1362,  convertito  nella  legge  13  febbraio 1957, n. 10; 14
dicembre  1956,  n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n.
11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il  30 ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario,  concluso  tra  l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949,
  Vista  la  legge  27  ottobre 1951, n. 1172, che da piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso tra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951,
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile
1951, relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
  Visti  i  decreti  Ministeriali  31 dicembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  151 del 20 giugno 1956, e 17 settembre 1956,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, che
approvano  il  testo  revisionato  della  Nomenclatura doganale della
Comunita', europea del carbone e dell'acciaio;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di mantenere i dazi della vigente tariffa
doganale  al  livello  stabilito  con  le anzidette norme temporanee,
apportandovi alcune aggiunte e modificazioni;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949, n. 993, e confermata con le leggi 7
dicembre  1952,  n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n.
68;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  regime  daziario  applicato  in virtu' delle disposizioni degli
articoli  1, 2, 3, 4 e dell'art. 5, dalla lettera b) alla lettera g),
del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, nonche' gli altri
dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione
della  nuova  tariffa  dei  dazi  di  importazione,  stabiliti con il
decreto  Presidenziale  8  luglio  1950,  n.  453 e con le successive
aggiunte  e  modificazioni, in vigore alla data del presente decreto,
sono  prorogate  a  non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle
disposizioni  previste  nel  decreto  Presidenziale 23 dicembre 1955,
numero 1279, e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956,
n.  1362,  convertito  nella  legge  13  febbraio  1957,  n. 10 e nel
decreto-legge  14  dicembre  1956,  n. 1363 (art. 2), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  13  febbraio  1957,  n. 11, che restano
applicabili  a  non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in
tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.