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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (11G0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/2014)
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  • Articoli

  • ORGANIZZAZIONE
    DEL MINISTERO DELLA SALUTE
  • 1
  • 2

  • ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI


    Sezione I

    Dipartimento della sanità pubblica
    e dell'innovazione
  • 3
  • 4

  • Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio
    sanitario nazionale
  • 5
  • 6

  • Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza
    alimentare e degli organi collegiali
    per la tutela della salute
  • 7
  • 8

  • Organizzazione, bilancio e personale
  • 9

  • ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
    ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
    DELLA PERFORMANCE
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-7-2011
al: 22-4-2014
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed  in  particolare  l'articolo  1,  comma  404  e
seguenti; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed  in  particolare
l'articolo  74,   che   provvede   alla   riduzione   degli   assetti
organizzativi; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare
l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies; 
  Vista la legge 15 marzo  2010,  n.  38,  recante  disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003,  n.
129,   e   successive   modificazioni,   recante    regolamento    di
organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche  sociali,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11 giugno 2010,  recante  individuazione,  in  via  provvisoria,  del
contingente  minimo   degli   uffici   strumentali   e   di   diretta
collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1,  comma  6,
della legge 13 novembre  2009,  n.  172,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33  della
legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Ritenuto di dover  provvedere  in  attuazione  del  citato  decreto
legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi  ulteriori  compiti
attribuiti  alla  Direzione  generale  competente   in   materia   di
innovazione e tecnologie; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  data  14
luglio 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Organizzazione del Ministero della salute 
 
  1.Il Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero»,  al
quale sono attribuite le funzioni  di  carattere  sanitario  previste
dalla normativa vigente, si articola  nei  tre  dipartimenti  di  cui
all'articolo   2   e    nell'Ufficio    generale    delle    risorse,
dell'organizzazione e del bilancio di cui all'articolo 9. 
  2. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore  di  sanita',
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
e il Comitato nazionale  per  la  sicurezza  alimentare,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica, tra l'altro, il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286
          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 1 della legge n. 15 marzo 1997
          n. 595), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1999, n. 193. 
              - Il testo degli articoli 47-bis,  47-ter  e  47-quater
          del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge n. 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modificazioni
          e' il seguente: 
              «Art.   47-bis    (Istituzione    del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute. 
              2. Nell'ambito e con finalita'  di  salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in materia di  tutela  della  salute  umana,  di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti. 
              3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti  risorse,
          le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero,  con
          modalita' definite d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  esercita  la  vigilanza
          sull'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.». 
              «Art.47-ter (Aree funzionali). - 1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a)  ordinamento  sanitario:  indirizzi   generali   e
          coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  delle  malattie  umane,  ivi  comprese   le
          malattie infettive e  diffusive;  prevenzione,  diagnosi  e
          cura delle affezioni  animali,  ivi  comprese  le  malattie
          infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
          tecnico-sanitaria  di  rilievo   nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento  e  monitoraggio  delle  attivita'   tecniche
          sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
          al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
          regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e
          l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; 
                
                b) tutela della salute umana e  sanita'  veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario; polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro. 
                b-bis) monitoraggio della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento.». 
              «Art.47-quater (Ordinamento).  -  1.  Il  Ministero  si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non  puo'  essere
          superiore a quattro, in relazione alle aree  funzionali  di
          cui all'art. 47-ter. 
              2.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  404  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), e' il seguente: 
              «404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
                d) alla riorganizzazione degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
                e)  alla  riduzione  degli  organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
                f) alla riduzione delle dotazioni organiche  in  modo
          da assicurare che il personale utilizzato per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
                g) all'avvio della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.  121,
          concerne  (disposizioni  urgenti  per  l'adeguamento  delle
          strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
          e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - Il testo dell'art. 74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), e' il seguente: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          gli enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di  ricerca,
          nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di'  entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008  n.  85   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data  di  entrata  in vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254, S.O. 
              - La legge 13 novembre 2009, n.  172  (Istituzione  del
          Ministero della salute e incremento del numero  complessivo
          dei Sottosegretari di Stato), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278. 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  commi   8-bis,   8-quater,
          8-quinquies e 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre  2009,
          n. 194,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2010,  n.  25  (Proroga  di  termini  previsti  da
          disposizioni legislative), e' il seguente: 
              «Art.  2.   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione,  di  riordino  di  enti  e  di   pubblicita'
          legale). - (Omissis). 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate  nell'art.  74,  comma  1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti  organizzativi  prevista  dal  predetto  art.   74,
          provvedono, anche con le modalita' indicate  nell'art.  41,
          comma 10, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto art. 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante a seguito dell'applicazione  del  predetto  art.
          74. 
              (Omissis). 
              8-quater.  Alle   amministrazioni   che   non   abbiano
          adempiuto a quanto previsto dal comma  8-bis  entro  il  30
          giugno 2010 e' fatto comunque divieto,  a  decorrere  dalla
          predetta data, di procedere ad assunzioni  di  personale  a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;  continuano  ad
          essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti
          ai sensi  dell'art.  19,  commi  5-bis  e  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui
          al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data. 
              8-quinquies.  Restano  esclusi  dall'applicazione   dei
          commi da 8-bis a 8-quater le  amministrazioni  che  abbiano
          subito una riduzione delle risorse ai sensi  dell'art.  17,
          comma  4,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e del comma 6 del medesimo art.  17,  il  personale
          amministrativo operante presso gli  Uffici  giudiziari,  il
          Dipartimento  della  protezione  civile,  le  Autorita'  di
          bacino  di  rilievo  nazionale,  il  Corpo  della   polizia
          penitenziaria,  i  magistrati,   l'Agenzia   italiana   del
          farmaco, nei limiti  consentiti  dalla  normativa  vigente,
          nonche' le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze
          armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e  quelle
          del personale indicato nell'art. 3,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo  n.  165  del  2001.  Restano  altresi'
          escluse dal divieto di cui  al  comma  8-quater  e  di  cui
          all'art. 17; comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102,  le  assunzioni  del  personale  dirigenziale
          reclutato  attraverso  il   corso-concorso   selettivo   di
          formazione bandito dalla Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione, con decreto direttoriale del  12  dicembre
          2005, n. 269, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare  in
          via  prioritaria  nell'ambito  delle  ordinarie   procedure
          assunzionali. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  8-bis  e
          8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri. 
              8-sexies. Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in
          materia di limitazione delle assunzioni.». 
              - La legge 15  marzo  2010,  n.  38  (Disposizioni  per
          garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
          dolore), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  19  marzo
          2010, n. 65. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78.  Convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge30  luglio  2010,  n.  122,
          concernente «Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          della salute), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          giugno 2003, n. 129. 
              - Il decreto  legislativo  30  dicembre  2010,  n.  235
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione  digitale,
          a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale10 gennaio 2011,  n.  6,
          S.O. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  30
          giugno 1993, n.  266  (Riordinamento  del  Ministero  della
          sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  h),  della
          legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
              «Art. 4. (Consiglio superiore  di  sanita').  -  1.  Il
          Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
          del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni: 
                a) prende in esame  i  fatti  riguardanti  la  salute
          pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita'; 
                b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene
          e alla sanita'; 
                c)  propone  indagini  scientifiche  e  inchieste  su
          avvenimenti di rilevante interesse  nel  campo  igienico  e
          sanitario; 
                d)   propone   all'amministrazione    sanitaria    la
          formulazione di schemi di norme e di provvedimenti  per  la
          tutela della salute pubblica; 
                e) propone la formulazione di standards costruttivi e
          organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti  di
          cura  ed  altre  opere  igieniche  da  parte  di  pubbliche
          amministrazioni. 
              2. Il Consiglio superiore  di  sanita'  esprime  parere
          obbligatorio: 
                a)   sui   regolamenti   predisposti   da   qualunque
          amministrazione  centrale   che   interessino   la   salute
          pubblica; 
                b) sulle  convenzioni  internazionali  relative  alla
          predetta materia; 
                c) sugli elenchi delle lavorazioni  insalubri  e  dei
          coloranti nocivi; 
                d)  sui  provvedimenti  di  coordinamento   e   sulle
          istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
          da adottarsi dal Ministero  della  sanita',  ai  sensi  dei
          numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296; 
                e) (Abrogata); 
                f)  sulla  determinazione  dei   lavori   pericolosi,
          faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli  e  sulle
          norme igieniche del lavoro; 
                g)  sulle   domande   di   attestati   di   privativa
          industriale per invenzioni e  scoperte  concernenti  generi
          commestibili di qualsiasi natura; 
                h) sulle modificazioni da  introdursi  negli  elenchi
          degli stupefacenti; 
                i) sul diniego e sulla revoca di registrazione  delle
          specialita' medicinali; 
                l) sui servizi diretti a  prevenire  ed  eliminare  i
          danni delle emanazioni radioattive e  delle  contaminazioni
          atmosferiche in genere, che non siano di  competenza  delle
          unita' sanitarie locali. 
              3.  La  composizione  e  l'ordinamento  del   Consiglio
          superiore  di  sanita'  sono  determinati  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto.». 
              - Il decreto del Ministro della salute 26 luglio  2007,
          concerne  «Organizzazione  delle   funzioni   di   cui   al
          regolamento 18 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo
          e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della
          catena alimentare».