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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108

Regolamento di organizzazione del Ministero della salute. (11G0150)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/2014)
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  • ORGANIZZAZIONE
    DEL MINISTERO DELLA SALUTE
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    Sezione I

    Dipartimento della sanità pubblica
    e dell'innovazione
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    sanitario nazionale
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    alimentare e degli organi collegiali
    per la tutela della salute
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    ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
    DELLA PERFORMANCE
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  • NORME DI ABROGAZIONE E FINALI
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-7-2011 al: 22-4-2014
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404 e seguenti;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74, che provvede alla riduzione degli assetti organizzativi;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ed in particolare l'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies;
Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2008, recante la ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2010, recante individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 30 novembre 2010;
Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti attribuiti alla Direzione generale competente in materia di innovazione e tecnologie;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14 luglio 2010;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le riforme per il federalismo;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero della salute


1.Il Ministero della salute, di seguito denominato «Ministero», al quale sono attribuite le funzioni di carattere sanitario previste dalla normativa vigente, si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2 e nell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio di cui all'articolo 9.
2. Presso il Ministero operano il Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 luglio 2007.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1 della legge n. 15 marzo 1997 n. 595), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il testo degli articoli 47-bis, 47-ter e 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni è il seguente:
«Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.».
«Art.47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione tecnico-sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti al concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
b-bis) monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.».
«Art.47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'art. 47-ter.
2.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il testo dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, concerne (disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è il seguente:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data dì entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
- La legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278.
- Il testo dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), è il seguente:
«Art. 2. (Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale). - (Omissis).
8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art.
74.
(Omissis).
8-quater. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-bis le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.
8-quinquies. Restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-quater e di cui all'art. 17; comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da effettuare in via prioritaria nell'ambito delle ordinarie procedure assunzionali. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-quater si applicano, comunque, anche ai Ministeri.
8-sexies. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.».
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, concernente «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003, n. 129.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale10 gennaio 2011, n. 6, S.O.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
«Art. 4. (Consiglio superiore di sanità). - 1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;
b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;
c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
e) (Abrogata);
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;
l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.
3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il decreto del Ministro della salute 26 luglio 2007, concerne «Organizzazione delle funzioni di cui al regolamento 18 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di valutazione del rischio della catena alimentare».