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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2007, n. 260

Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/2009)
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Testo in vigore dal: 6-2-2008
al: 27-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e, in
particolare, l'articolo 4, comma 4;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.
319,    recante   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare,
l'articolo  1,  comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero
della  pubblica  istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo
articolo 1;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14  luglio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5
settembre 2006;
  Visto  l'articolo  2,  commi  159,  160  e 161, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286;
  Vista  la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in particolare
l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con   i   Ministri  per  le  riforme  e  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i
rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro: il Ministro della pubblica istruzione;
b) Ministero: il Ministero della pubblica istruzione;
c) CNPI:  il  Consiglio  nazionale  della pubblica istruzione, di cui
   all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) ANSAS:   l'Agenzia   nazionale   per  lo  sviluppo  dell'autonomia
   scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27
   dicembre 2006, n. 296;
e) INVALSI:  l'Istituto  nazionale  di valutazione, di cui al decreto
   legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni;
f) CNIPA:  il  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
   amministrazione,  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
   n. 39, e successive modificazioni;
g) OCSE:   l'Organizzazione   per   la  cooperazione  e  lo  sviluppo
   economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
   1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - La   legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante:  Modifiche  al  titolo V della parte seconda della
          Costituzione,  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - La  legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la
          parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
          all'istruzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          21 marzo 2000, n. 67.
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          recante:  Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche  e'  stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma 4,   del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante:  Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
              "Art.    4    (Disposizioni   sull'organizzazione).   -
          (Omissis).
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.".
              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          recante:  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del  Capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, e' stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
          2003,  n.  319,  recante: Regolamento di organizzazione del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
          2003, n. 270, supplemento ordinario.
              - Il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
          Codice  dell'amministrazione  digitale  e' stato pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16 maggio   2005,   n.  112,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 7,  10,  23 e 25, del
          decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei Ministeri
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
          n. 233, e' il seguente:
              "Art. 1. - (Omissis).
              7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
          A  detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della   ricerca  dall'art.  50,  comma 1,  lettera a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
          quelle   riguardanti  le  istituzioni  di  cui  alla  legge
          21 dicembre 1999, n. 508.
              (Omissis)
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previdente.
              (Omissis).
              23.  In  attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
          presente   decreto  e  limitatamente  alle  amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
          delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
          al   termine  del  processo  di  riorganizzazione  non  sia
          superato,   dalle  nuove  strutture,  il  limite  di  spesa
          previsto  per  i  Ministeri  di origine e si resti altresi'
          entro  il  limite  complessivo  della spesa sostenuta, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, per la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma.
              (Omissis).
              25.  Le  modalita'  di  attuazione del presente decreto
          devono  essere  tali  da garantire l'invarianza della spesa
          con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
          in  servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
          legislazione  vigente  e stanziate in bilancio, fatta salva
          la   rideterminazione   degli   organici  quale  risultante
          dall'attuazione   dell'art.   1,   comma 93,   della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          14 luglio  2006, recante: Competenze e Uffici del Ministero
          dell'istruzione  e  del  Ministero dell'universita' e della
          ricerca   e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          5 settembre 2006, n. 206.
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 159,  160  e 161, del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante: Disposizioni
          urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' il
          seguente:
              "159.  All'art.  19,  comma 8,  del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165, dopo le parole: "gli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di cui al comma 3" sono inserite le
          seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al personale non
          appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,".
              160.  Le  disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
          dal  comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai
          direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
              161.  In  sede  di  prima  applicazione  dell'art.  19,
          comma 8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
          come  modificato  ed  integrato  dai  commi 159  e  160 del
          presente  articolo,  gli  incarichi ivi previsti, conferiti
          prima  del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti
          a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli
          effetti  economici dei contratti in essere. Le disposizioni
          contenute   nel   presente   comma si  applicano  anche  ai
          corrispondenti   incarichi  conferiti  presso  le  Agenzie,
          incluse  le  Agenzie  fiscali.  L'eventuale  maggiore spesa
          derivante   dal   presente  comma e'  compensata  riducendo
          automaticamente le disponibilita' del fondo di cui all'art.
          24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  rendendo  indisponibile,  ove  necessario,  un numero di
          incarichi    dirigenziali    corrispondente    sul    piano
          finanziario.  In  ogni  caso  deve  essere  realizzata  una
          riduzione  dei  nuovi  incarichi  attribuiti pari al 10 per
          cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento
          per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli
          incarichi precedentemente in essere.".
              - Il  testo  dell'art. 1, commi da 404 a 416 e da 601 a
          625,   della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  recante:
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2007), e' il
          seguente:
              "404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli 3,  4  e  6  del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.   In  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui  al
          comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
          delle   assunzioni   di  cui  alla  normativa  vigente,  le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera  f),  relativamente  al personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'"Unita' per
          la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di euro per
          l'anno  2007,  14  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e 20
          milioni di euro per l'anno 2009.".
              "601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore  delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, in
          apposita  unita'  previsionale  di  base, i seguenti fondi:
          "Fondo   per   le  competenze  dovute  al  personale  delle
          istituzioni  scolastiche,  con  esclusione  delle spese per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".    Ai    predetti   fondi   affluiscono   gli
          stanziamenti    dei    capitoli   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e    "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'   gli
          stanziamenti   iscritti   nel   centro  di  responsabilita'
          "Programmazione  ministeriale  e  gestione ministeriale del
          bilancio"  destinati  ad  integrare  i  fondi  stessi.  Con
          decreto   del   Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta  alle  istituzioni scolastiche delle risorse di cui
          al  presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
          delle   spese   effettuate   da   parte  delle  istituzioni
          scolastiche  a  valere  sulle risorse finanziarie derivanti
          dalla  costituzione  dei predetti fondi, il Ministero della
          pubblica  istruzione  procede  a una specifica attivita' di
          monitoraggio.
              602.  Le  disponibilita' iscritte nel Fondo di cui alla
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, non utilizzate nel corso
          dell'anno  di  competenza,  sono  utilizzate nell'esercizio
          successivo.  La  quota  del  predetto  Fondo  non ripartita
          nell'anno   2006   e'   assegnata   nell'anno   2007,  alle
          istituzioni  scolastiche  autonome,  per  il  miglioramento
          dell'offerta  formativa  e per la formazione del personale,
          sulla  base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 33 del
          3 aprile 2006.
              603.   Tutti   i   collegi   universitari   gestiti  da
          fondazioni,  enti  morali,  nonche'  enti ecclesiastici che
          abbiano  le  finalita'  di  cui  all'art. 1, comma 4, primo
          periodo  della  legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
          ai  registri  delle  prefetture, sono equiparati ai collegi
          univer-sitari legalmente riconosciuti.
              604.  Ai  collegi  universitari  di cui al comma 603 e'
          applicata  l'esenzione  dall'imposta  sul  valore  aggiunto
          prevista  dall'art. 10, primo comma, numero 20, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
          successive modificazioni.
              605.  Per  meglio  qualificare  il  ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
                a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
          criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
          diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta'
          territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
          riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
          attraverso  la  flessibilita' e l'individualizzazione della
          didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
          ripetenze;
                b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
          previsto  dall'art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
          1997,    n.   449,   con   l'individuazione   di   organici
          corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
          una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
          appropriati interventi formativi;
                c) la   definizione   di   un   piano  triennale  per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita' dello
          stesso,  per  complessive  150.000  unita', al fine di dare
          adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
          evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
          funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
          ad  abbassare  l'eta'  media del personale docente. Analogo
          piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e' predisposto
          per  il  personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario
          (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione  dei  piani  di  cui  alla presente lettera sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di  assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
          del  piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
          realizza  un'attivita'  di  monitoraggio sui cui risultati,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
          nonche'  di  verificare,  al fine della gestione della fase
          transitoria,   l'opportunita'   di  procedere  a  eventuali
          adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
          successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
          n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
          Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
          da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
          in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi del
          predetto  decreto-legge  n.  97 del 2004, i corsi presso le
          scuole   di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
          (SISS),  i  corsi biennali accademici di secondo livello ad
          indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
          si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione   (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata  la
          valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
          nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
          futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
          predisposizione   del   piano   per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente  lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
          2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
          della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
          salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
          anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
          la  data  di  scadenza  dei  termini per l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
          privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
          data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
          1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
          3 maggio  1996,  e'  riconosciuto il diritto all'iscrizione
          nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
          strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
          comma 2-bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
          indeterminato  gia'  effettuate  su  posti  della  medesima
          classe   di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
          relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
          2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
          comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
          partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
          riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
          che  abbiano  completato  la relativa procedura concorsuale
          riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
          previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
          dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
          concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
          e  con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
          abbiano  superato  il  colloquio  di ammissione ai corsi di
          formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
          siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
          la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
          candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
          periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
          ultimi  graduati.  L'onere  relativo al corso di formazione
          previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
          limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
          fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
          assunzioni  di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l'ordine
          di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
          graduatoria  del  concorso riservato indetto con il decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
          ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
          nell'ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
          formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza;
                d) l'attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
          provinciali,  di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze   brevi,   con   l'obiettivo  di  ricondurre  gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali;
                e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
          l'insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza;
                f) il   miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
          con il territorio.
              606.  Il  decreto  concernente  la  materia di cui alla
          lettera a)  del  comma 605  e'  adottato di concerto con il
          Ministro   dell'economia   e   delle  finanze.  Il  decreto
          concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605
          e'  adottato  d'intesa  con  il  Ministro  della salute. Il
          decreto  concernente  la materia di cui alla lettera c) del
          comma 605   e'   adottato   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
          riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
              607.  La  tabella di valutazione dei titoli allegata al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  e
          successive  modificazioni,  e'  ridefinita  con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il CNPI. Il
          decreto    e'    adottato,    a   decorrere   dal   biennio
          2007/2008-2008/2009,   in   occasione  degli  aggiornamenti
          biennali  delle  graduatorie permanenti di cui all'art. 401
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
          le  valutazioni  dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
          riconosciuti   nelle  graduatorie  permanenti  relative  al
          biennio    2005/2006-2006/2007.    Sono    ridefinite,   in
          particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
          titoli  previsti  dal punto C.11) della predetta tabella, e
          successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto previsto dal
          precedente  periodo,  con  il  decreto  di  cui al presente
          comma sono     definiti    criteri    e    requisiti    per
          l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
              608.  Ai fini di quanto previsto dall'art. 35, comma 5,
          terzo  periodo,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione  predispone,  di  concerto  con il Ministro
          della  pubblica istruzione, un piano organico di mobilita',
          relativamente al personale docente permanentemente inidoneo
          ai  compiti  di  insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale
          piano,  da  definire  entro  il 30 giugno 2007, tiene conto
          prioritariamente  dei  posti  vacanti,  presso  gli  uffici
          dell'amministrazione    scolastica,   nonche'   presso   le
          amministrazioni  pubbliche  in  cui  possono  essere meglio
          utilizzate  le  professionalita' del predetto personale. In
          connessione  con  la  realizzazione  del  piano, il termine
          fissato  dalle  disposizioni  di  cui  al  citato  art. 35,
          comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato
          di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
              609.  Il  Ministro della pubblica istruzione predispone
          uno  specifico  piano  di  riconversione  professionale del
          personale    docente    in    soprannumero    sull'organico
          provinciale,   finalizzato  all'assorbimento  del  medesimo
          personale.  La  riconversione,  obbligatoria  per i docenti
          interessati,  e'  finalizzata  alla  copertura dei posti di
          insegnamento  per materie affini e dei posti di laboratorio
          compatibili   con   l'esperienza   professionale  maturata,
          nonche' all'acquisizione del titolo di specializzazione per
          l'insegnamento  sui  posti  di sostegno. L'assorbimento del
          personale   di   cui   al   presente  comma trova  completa
          attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
              610.   Allo   scopo   di  sostenere  l'autonomia  delle
          istituzioni   scolastiche   nella   dimensione  dell'Unione
          europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
          delle   medesime   istituzioni,   nonche'   per   favorirne
          l'interazione  con  il  territorio, e' istituita, presso il
          Ministero   della   pubblica  istruzione,  ai  sensi  degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  la  "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
          scolastica", di seguito denominata "Agenzia", avente sede a
          Firenze,  articolata, anche a livello periferico, in nuclei
          allocati  presso  gli  uffici  scolastici  regionali  ed in
          raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
                a) ricerca        educativa        e       consulenza
          pedagogico-didattica;
                b) formazione  e  aggiornamento  del  personale della
          scuola;
                c) attivazione    di    servizi   di   documentazione
          pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
                d) partecipazione   alle   iniziative  internazionali
          nelle materie di competenza;
                e) collaborazione  alla realizzazione delle misure di
          sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e
          di istruzione e formazione tecnica superiore;
                f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
              611.  L'organizzazione  dell'Agenzia, con articolazione
          centrale e periferica, e' definita con regolamento adottato
          ai  sensi  dell'art.  8,  comma 4,  del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e
          nei  compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di
          ricerca  educativa  (IRRE)  e  dall'Istituto  nazionale  di
          documentazione  per  l'innovazione  e  la ricerca educativa
          (INDIRE),  che  sono  contestualmente soppressi. Al fine di
          assicurare  l'avvio  delle  attivita'  dell'Agenzia,  e  in
          attesa  della  costituzione  degli  organi  previsti  dagli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
          del  Ministro  della pubblica istruzione, nomina uno o piu'
          commissari  straordinari.  Con  il  regolamento  di  cui al
          presente  comma e'  individuata  la  dotazione organica del
          personale    dell'Agenzia   e   delle   sue   articolazioni
          territoriali  nel  limite  complessivo del 50 per cento dei
          contingenti  di  personale gia' previsti per l'INDIRE e per
          gli  IRRE,  che in fase di prima attuazione, per il periodo
          contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed
          economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina,
          altresi', le modalita' di stabilizzazione, attraverso prove
          selettive,  dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo
          precario,  purche'  costituite mediante procedure selettive
          di natura concorsuale.
              612.   Al   fine   di   potenziare   la  qualificazione
          scientifica      nonche'     l'autonomia     amministrativa
          dell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
          educativo  di  istruzione  e  di  formazione  (INVALSI), al
          decreto   legislativo   19 novembre   2004,  n.  286,  sono
          apportate   le   seguenti  modificazioni,  che  non  devono
          comportare  oneri  aggiuntivi  a  carico del bilancio dello
          Stato:
                a) le  parole:  "Comitato direttivo" sono sostituite,
          ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
                b) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
              "Art. 4 (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
                a) il Presidente;
                b) il Comitato di indirizzo;
                c) il Collegio dei revisori dei conti";
                c) all'art. 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1.  Il  Presidente  e'  scelto  tra  persone  di  alta
          qualificazione  scientifica  e  con adeguata conoscenza dei
          sistemi  di  istruzione  e  formazione  e  dei  sistemi  di
          valutazione  in  Italia  ed  all'estero.  E'  nominato  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su designazione
          del  Ministro,  tra  una  terna  di nominativi proposti dal
          Comitato   di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i  propri
          componenti.   L'incarico   ha   durata   triennale   ed  e'
          rinnovabile,  con  le  medesime modalita', per un ulteriore
          triennio";
                d) all'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
          e  da  otto  membri,  nel  rispetto  del  principio di pari
          opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
          mondo  della  scuola. I componenti del Comitato sono scelti
          dal   Ministro   tra  esperti  nei  settori  di  competenza
          dell'Istituto,  sulla  base di una indicazione di candidati
          effettuata  da  un'apposita  commissione,  previo avviso da
          pubblicare    nella    Gazzetta    Ufficiale    finalizzato
          all'acquisizione     dei    curricula.    La    commissione
          esaminatrice,  nominata  dal  Ministro,  e' composta da tre
          membri  compreso  il  Presidente,  dotati  delle necessarie
          competenze amministrative e scientifiche".
              613.   L'INVALSI,   fermo   restando   quanto  previsto
          dall'art.  20  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          relativo  al  personale  dell'area V della dirigenza per il
          quadriennio   normativo   2002-2005  ed  il  primo  biennio
          economico  2002-2003,  pubblicato nel supplemento ordinario
          n.  113  alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
          nel  rispetto  delle  prerogative  del  dirigente  generale
          dell'ufficio   scolastico   regionale,   sulla  base  delle
          indicazioni  del Ministro della pubblica istruzione, assume
          i seguenti compiti:
                a) formula  al  Ministro  della  pubblica  istruzione
          proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
          dei dirigenti scolastici;
                b) definisce   le   procedure   da   seguire  per  la
          valutazione dei dirigenti scolastici;
                c) formula  proposte per la formazione dei componenti
          del team di valutazione;
                d) realizza  il  monitoraggio  sullo sviluppo e sugli
          esiti del sistema di valutazione.
              614.  Le  procedure  concorsuali  di  reclutamento  del
          personale,  di  cui  alla dotazione organica definita dalla
          tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n.  286,  devono  essere  espletate  entro  sei  mesi dalla
          indizione  dei  relativi  bandi, con conseguente assunzione
          con   contratto   a   tempo  indeterminato  dei  rispettivi
          vincitori.
              615.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il Presidente e i componenti del Comitato
          direttivo  dell'INVALSI  cessano  dall'incarico.  In attesa
          della  costituzione  dei  nuovi  organi,  il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          pubblica   istruzione,   nomina   uno   o  piu'  commissari
          straordinari.
              616.  Il  riscontro  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali e'
          effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica
          istruzione,   con   riferimento  agli  ambiti  territoriali
          scolastici.  La  minore spesa derivante dall'attuazione del
          presente   comma resta  a  disposizione  delle  istituzioni
          scolastiche interessate.
              617.  I  revisori  dei  conti,  in  rappresentanza  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e del Ministero
          della  pubblica  istruzione,  gia'  nominati dal competente
          ufficio   scolastico   regionale,   sono   confermati  fino
          all'emanazione   del   decreto  di  nomina  dei  rispettivi
          Ministeri  e  comunque  non  oltre  l'entrata in vigore del
          provvedimento  di  modifica  al  regolamento concernente le
          "Istruzioni         generali         sulla         gestione
          amministrativo-contabile  delle istituzioni scolastiche" di
          cui  al  decreto  del  Ministero  della pubblica istruzione
          1° febbraio 2001, n. 44.
              618.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
          le   modalita'   delle   procedure   concorsuali   per   il
          reclutamento  dei  dirigenti  scolastici secondo i seguenti
          principi:  cadenza  triennale del concorso su tutti i posti
          vacanti  nel  triennio;  unificazione  dei  tre  settori di
          dirigenza  scolastica;  accesso aperto al personale docente
          ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche ed educative
          statali,  in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
          nomina  in  ruolo  un  servizio  effettivamente prestato di
          almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante
          prove  oggettive di carattere culturale e professionale, in
          sostituzione    dell'attuale   preselezione   per   titoli;
          svolgimento  di  una o piu' prove scritte, cui sono ammessi
          tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di
          una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della
          graduatoria  di  merito; periodo di formazione e tirocinio,
          di  durata  non  superiore  a  quattro mesi, nei limiti dei
          posti   messi  a  concorso,  con  conseguente  soppressione
          dell'aliquota  aggiuntiva  del  10  per  cento. Con effetto
          dalla  data  di  entrata in vigore del regolamento previsto
          dal  presente  comma sono  abrogate le disposizioni vigenti
          con  esso incompatibili, la cui ricognizione e' affidata al
          regolamento medesimo.
              619.  Il  regolamento  di  cui  al comma 618 e' emanato
          entro  il  31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione
          si  procede  alla  nomina  sui  posti previsti dal bando di
          concorso  ordinario  a  dirigente  scolastico  indetto  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca   22 novembre  2004,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  94  del  26 novembre  2004, e, ove non sufficienti, sui
          posti  vacanti  e disponibili relativi agli anni scolastici
          2007/2008  e  2008/2009, dei candidati del citato concorso,
          compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
          pleno   jure,   i  candidati  in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  ammessi  con  riserva a seguito di provvedimento
          cautelare  in  sede  giurisdizionale  o amministrativa, che
          abbiano  superato le prove di esame propedeutiche alla fase
          della formazione con la produzione da parte degli stessi di
          una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
          da  parte  del  direttore  del  corso,  senza effettuazione
          dell'esame  finale previsto dal bando medesimo. Si procede,
          altresi',   sui  posti  vacanti  e  disponibili  a  livello
          regionale  relativi  al medesimo periodo, alla nomina degli
          altri  candidati  che  abbiano  superato  le prove di esame
          propedeutiche  al corso di formazione del predetto concorso
          ma   non  vi  abbiano  partecipato  perche'  non  utilmente
          collocati  nelle relative graduatorie; questi ultimi devono
          partecipare   con  esito  positivo  ad  un  apposito  corso
          intensivo  di  formazione, indetto dall'amministrazione con
          le  medesime  modalita'  di  cui  sopra,  che  si  conclude
          nell'anno   scolastico  2006/2007;  le  nomine  di  cui  al
          presente  comma, fermo restando il regime autorizzatorio in
          materia  di  assunzioni  di  cui  all'art. 39, comma 3-bis,
          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  sono  conferite
          secondo l'ordine della graduatoria di merito.
              620.  Dall'attuazione  dei  commi da  605  a 619 devono
          conseguire economie di spesa per un importo complessivo non
          inferiore  a  euro  448,20  milioni per l'anno 2007, a euro
          1.324,50  milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni
          a decorrere dall'anno 2009.
              621.  Al  fine  di  garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a) relativamente  al  comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.
              622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17 ottobre   2005,   n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
          di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
          curricula, possono essere concordati tra il Ministero della
          pubblica   istruzione  e  le  singole  regioni  percorsi  e
          progetti  che,  fatta  salva  l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,  siano  in grado di prevenire e contrastare la
          dispersione  e  di  favorire  il successo nell'assolvimento
          dell'obbligo  di  istruzione.  Le  strutture  formative che
          concorrono  alla  realizzazione  dei  predetti  percorsi  e
          progetti  devono  essere  inserite  in  un  apposito elenco
          predisposto   con   decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione.  Il  predetto  decreto e' redatto sulla base di
          criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
          statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   alla  legge
          costituzionale   18 ottobre   2001,  n.  3.  L'innalzamento
          dell'obbligo  di  istruzione  decorre  dall'anno scolastico
          2007/2008.
              623.  Nella  provincia autonoma di Bolzano, considerato
          il  suo particolare sistema della formazione professionale,
          l'ultimo  anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente
          comma puo'  essere  speso  anche nelle scuole professionali
          provinciali   in   abbinamento   con   adeguate   forme  di
          apprendistato.
              624.  Fino  alla  messa a regime di quanto previsto dal
          comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
          e  formazione  professionale di cui all'art. 28 del decreto
          legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226. Restano, pertanto,
          confermati   i   finanziamenti  destinati  dalla  normativa
          vigente  alla  realizzazione  dei  predetti percorsi. Dette
          risorse  per  una  quota  non superiore al 3 per cento sono
          destinate  alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
          monitoraggio  e la valutazione. Le strutture che realizzano
          tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
          criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
          della  pubblica  istruzione di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, previa intesa con la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica
          di  cui  all'art.  4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e'
          autorizzata  la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007
          e  di  100  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2008 e
          2009.  Il  50 per cento delle risorse assegnate annualmente
          ai   sensi   del   precedente   periodo   e'  destinato  al
          completamento  delle  attivita'  di messa in sicurezza e di
          adeguamento  a  norma degli edifici scolastici da parte dei
          competenti   enti  locali.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          precedente  periodo,  lo  Stato, la regione e l'ente locale
          interessato   concorrono,  nell'ambito  dei  piani  di  cui
          all'art.  4  della  medesima legge n. 23 del 1996, in parti
          uguali  per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del
          finanziamento  dei singoli interventi. Per il completamento
          delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma,
          le  regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al
          riguardo,  comunque  non  successivo  al  31 dicembre 2009,
          decorrente   dalla   data  di  sottoscrizione  dell'accordo
          denominato  "patto  per  la  sicurezza" tra Ministero della
          pubblica  istruzione, regione ed enti locali della medesima
          regione.".
          Note all'art. 1:
              - Il   testo  dell'art.  23,  del  decreto  legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297,  recante  Approvazione del testo
          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e'
          il seguente:
              "Art.    23   (Consiglio   nazionale   della   pubblica
          istruzione).  -  1.  Il  Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione,  istituito  a  norma del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 maggio  1974,  n. 416, sostituisce le
          sezioni  seconda  e  terza  del  consiglio  superiore della
          pubblica   istruzione,  le  sezioni  quarta  e  quinta  del
          consiglio  superiore  delle  antichita'  e  belle  arti per
          quanto  concerne  le materie scolastiche, e il consiglio di
          disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947,
          n. 1477.
              2.  Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'
          formato   da   settantaquattro   componenti,   secondo   le
          proporzioni indicate nel comma successivo.
              3.  Fanno  parte del Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione:
                a) quarantasette rappresentanti del personale docente
          di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine
          e   grado,  esclusa  l'universita',  eletti  dal  personale
          docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite:
          quattro  per  la  scuola materna, quattordici per la scuola
          elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli
          istituti  di  istruzione  secondaria  superiore, tre per le
          scuole  di  istruzione artistica, uno per le scuole statali
          italiane all'estero;
                b) tre  rappresentanti  del  personale  docente delle
          scuole  pareggiate,  parificate  e legalmente riconosciute,
          designati dal Ministro della pubblica istruzione;
                c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                d) tre  rappresentanti  dei  presidi,  di  cui uno di
          scuola  media,  uno  di  istituto  di istruzione secondaria
          superiore  e  uno di scuole di istruzione artistica, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti
          dal corrispondente personale di ruolo;
                f) un  rappresentante  del  personale dirigente delle
          scuole  pareggiate,  parificate  e legalmente riconosciute,
          designato dal Ministro della pubblica istruzione;
                g) tre  rappresentanti  del personale amministrativo,
          tecnico  e  ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
          statali,  eletti  dal  personale corrispondente in servizio
          nelle predette scuole;
                h) cinque  rappresentanti  del  mondo dell'economia e
          del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia
          e del lavoro;
                i) due       rappresentanti       del       personale
          dell'amministrazione    centrale   e   dell'amministrazione
          scolastica  periferica, di cui uno appartenente a qualifica
          funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
          di ruolo in servizio nei predetti uffici;
                l) due  rappresentanti  del  consiglio  universitario
          nazionale, eletti nel suo seno;
                m) tre   rappresentanti   complessivi  del  personale
          docente,  direttivo  ed ispettivo, rispettivamente, uno per
          le  scuole  di  lingua tedesca, uno per le scuole di lingua
          slovena  ed  uno  per le scuole della Valle d'Aosta, eletti
          dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
              4.   Il   Consiglio   nazionale   e'  integrato  da  un
          rappresentante   della   provincia  di  Bolzano,  ai  sensi
          dell'art.  9 del testo unificato del decreto del Presidente
          della  Repubblica  20 giugno  1973,  n.  116  e decreto del
          Presidente   della   Repubblica  4 dicembre  1981,  n.  761
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il
          parere   sul  progetto  della  provincia  di  modifica  dei
          programmi di insegnamento e di esame.
              5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri
          del  Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale
          non  sono  rieleggibili  piu'  di  una  volta. Il Consiglio
          nazionale  si  riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
          riunisce  altresi'  ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
          membri ne faccia richiesta.
              6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
              7.  Il  personale  di ruolo e non di ruolo delle scuole
          statali  che  sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e
          nei  consigli  per  il  contenzioso puo' chiedere di essere
          esonerato dal servizio per la durata del mandato.
              8.  Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti,
          come servizio di istituto nella scuola.
              9.  Le  elezioni  dei rappresentanti delle categorie di
          cui  alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono
          effettuate con le modalita' di cui al successivo art. 31.
              10.  Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di
          cui  alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi
          con  le  modalita' di cui al successivo art. 31 le relative
          liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.".
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  commi 610 e 611, della
          legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  si vedano le note alle
          premesse.
              - Il  decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n.  286
          recante  Istituzione  del Servizio nazionale di valutazione
          del  sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione,
          nonche'  riordino  dell'omonimo  istituto,  a  norma  degli
          articoli 1  e  3  della  L.  28 marzo  2003, n. 53 e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1° dicembre 2004, n.
          282.
              - Il  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,
          recante   Norme   in   materia   di   sistemi   informativi
          automatizzati  delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
          dell'art.  2,  comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
          1992,  n.  421 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 febbraio 1993, n. 42.
              - La  legge  28 marzo 1962, n. 232, recante Ratifica ed
          esecuzione degli Accordi istitutivi l'organizzazione per la
          cooperazione  e  lo sviluppo economici, firmati a Parigi il
          14 dicembre   1960   e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 18 maggio 1962.