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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  27-11-2001
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Art. 23

Consiglio nazionale della pubblica istruzione
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:
a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l'università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;
b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;
f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;
h) 5 rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;
m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna. (26)
((26a))


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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)
che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".

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AGGIORNAMENTO (26a)
Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 come modificato dal D.L 23 novembre 2001, n. 411,convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 8,comma 2)che "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".