DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
           (Semplificazione e flessibilita' nel turn over) 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive  modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di
un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle
universita' si applica la normativa di settore.  (3)  (8)  (15)  (17)
(18) 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218.  (15)  (17)
(18) 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  3-bis. Al fine di  incrementare  i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive  modificazioni,  sono
autorizzate, in via straordinaria, per  l'immissione  nei  rispettivi
ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento
delle graduatorie dei concorsi indetti  per  l'anno  2013,  approvate
entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei  volontari
in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4,  lettera  b),
dello stesso articolo  2199,  relative  ai  predetti  concorsi.  Alle
assunzioni di cui al presente comma  si  provvede  nell'ambito  delle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente. (2) 
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal  1º  settembre
2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui
all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia
di Stato. 
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno  2014  ai  sensi  dell'articolo  2199  del
codice di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e
successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1º  gennaio
2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui
al comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'articolo 66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria. 
  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia
penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015 dall'articolo 66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo. 
  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti  uguali,  alle  graduatorie   di   cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  e  di  30  unita'  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217, per le finalita' ivi previste. 
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
civile". 
  3-undecies.  L'impiego   del   personale   volontario,   ai   sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e
successive modificazioni, e' disposto nel limite  dell'autorizzazione
annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno  2015  e  a  euro
31.075.700 a decorrere dall'anno 2016. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  4-bis. Per l'assoluta esigenza di  assicurare  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'articolo
2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma  9,  del  decreto
legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. La  predetta  facolta'  ad  assumere  e'
fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017  e  del
100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e  557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno  2014  e'
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  per  un
arco temporale non  superiore  a  cinque  anni,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora  disponibili  delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al quinquennio
precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133  e'  abrogato.  Le  amministrazioni  di  cui  al  presente  comma
coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo
18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine  di
garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione  della
percentuale tra spese di personale e spese correnti,  fermo  restando
quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo
modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 
  5-bis. Dopo  il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
  "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si  applicano  i  principi  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per quanto di competenza dello stesso. 
  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
(7) 
  5-quinquies. All'articolo 18, comma  2-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  "fermo
restando il contratto nazionale in vigore al 1º  gennaio  2014"  sono
soppresse. 
  5-sexies.  Per  il   triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over. ((Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano,  per  il  triennio  2022-2024,  limitatamente  agli   enti
territoriali  non  soggetti  alla  disciplina  assunzionale  di   cui
all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)). 
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli
enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo
non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi. 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  6-bis. I contratti di lavoro a tempo  determinato  delle  province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere
ulteriormente prorogati, alle medesime finalita' e  condizioni,  fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
le parole  "Per  il  quinquennio  2010-2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 
  8. All'articolo 66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) e' abrogato il comma 9; 
  b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  9.  All'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' abrogato; 
    b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: 
  "I limiti di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti. 
  10. All'articolo 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici."; 
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  "all'avvio  delle  procedure
concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni". 
  10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni  di  cui
al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai
revisori dei conti nella relazione di accompagnamento  alla  delibera
di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di  mancato
adempimento,  il  prefetto  presenta  una  relazione   al   Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4  dell'articolo  11  del
presente decreto. 
                                                                 (17) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
265)  che  "Ai  fini   delle   assunzioni   di   personale   previste
dall'articolo 3, comma 3-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, il comma 3-bis del medesimo articolo si interpreta nel senso che
lo  scorrimento  ivi  previsto  riguarda  anche  i  concorsi  banditi
nell'anno 2012 e indetti per l'anno 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno  2013,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  114,  dall'articolo  66,  commi   9-bis   e   13-bis   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2015  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2015". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
228) che "Il comma 5-quater  dell'articolo  3  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e
2018". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2015, n. 210,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  25
febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e
nell'anno  2014,  previste  dall'articolo  3,  commi  1  e   2,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2016  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2016". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014 e 2015, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, dall'articolo  66,  commi  9-bis  e  13-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  e'
prorogato al  31  dicembre  2017  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2017". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
610) che "Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma
608 possono essere effettuate  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi  3,  3-bis,
3-ter e 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in aggiunta alle facolta' assunzionali di  cui  all'articolo  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114". 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016,  previste  dall'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2018". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2015,  n.  11,  come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  "Il
termine  per  procedere  alle  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'articolo 3, commi 1 e  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi  9-bis  e
13-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2019  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2019".