DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 31-10-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
 
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei  vigili
                             del fuoco) 
 
  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'. 
  2. ((...)) per la copertura dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma  1,  e'  autorizzata
l'assunzione di  un  corrispondente  numero  di  unita'  mediante  il
ricorso in parti uguali alle graduatorie di  cui  all'articolo  4-ter
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 ((, approvate dal 1º
gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro  esaurimento
prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3)). 
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel  limite  della  misura  massima  complessiva  di
((euro 1.003.130)) per l'anno 2013, di  euro  29.848.630  per  l'anno
2014 ((e di euro 40.826.681)) a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti
oneri  si  provvede  mediante  la  corrispondente   riduzione   degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione  del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  iscritti  nello  stato  di
previsione del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione
"Soccorso civile". 
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata  ((non  oltre  il  31  dicembre  2016))  l'efficacia  delle
graduatorie  approvate  a  partire  dal  1°  gennaio  2008,  di   cui
all'articolo 4-ter del  decreto-legge  ((20  giugno  2012)),  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 ((e a euro 73.127.182)) a decorrere dall'anno 2015. 
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
80 del 5 aprile 2001,)) adottato ai sensi dell'articolo 26, comma  2,
del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999. 
  ((7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le  regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la
redazione dei piani di emergenza comunali  e  di  protezione  civile,
previa stipula di apposite  convenzioni  che  prevedano  il  rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie)).