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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  31-12-2023
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Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)
1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti  contrattuali  finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo  18, comma 1,  del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015:
Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;
Completamento sistema idrico Basento - Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste - Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo - Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco - Bergamo;
Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo - Ventimiglia;
Completamento e ottimizzazione della Torino - Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria - Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;
Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;(5)
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n.372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano - Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno;
Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.(5)
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità:
a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre 2021. Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre 2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna. (7)
((61))
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:
a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164;
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2.(7)
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto - Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.
d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1º agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  confermato  Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT,  in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. È abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 13-quater, comma 1) che "Il termine di cantierabilità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 ottobre 2015".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2016, n. 9, ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
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AGGIORNAMENTO (61)

Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze".