DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
(Misure urgenti di settore in materia di infrastrutture e trasporti) 
 
  1. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza
sui concessionari della rete  autostradale  da  parte  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo  11,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, si procede alla  individuazione
delle   unita'   di   personale   trasferito   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e alla definizione  della  tabella  di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto  Ministeri  e  all'Area  I  della  dirigenza  nonche'   alla
individuazione delle spese di funzionamento relative all'attivita' di
vigilanza e controllo sui concessionari  autostradali.  Il  personale
trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente  previsto,
le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio  2011,  n.  111,  mantiene  la  posizione  assicurativa   gia'
costituita  nell'ambito  dell'assicurazione  generale   obbligatoria,
ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.
Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
    a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; 
    b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e  di  seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede  all'individuazione
delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime  autostradale
e,  ove  necessario,  di  quelle  derivanti   dal   canone   comunque
corrisposto ad ANAS S.p.a. ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1020,
secondo periodo, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  -  anche
mediante  apposita  rideterminazione  della  quota  percentuale   del
predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS S.p.a. da parte
dei concessionari  autostradali  -  destinate  a  coprire  gli  oneri
derivanti dal comma 1, da iscrivere corrispondentemente  nello  stato
di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.
ANAS S.p.a. provvede a dare esplicita evidenza tra  i  ricavi  propri
del conto economico delle entrate acquisite ai sensi del citato comma
1020. 
  3. ANAS S.p.a. versa, entro il  30  giugno  2013,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, per la successiva  riassegnazione  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012, al
netto delle anticipazioni gia' effettuate, dei canoni afferenti  alla
competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni  sul  sedime
autostradale previsti a  carico  dei  concessionari  autostradali.  A
decorrere  dal  2013  i  canoni  di  competenza  relativi  alle   sub
concessioni  sul  sedime   autostradale   previsti   a   carico   dei
concessionari autostradali sono versati al bilancio dello  Stato  con
cadenza mensile, entro il mese successivo, nella misura  del  novanta
per cento dell'ammontare degli importi dovuti per  il  corrispondente
periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio da  effettuarsi  entro
il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013
il termine di versamento delle prime sei rate e' fissato al 31 luglio
2013. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  assume  le
situazioni debitorie e  creditorie  relative  alle  funzioni  di  cui
all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
nonche' l'eventuale contenzioso, sorti a  far  data  dal  1°  ottobre
2012. 
  5. Le disponibilita' residue delle risorse iscritte in bilancio per
l'anno 2012  destinate  ai  Contratti  di  servizio  e  di  programma
dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per  la  compensazione
dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti
contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa  di
cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248. 
  5-bis. Al fine di  ridurre  il  rischio  aeronautico  e  ambientale
correlato all'insistenza di abitazioni a uso residenziale  intercluse
nel sedime dell'aeroporto di Pisa,  e'  stipulato  tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della  difesa,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  l'Ente  nazionale   per
l'aviazione civile (ENAC), la societa' di  gestione  interessata,  la
regione, la provincia e il  comune  competenti  apposito  accordo  di
programma per la delocalizzazione  delle  abitazioni  intercluse  nel
sedime dell'aeroporto di Pisa. Nello stesso accordo sono previsti  le
modalita' di attuazione dell'intervento, le risorse che concorrono al
finanziamento e i termini per la loro erogazione nonche' le modalita'
di trasferimento delle aree al demanio aeronautico civile statale. 
  5-ter. All'accordo di programma di cui al comma 5-bis  puo'  essere
destinata una quota  delle  risorse  da  assegnare  per  l'anno  2013
all'ENAC, ai  sensi  dell'articolo  11-decies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, nella misura massima di 10 milioni di euro  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Al fine di  superare  lo  stato  di  emergenza  derivante  dalla
scadenza delle gestioni commissariali gia' operanti per la  messa  in
sicurezza delle grandi dighe senza concessionario,  all'articolo  55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "A tal fine  la  dotazione  organica
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e'
incrementata di un numero corrispondente di posti". 
  7.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) all'alinea, le parole: ", anche avvalendosi di Anas s.p.a.,"
sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: "ovvero in  affidamento  diretto
ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti effetti  negativi  sulla
finanza pubblica, nonche', subordinatamente alla medesima condizione,
di affidamento diretto a tale societa' della concessione di  gestione
di autostrade per le quali la  concessione  sia  in  scadenza  ovvero
revocata" sono soppresse; 
      3) alla lettera b), il numero 3) e' abrogato; 
    b) al comma 3, lettera a),  le  parole:  "anche  per  effetto  di
subentro ai sensi del precedente comma  2,  lettere  a)  e  b)"  sono
soppresse. 
  8. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  "L'amministratore  unico"  sono
sostituite dalle seguenti: "L'organo  amministrativo"  e  le  parole:
"entro il 30 marzo" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  30
novembre"; 
    b)  al   secondo   periodo,   le   parole:   "Entro   30   giorni
dall'emanazione del  decreto  di  approvazione  dello  statuto"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Entro  30   giorni   dalla   data   di
approvazione da parte dell'assemblea  del  bilancio  per  l'esercizio
2012"; 
    c) il terzo periodo e' soppresso. 
  9. Le funzioni ed i compiti di vigilanza sulle  attivita'  previste
dalla  Convenzione  per  l'esercizio  dei  servizi  di   collegamento
marittimo  con  le  isole  minori  siciliane   stipulata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  e
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
sono attribuiti alla Regione Siciliana a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10. All'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole "con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze"
sono soppresse e dopo le parole "ogni successiva modificazione ovvero
integrazione delle suddette convenzioni e' approvata"  sono  inserite
le seguenti "con decreto del Presidente della Regione Siciliana.". 
  11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
si provvede, nei successivi trenta giorni, alle modifiche  del  testo
convenzionale,  stipulato  in  data  30   luglio   2012,   necessarie
all'adeguamento alle presenti disposizioni. 
  11-bis. Le risorse revocate ai sensi dell'articolo  18,  comma  11,
che confluiscono nel Fondo di  cui  all'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono attribuite prioritariamente: 
    a) al completamento della copertura del Passante  ferroviario  di
Torino; 
    b) alla regione  Piemonte,  a  titolo  di  contributo  per  spese
sostenute     per     la     realizzazione      del      collegamento
Torino-Ceres/Aeroporto di Caselle; 
    c)   al    collegamento    ferroviario    Novara-Seregno-Malpensa
(potenziamento e variante di Galliate); 
    d)  alla  regione  autonoma  Friuli   Venezia   Giulia   per   la
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4  Quarto
d'Altino-Villesse-Gorizia,  al  fine   di   consentire   l'attuazione
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008
del 5 settembre 2008, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213
dell'11 settembre 2008; 
    e) agli interventi di soppressione e automazione  di  passaggi  a
livello  sulla  rete  ferroviaria  mediante  costruzione  di   idonei
manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento  delle
condizioni di  esercizio  di  passaggi  a  livello  non  eliminabili,
individuati, con priorita'  per  la  tratta  terminale  pugliese  del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce, con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11-ter.((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  12  SETTEMBRE  2014,  N.   133
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164)). 
  11-quater. All'articolo 11, comma 1, della legge 26  ottobre  1995,
n. 447, dopo le parole: "dagli autodromi," sono inserite le seguenti:
"dalle  aviosuperfici,  dai  luoghi  in  cui  si  svolgono  attivita'
sportive di discipline olimpiche in forma stabile,". All'articolo  1,
comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, dopo  le  parole:  "di  autodromi,"
sono inserite le seguenti: "aviosuperfici, luoghi in cui si  svolgono
attivita' sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma  stabile,''.
All'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1° dicembre 1997, dopo la parola: "aeroportuali" sono inserite le
seguenti:  ",  di  aviosuperfici,  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita'  sportive  di  discipline  olimpiche  in  forma   stabile".
All'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267 del 15 novembre 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' delle aviosuperfici  e  dei  luoghi  in  cui  si  svolgono
attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile". 
  11-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 6
e 7,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64,  nonche'  quanto
disposto dall'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le  regioni  interessate,  al  fine  di  consentire  la
rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti  pregressi
a carico dei rispettivi bilanci regionali concernenti  i  servizi  di
trasporto pubblico regionale e locale e di  applicare  i  criteri  di
incremento   dell'efficienza   e   di   razionalizzazione    previsti
dall'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e   successive   modificazioni,    predispongono    un    piano    di
ristrutturazione  del  debito  a  tutto  il  31  dicembre  2012,   da
sottoporre, entro il 31 ottobre 2013, all'approvazione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia  e
delle  finanze.  Il  piano  di  ristrutturazione  del   debito   deve
individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento
dell'efficienza da conseguire attraverso  l'adozione  dei  criteri  e
delle modalita' di cui  al  citato  articolo  16-bis,  comma  3,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  n.  135  del  2012.  Per  il  finanziamento   del   piano   di
ristrutturazione, ciascuna regione interessata e' autorizzata, previa
delibera del CIPE, a utilizzare, per gli anni 2013 e 2014, le risorse
ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione in
attuazione della delibera del CIPE n. 1/2011  dell'11  gennaio  2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  7  aprile  2011,  nel
limite  massimo  dell'importo  che  sara'  concordato  tra   ciascuna
regione, il Ministero per  la  coesione  territoriale,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze sulla base del piano stesso. Per le regioni interessate
sara' conseguentemente sottoposta all'esame del CIPE,  per  la  presa
d'atto, la nuova  programmazione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione.  Le  regioni  interessate,  per  le  medesime
finalita', nonche' per il mantenimento dell'equilibrio  di  bilancio,
possono,  in  alternativa,  utilizzare  le  complessive  risorse  del
proprio bilancio  per  i  medesimi  anni,  ivi  comprese  le  residue
disponibilita' derivanti dall'applicazione  dell'accordo  sancito  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in
materia di proroga dell'utilizzo, ove  sussistenti,  di  economie  di
bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto  di  stabilita'
interno. 
  11-sexies. Per il biennio  2013-2014,  al  fine  di  consentire  il
raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  la
regione Calabria e' autorizzata, acquisito il parere del Ministro per
la coesione territoriale, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, ad utilizzare
le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione,  nel  limite  di  40  milioni  di  euro  per
operazioni di potenziamento del sistema  di  mobilita'  regionale  su
ferro, compreso l'acquisto di materiale  rotabile  automobilistico  e
ferroviario. Le risorse sono  rese  disponibili,  entro  il  predetto
limite di 40 milioni di  euro,  previa  rimodulazione  del  piano  di
interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione.