LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 4-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10,  lettere
a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro
34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro
70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione  dell'articolo
8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  dal  2009  al  2028,  nonche'   agli   oneri   derivanti
dall'attuazione dell'articolo 4  della  presente  legge,  pari  a  50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede
mediante utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3. 
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  8
del Trattato di cui all'articolo 1 della  presente  legge,  anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di  cui  all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della citata  legge  n.  468  del  1978,
prima della data di entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  o  delle
misure di cui al periodo precedente, sono  tempestivamente  trasmessi
alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha  disposto  (con  l'art.  21,  comma  2)  che
"L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di  413,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024".