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LEGGE 6 febbraio 2009, n. 7

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
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Testo in vigore dal:  4-8-2013
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Art. 5

(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 10, lettere a), b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a euro 74.216.200 per l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2029, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 dello stesso Trattato, valutati in 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del Trattato di cui all'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024".