DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41 
 
             Misure per le opere di interesse strategico 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre  2003  n.
350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere
pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.
In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di
pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e
166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di
criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei
predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di garantire la  certezza  dei  finanziamenti  destinati
alla  realizzazione  dei  progetti  e  dei  programmi  di  intervento
pubblico, le delibere assunte dal CIPE, sono formalizzate e trasmesse
al Presidente del Consiglio dei Ministri per la  firma  entro  trenta
giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la  delibera.  In
caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto del
predetto termine il Ministro proponente, sentito  il  Segretario  del
CIPE,  riferisce  al  Consiglio  dei  Ministri  per  le   conseguenti
determinazioni. 
  5. Per le delibere del CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al
controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti
dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e
successive modificazioni, sono ridotti di un terzo. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  5-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)).