DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i  lavori  pubblici  ed  in
materia di trasporto aereo 
 
  1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del  17
novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera  CIPE  n.  33
del 13 maggio 2010 sono revocate. Le  quote  annuali  dei  contributi
revocati,  iscritte  in  bilancio,  affluiscono  al  Fondo   di   cui
all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in  conto  residui,
ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi  dell'articolo
30 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dovranno  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013,  per
essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri
di finanza pubblica, sul Fondo  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
risorse revocate sono  destinate,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  relazione   alle   annualita'
disponibili: 
    a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro,  alla
realizzazione  dei  progetti  cantierabili  relativi   a   opere   di
connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo  2015,
gia' individuate dal  tavolo  Lombardia,  riguardanti  il  parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di
17,2  milioni  di  euro  e  le  connesse  opere  di  collegamento   e
accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite  di  5
milioni di euro; 
    b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere  necessarie  per
l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2; 
    c) per l'importo di 42,8 milioni di euro,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano. 
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del
proprio sito web istituzionale,  il  CIPE  pubblica  un'anagrafe  dei
provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far  data  dal  1º
gennaio 2010,  sono  state  revocate  le  assegnazioni  disposte  con
proprie delibere. Nell'anagrafe, da  aggiornare  con  cadenza  almeno
trimestrale,  per  ogni  provvedimento  devono  essere  indicati   la
consistenza delle risorse revocate,  le  finalita'  alle  quali  tali
risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli
atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato
di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi
a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia
di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate. 
  2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato  dal
CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a  valere  sulle  risorse
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  a
favore della linea M4 della metropolitana di Milano e'  assegnato  al
Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di  cui  alla  lettera  a)  del
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il
contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
del citato  decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea  M4  della
metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni  di
euro, e' revocato, in  caso  di  mancata  stipula  del  contratto  di
finanziamento entro  il  31  dicembre  2014.  Con  provvedimento  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE
vengono definiti il cronoprogramma  dei  lavori  e  le  modalita'  di
monitoraggio. 
  3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b),
i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad avviare le procedure per  l'affidamento  dei
lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del
comma 1 e dal comma 2 e a  condizione  che  le  erogazioni  avvengano
compatibilmente con le risorse  iscritte  sull'apposito  capitolo  di
bilancio.  Il  Commissario  Unico   di   cui   all'articolo   5   del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale  per  il
governo complessivo degli  interventi  regionali  e  sovra  regionali
vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario,  il
Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere
e per la loro tempestiva realizzazione. 
  4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1  non
utilizzate  per  le  finalita'  ivi  previste  sono  destinate   alla
realizzazione di interventi immediatamente  cantierabili  finalizzati
al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a  rendere
piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei
sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici  con  i
Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre  al  CIPE  entro  60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime  finalita'
sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorita'
portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato,  per  la  realizzazione  di  opere
infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo  trascorsi  almeno  due
anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato  pubblicato
il bando di gara per  l'assegnazione  dei  lavori,  fatti  salvi  gli
effetti dei bandi pubblicati prima della data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. Le disponibilita' derivanti  dalle  revoche  di
cui al precedente periodo sono individuate con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  nel
limite di 200 milioni di euro per l'anno  2014,  ad  apposito  Fondo,
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti.  Il  CIPE  assegna,  a  valere  sulle
risorse rese disponibili ai sensi  del  presente  comma,  le  risorse
necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera
del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del  comma  1
del presente articolo, subordinatamente alla  trasmissione  da  parte
dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  del  progetto  definitivo
aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del
relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione  del  finanziamento,
il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di mancato  avvio  dei
lavori  nel  rispetto  del   cronoprogramma.   Il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il  31  maggio  di  ogni  anno,
assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di  porto  le
risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del  presente  articolo
ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 
  5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti  realizzati
mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento  a
carico dello Stato, con il decreto  di  cui  al  comma  4  e  per  le
medesime  finalita'  e'  disposta  la  cessione  ad  altra  Autorita'
portuale della parte di finanziamento ancora  disponibile  presso  il
soggetto  finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti continua a  corrispondere  alla  banca
mutuante, fino alla scadenza,  la  quota  del  contributo  dovuta  in
relazione  all'ammontare  del  finanziamento   erogato.   L'eventuale
risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri  per  la
finanza pubblica. 
  6. Una quota pari a 23 milioni di euro  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e'
assegnata  a  decorrere  dall'anno  2014  alla  realizzazione   degli
interventi immediatamente cantierabili finalizzati  al  miglioramento
della competitivita' dei porti italiani e a rendere  piu'  efficiente
il  trasferimento  ferroviario  e  modale  all'interno  dei   sistemi
portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui  al
primo periodo destinati al  miglioramento  della  competitivita'  dei
porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota  pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche'  pari
a 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  dal  2016  al  2020  e'
destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo
8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  per  far
fronte alle  spese  connesse  all'adeguamento  e  allo  sviluppo  del
sistema di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  t-undecies),  del
decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  196,  anche  allo  scopo  di
consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e
9-bis del citato decreto legislativo n. 196  del  2005,  in  possesso
dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m),  del
medesimo  decreto  legislativo,   limitatamente   alle   informazioni
relative alle navi presenti nella propria circoscrizione  portuale  e
nella rada adiacente e alle navi  dirette  verso  le  medesime  aree,
possano  essere  rese  disponibili  alle  autorita'   portuali,   con
modalita' che la  citata  amministrazione  stabilisce  attraverso  le
previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  221
del 2012. 
  6-bis. Per le finalita' di  EXPO  2015  e  in  particolare  per  la
realizzazione del modulo informatico/telematico  di  interconnessione
del sistema  di  gestione  della  rete  logistica  nazionale  con  la
piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento
al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore  unico  di  cui
all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa'  EXPO
2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro  il  30  giugno
2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6,  ad  esclusione  di
quelle  di   cui   all'ultimo   periodo   del   medesimo   comma   6,
contestualmente  all'approvazione  dei  progetti   definitivi   degli
interventi. In caso di mancata presentazione dei  progetti  entro  il
termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata,  e'
nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un
Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento. 
  7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche  ai
sensi dell'articolo 1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e
successive  modificazioni,  alle  imprese  che  subiscono  danni   ai
materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali  come  conseguenza
di delitti non colposi commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare
l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere,  e  pertanto
pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte  per
la  realizzazione  dell'opera,  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per
una   quota   della   parte   eccedente    le    somme    liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non  assicurata,
per una quota del  danno  subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  presente  comma.  Per  tali
indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
  9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9,
lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.  267,
il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il
perfezionamento  dei  finanziamenti  di  propria  competenza  per  la
realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. 
  9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del  servizio  pubblico
ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS  di  Salerno  -  Stadio
Arechi, le risorse  statali  impegnate  per  la  realizzazione  della
tratta medesima e non utilizzate sono  destinate,  nel  limite  di  5
milioni di euro, per l'acquisto di  materiale  rotabile  al  fine  di
garantire la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
regionale per il biennio 2014-2015. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. 
  11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di  buona
esecuzione relative alle  opere  in  esercizio  di  cui  all'articolo
237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applicano
a tutti i contratti di appalto aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,
anche se stipulati anteriormente rispetto alla  data  di  entrata  in
vigore  del  richiamato  decreto  legislativo  n.  163/2006.  Per  le
societa' o enti  comunque  denominati  di  proprieta'  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e sottoposti alla  vigilanza  di  altri
Ministeri e che stipulano con lo Stato  contratti  di  programma  che
abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di
rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare
complessivo della liquidita' liberata  e  l'oggetto  di  destinazione
della stessa. 
  11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
    "Successivamente al deposito del  ricorso,  la  partecipazione  a
procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere
autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza  di  tale  nomina,  provvede  il
tribunale". 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9. 
  13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite
le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il  gas»
sono soppresse. 
  14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi  o  ogni
altra  forma   di   emolumento   ai   vettori   aerei   in   funzione
dell'avviamento  e  sviluppo  di  rotte  destinate  a  soddisfare   e
promuovere  la  domanda  nei  rispettivi  bacini  di  utenza,  devono
esperire procedure di scelta del beneficiario, trasparenti e tali  da
garantire la piu' ampia  partecipazione  dei  vettori  potenzialmente
interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee  guida
adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sentiti
l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  e  l'Ente  Nazionale  per
l'Aviazione Civile, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorita' di  regolazione
dei trasporti e all'Ente Nazionale  per  l'Aviazione  Civile  l'esito
delle procedure previste dal comma 14, ai  fini  della  verifica  del
rispetto delle condizioni di trasparenza e competitivita'. 
  15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra
gli scali aeroportuali e di promuovere  l'attrattivita'  del  sistema
aeroportuale italiano,  anche  con  riferimento  agli  eventi  legati
all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta  regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di  cui  agli
articoli 90 e seguenti della legge  21  novembre  2000,  n.  342,  il
valore massimo dei parametri  delle  misure  IRESA  non  puo'  essere
superiore a  euro  0,50.  Fermo  restando  il  valore  massimo  sopra
indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata  tenendo  conto
anche degli ulteriori criteri della distinzione  tra  voli  diurni  e
notturni e delle peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
prospicienti i singoli aeroporti. 
  16. L'addizionale comunale istituita  dall'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ed  i  successivi  incrementi
disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del  decreto-legge  28  agosto
2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma  75,  della  legge  28  giugno
2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri  in  transito  negli  scali
aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici. 
  17.  L'addizionale  Commissariale  per   Roma   Capitale   di   cui
all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e  in
transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino,  ad  eccezione  di
quelli in transito aventi origine e destinazione domestica. 
  18. Alle minori entrate derivanti dai commi  16  e  17,  pari  a  9
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte
dello  Stato  all'Ente  Nazionale  per  l'Aviazione  Civile,  di  cui
all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
Al ristoro delle  predette  minori  entrate  a  favore  dei  soggetti
interessati,  si   provvede   con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti,  negli   stati   di
previsione dei Ministeri interessati,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo non concorrono alla formazione  del  reddito
ai fini contributivi.  Le  medesime  indennita'  di  cui  al  periodo
precedente  concorrono   alla   determinazione   della   retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  20. Alla copertura dell'onere  recato  dal  comma  19,  pari  a  28
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere  sulle  risorse
riscosse dall'ENAV per lo  svolgimento  dei  servizi  di  navigazione
aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che  a  tal
fine,  per  il  medesimo  importo  sono  versate   dall'ENAV   stesso
all'entrata del bilancio dello  Stato  nell'anno  2014.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  provvede,  con  propri  decreti,  alle
occorrenti variazioni di bilancio. 
  21.  All'articolo  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.92,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 47, le parole:  «1°  gennaio  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
    b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
  22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la
lettera c) e' abrogata. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a  184
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  si
provvede  mediante  il  corrispondente  incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di  cui  all'articolo  2,  comma  11,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,  da
destinare  all'INPS.  La  misura   dell'incremento   dell'addizionale
comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre  2015,
alla cui adozione e' subordinata l'efficacia  della  disposizione  di
cui al comma 21.(11)((12)) 
  24. Anche in  vista  dell'EXPO  2015,  al  fine  di  promuovere  il
coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite  la  valorizzazione
di aree territoriali  di  tutto  il  territorio  nazionale,  di  beni
culturali e ambientali, nonche'  il  miglioramento  dei  servizi  per
l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati  progetti
che  individuino  uno  o  piu'  interventi  di  valorizzazione  e  di
accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati
da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da  unioni  di
comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti.  Ogni  comune  o
raggruppamento  di  comuni  potra'  presentare   un   solo   progetto
articolato in uno o piu' interventi  fra  loro  coordinati,  con  una
richiesta di finanziamento  che  non  potra'  essere  inferiore  a  1
milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche'  in  ordine
agli interventi previsti sia assumibile l'impegno  finanziario  entro
il 30 settembre 2015 e ne sia possibile la  conclusione  entro  venti
mesi  da  quest'ultima  data.  In  via  subordinata,  possono  essere
finanziati anche interventi di manutenzione  straordinaria  collegati
ai medesimi obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione  di  beni
storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica  inseriti
nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a
100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo
complessivo del progetto sia superiore  ai  limiti  di  finanziamento
indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente. 
  25. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10. 
  25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di  cui
all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso
il Ministero  dello  sviluppo  economico  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica,  che
provvedera' a pubblicarle nel proprio portale  telematico  contenente
dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica sul territorio. 
  26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti
complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro. 
  27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede  con  le  risorse
derivanti  dalla  riprogrammazione  del  Piano  di  Azione  Coesione,
secondo  le  procedure  di  cui  all'articolo   4,   comma   3,   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con  le  risorse  derivanti
dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con  le  Amministrazioni
responsabili della loro attuazione,  dei  Programmi  Operativi  della
programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. 
  28.  Eventuali  ulteriori  risorse   che   si   dovessero   rendere
disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27,
potranno essere  utilizzate  per  elevare,  fino  a  concorrenza  dei
relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto  al  comma  26
destinabili all'intervento di cui al comma 24. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto (con l'art. 13-ter, comma 1) che
"Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo  e
di  ridurre  gli  oneri  a  carico  dei  passeggeri,   l'applicazione
dell'incremento dell'addizionale  comunale  sui  diritti  di  imbarco
stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2014, n. 9, e' sospesa  dal  1°  settembre  al  31  dicembre
2016". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
378) che "Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore
aereo e di ridurre gli oneri a carico  dei  passeggeri,  l'incremento
dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017".