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DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92

Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014
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Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria)
1. All'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014".
2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1.
((
2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.
))