DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92

Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 6-bis 
 
(Disposizioni in  materia  di  gestione  dei  programmi  di  edilizia
                           penitenziaria). 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, alinea,  del  decreto-legge  1º  luglio
2013, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 94, le parole: "fino al 31 dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2014". 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  adottato  dal  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, sono definite le misure necessarie per  assicurare  la
continuita' e il raccordo delle attivita' gia' svolte ai sensi  delle
disposizioni richiamate nel comma 1. 
  ((2-bis.  Le  risorse  disponibili  sulla   contabilita'   speciale
intestata  al  Commissario   straordinario   del   Governo   per   le
infrastrutture carcerarie di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio  2013,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello  Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a uno o piu' capitoli di bilancio dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministero
della giustizia secondo le ordinarie competenze definite  nell'ambito
del decreto di cui al comma 2.))