DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 23. 
 
  Altre   disposizioni   di   carattere   finanziario   ed   esigenze
indifferibili 
 
  1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni  di  euro
da destinarsi a misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da  2011  a
2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro
400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di  ciascun
anno possono esserlo nell'esercizio successivo. All'articolo 16 della
legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione  di  movimenti  o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli  eventuali  avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti  ai  contributi  erariali
ricevuti,  come  certificati   all'esito   dei   controlli   previsti
dall'articolo 9, possono  essere  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". 
  3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
  4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013 
  5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
  6. Ai fini della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009 
  8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
658 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tra  le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  nonche',  in  via  prevalente,  per   l'incremento   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al  finanziamento  dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle  persone  gravemente
non  autosufficienti,  inclusi  i   malati   di   sclerosi   laterale
amiotrofica. 
  9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per  l'anno  2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012; 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
  10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  5,  comma  2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79,  una  ulteriore  quota  non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con  le  procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo. 
  11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria  nel  territorio  nazionale,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti
ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e  successivamente  prorogata
fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011  e'
autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012,
da  iscrivere  su  apposito  fondo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far  fronte
alle attivita' solutorie di interventi urgenti gia' posti in  essere.
Con ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.
225, e' individuato l'ammontare  di  risorse  da  assegnare  per  gli
interventi di rispettiva competenza  alla  Protezione  civile  ovvero
direttamente al Ministero dell'interno e alle  altre  Amministrazioni
interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio  possono  esserlo
in quello successivo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a
favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al  superamento
dell'emergenza  umanitaria  e  consentire  nel  2012   una   gestione
ordinaria dell'accoglienza, e'  istituito  presso  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione e' costituita
da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e  delle
politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato
Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. (20) (20a) 
  12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della
scadenza del termine di cui al comma 11, ai  sensi  dell'articolo  5,
commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n.  225,
si provvedera' a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed  il
rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno
e  delle   altre   amministrazioni   competenti,   degli   interventi
concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale. 
  12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "A far
data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
  12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le  medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione". 
  12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, al primo periodo, la  parola:  "1.143"  e'  sostituita  dalla
seguente: "1.113", al secondo periodo, le parole: "100 milioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "70  milioni"  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: "50 milioni" dalle seguenti: "90 milioni". 
  12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo  1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
30 milioni di euro. 
  12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8,  comma
1,  lettera  c),  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
nonche'  le  residue  disponibilita'   finanziarie   della   gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e  seguenti,  del  decreto-legge  1º  ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a  seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  completamento  delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione. 
  12-septies. Al fine di  concorrere  ad  assicurare  nel  comune  di
L'Aquila e negli altri comuni del  cratere  di  cui  ai  decreti  del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11  del  17  luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche  per  garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio  2012,
sulla base dei maggiori costi  sostenuti  e/o  delle  minori  entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale,  nel  limite  di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000  per  gli  altri
comuni  e  5.000.000  per   la   provincia   di   L'Aquila   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-octies. In considerazione del permanere  dello  stato  di  crisi
nell'isola di Lampedusa,  la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei  tributi,  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie  professionali,  prevista  dall'articolo  23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31
dicembre 2014. (20a) (36)((42)) 
  12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari  delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura  del  fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al  decreto  previsto   dall'articolo   7,   comma   31-sexies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1º  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali. 
  12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di  accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  del  4  agosto  2010  e  con  l'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui  i
relativi  contratti  siano  sostituiti  con  successive   e   diverse
operazioni di finanziamento. 
  12-undecies. Al fine di armonizzare la  normativa  di  settore  del
trasporto pubblico regionale e locale con  i  principi  e  i  criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, ed in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: "alle aziende  esercenti  i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: ", determinate secondo  il
criterio dei costi standard che dovra' essere  osservato  dagli  enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi  da  porre  a  base
d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  di  invito  delle
procedure concorsuali di cui al  successivo  articolo  18,  comma  2,
lettera a)". 
  12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, le parole: "Per gli  anni  2004-2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". E' ulteriormente  prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2012  dall'articolo  11,
comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14.
Al  terzo   periodo   dell'articolo   2,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
"2012", ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  "2013".  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-terdecies.  Sono  ulteriormente  ripristinati  i  fondi  di  cui
all'articolo 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione  al  completamento  della
Piattaforma  per  la  gestione  della   rete   logistica   nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le  attivita'  dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci  pericolose,  nell'ambito
del  progetto  UIRNet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi  dell'articolo  61-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 
  12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e  per  sviluppare  le  tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica,  tutti
i dati e  le  informazioni,  acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
piattaforme  satellitari  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con
risorse pubbliche, sono  resi  disponibili  per  tutti  i  potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da  ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione  e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali  generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse  pubbliche  e'  curata  da
ISPRA,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le  modalita'  per  la  gestione  della  piattaforma  e  per
l'accesso, l'interoperativita' e  la  condivisione,  anche  in  tempo
reale, dei dati e  delle  informazioni  in  essa  conservati,  e  gli
obblighi di comunicazione e  disponibilita'  dei  dati  acquisiti  da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche  parziale.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  12-quinquiesdecies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 FEBBRAIO 2014,  N.
21. 
  12-sexiesdecies.  A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica,
altresi',  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o
commercializzata in Italia, la qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale
qualita'   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della
documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo
Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi
all'attivita' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  12-septiesdecies. Al fine di  rendere  uniformi  e  trasparenti  le
modalita'  di  espletamento  delle  procedure  relative  al  concorso
straordinario per l'apertura  di  nuove  sedi  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di
assicurare  l'interscambio   e   la   tempestiva   diffusione   delle
informazioni, il Ministero della salute,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  realizza  una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni  e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000  euro,  e'  a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi  fara'  fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d)  dell'articolo  1,
comma 409, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Alla  predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per iniziative
che favoriscano il completamento e il  miglioramento  della  rete  di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". 
  12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Agli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  per  farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base  al  criterio
topografico o della distanza ai sensi  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27  luglio  1934,
n.  1265,  e  successive  modificazioni,   sia   anteriormente,   sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,  n.
362, che non risultino riassorbite nella  determinazione  del  numero
complessivo delle farmacie  stabilito  in  base  al  parametro  della
popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo"; 
    b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "b-bis) per l'attivita' svolta dai ricercatori  universitari  nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per  i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni"; 
    c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: "A seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i  vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza  del  termine  previsto  per
l'accettazione, le sedi non accettate  sono  offerte  ad  altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la  procedura  indicata
nei periodi precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi  messe  a
concorso o  all'interpello  di  tutti  i  candidati  in  graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il  criterio  dello
scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche  eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte  effettuate  dai  vincitori  di
concorso, con  le  modalita'  indicate  nei  precedenti  periodi  del
presente comma"; 
    d) al comma 7, primo periodo, le parole: ", di eta' non superiore
ai 40 anni," sono soppresse; 
    e) al  comma  17,  alle  parole:  "La  direzione  della  farmacia
privata" sono premesse le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio  2015
e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,". 
  12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n.  475,  dopo  l'articolo
1-bis e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui  all'articolo  1-bis
sono considerate, agli effetti della  normativa  vigente,  come  sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel  comune  in
cui sono istituite". 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla
L. 13 dicembre 2013, n. 137, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"La dotazione del fondo di cui  all'articolo  23,  comma  11,  quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  di
20 milioni di euro per l'anno 2013." 
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AGGIORNAMENTO (20a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 202) che  "La  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016". 
  -(con l'art. 1, comma 203) che  "La  dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di  euro
per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro  a  valere  sul  Fondo  di
solidarieta' comunale,  che  viene  conseguentemente  ridotto,  e  10
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i
nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,  che  a
tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al citato fondo di cui all'articolo  23,  comma  11,  del
decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze". 
  -(con l'art. 1, comma 613) che i versamenti dei tributi sospesi  ai
sensi della presente modifica "devono essere eseguiti entro la  prima
scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013,  in  unica  soluzione,
maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere  dal
31 dicembre 2013 fino alla data di versamento". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1)  che
"In considerazione  del  permanente  stato  di  crisi  nell'isola  di
Lampedusa, il termine  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23,  comma  12-octies,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato
dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, e' prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti  tributari  di
cui al periodo precedente, diversi dai  versamenti,  sono  effettuati
con le modalita' e con i  termini  stabiliti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dalla L. 28  dicembre  2015,
n.  208,  ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,   comma   1)   che   "In
considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa,
il termine della sospensione degli adempimenti e dei  versamenti  dei
tributi,   previsto   dall'articolo   23,   comma   12-octies,    del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo  10,
comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato  al
15 dicembre  2016.  Gli  adempimenti  tributari  di  cui  al  periodo
precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le  modalita'
e  con  i  termini  stabiliti   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate".